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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 05289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data 12 ottobre 2021 emessa dal Tribunale del riesame di Bari con cui, in considerazione della mancanza di firma digitale del documento informatico con cui era stato interposto riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. di Bari in ordine ai delitti di calunnia ex art. 368 cod. pen., aveva dichiarato de plano la inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dell'ordinanza di inammissibilità emessa de plano dal Tribunale del riesame di Bari.

Premette di aver proposto in data 11 ottobre 2021 «tempestivo appello mediante deposito telematico» presso il Tribunale del riesame di Bari che il 12 ottobre 2021 ha emesso de plano provvedimento con cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per «irregolarità nell'invio telematico, ovvero in quanto l'atto trasmesso tramite P.E.C., nonostante fosse firmato digitalmente, non era stato accettato dal [OSCURATO:PERSONA]»; il ricorrente, il successivo 13 ottobre 2021, riproponeva una nuova richiesta di riesame in tal modo sanando la «irregolarità» riscontrata che, a seguito di fissazione dell'udienza camerale per il successivo 21 ottobre 2021, veniva dichiarata egualmente inammissibile in ragione della precedente declaratoria di inammissibilità.

La difesa deduce, pertanto, l'impedimento della possibilità di vedersi esaminare nel merito il ricorso proposto nell'interesse del Matteo che non avrebbe mai accusato in querela né i magistrati né i suoi superiori di qualsivoglia reato, tenuto conto che quanto rappresentato nell'opposizione alla archiviazione ex art.408 cod. proc. pen. e nel relativo reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. era scriminato dall'attività difensiva e comunque era carente della cosciente volontà di una accusa mendace.

Non risulterebbero, inoltre, ipotizzabile il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione di analoghe fattispecie delittuose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

2. Deve premettersi che l'impugnazione del ricorrente è rivolta nei confronti del provvedimento emesso in data 12 ottobre 2021 da parte del Tribunale del riesame di Bari che, contrariamente a quanto rappresentato genericamente nel ricorso, aveva ritenuto inammissibile con procedura de plano l'impugnazione cautelare perché priva di firma digitale, evenienza per nulla sovrapponibile alla prospettata mera irregolarità.

2.1. Corretto risulta il provvedimento impugnato che, avendo rilevato l'assenza della firma digitale apposta all'istanza presentata telematicamente dal ricorrente, senza rilevare la necessità di fissare l'udienza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Ed invero, l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazione dalla

I. n. 176 del 2020, tenuto fermo quanto disposto dall'art. 591 cod. proc. pen., prevede che «nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per u/Tr( immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale (...)» La disposizione emergenziale ha previsto ulteriori cause di inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto trasmesso all'autorità giudiziaria difetti di requisiti specificamente enunciati nella citata norma che, pertanto, sono ritenuti funzionali al rispetto delle garanzie previste dalle norme processuali per assicurare la genuinità cui accordare valenza processuale all'atto digitalmente trasmesso mediante la posta elettronica certificata.

È stato da questa Corte messo in evidenza che il «difetto o l'irregolarità della certificazione informatica, della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), dell'abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica»; seppure, pertanto, la deroga alla disciplina ordinaria introdotta dalla normativa emergenziale debba interpretarsi restrittivamente in ragione dell'eccezionalità della situazione posta a fondamento della sua adozione, solo l'accertata carenza di tali requisiti tecnici ritenuti essenziali può giustificare la sanzione dell'inammissibilità (v. sul punto, Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151).

2.2. La rilevata assenza della firma digitale ha determinato la declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Tribunale di Bari che ha effettuato corretto riferimento a pertinente consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare prevista come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, in tal senso deponendo l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., che prevede che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento sia dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (da ultimo, v.

Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605).

3. A fronte di un corretto provvedimento sorretto da adeguata motivazione emesso in ragione della riscontrata assenza della firma digitale, il ricorrente deduce un inconferente vizio di motivazione e nulla rappresenta in sede di legittimità in ordine all'intervenuta declaratoria di inammissibilità se non 3 u»-4 enunciando una riduttiva lettura dell'ordinanza che, per quanto sopra evidenziato, non ha per espressamente rilevato l'assenza della firma digitale dell'impugnazione e non certo la mancata «accettazione del sistema informatico«; premessa a cui è seguita un'eccentrica censura asseritamente riconducibile all'omessa pronuncia sul merito del ricorso in conseguenza del provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2021 con cui sarebbe stata ribadita l'intervenuta declaratoria di inammissibilità; deduzione che si presenta priva di reale contenuto in quanto non afferente all'oggetto dell'impugnazione per come esplicitato nell'atto di ricorso nella parte in cui si fa riferimento al solo provvedimento del 12 ottobre 2021

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data 12 ottobre 2021 emessa dal Tribunale del riesame di Bari con cui, in considerazione della mancanza di firma digitale del documento informatico con cui era stato interposto riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. di Bari in ordine ai delitti di calunnia ex art. 368 cod. pen., aveva dichiarato de plano la inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dell'ordinanza di inammissibilità emessa de plano dal Tribunale del riesame di Bari. Premette di aver proposto in data 11 ottobre 2021 «tempestivo appello mediante deposito telematico» presso il Tribunale del riesame di Bari che il 12 ottobre 2021 ha emesso de plano provvedimento con cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per «irregolarità nell'invio telematico, ovvero in quanto l'atto trasmesso tramite P.E.C., nonostante fosse firmato digitalmente, non era stato accettato dal [OSCURATO:PERSONA]»; il ricorrente, il successivo 13 ottobre 2021, riproponeva una nuova richiesta di riesame in tal modo sanando la «irregolarità» riscontrata che, a seguito di fissazione dell'udienza camerale per il successivo 21 ottobre 2021, veniva dichiarata egualmente inammissibile in ragione della precedente declaratoria di inammissibilità. La difesa deduce, pertanto, l'impedimento della possibilità di vedersi esaminare nel merito il ricorso proposto nell'interesse del Matteo che non avrebbe mai accusato in querela né i magistrati né i suoi superiori di qualsivoglia reato, tenuto conto che quanto rappresentato nell'opposizione alla archiviazione ex art.408 cod. proc. pen. e nel relativo reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. era scriminato dall'attività difensiva e comunque era carente della cosciente volontà di una accusa mendace. Non risulterebbero, inoltre, ipotizzabile il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione di analoghe fattispecie delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 2. Deve premettersi che l'impugnazione del ricorrente è rivolta nei confronti del provvedimento emesso in data 12 ottobre 2021 da parte del Tribunale del riesame di Bari che, contrariamente a quanto rappresentato genericamente nel ricorso, aveva ritenuto inammissibile con procedura de plano l'impugnazione cautelare perché priva di firma digitale, evenienza per nulla sovrapponibile alla prospettata mera irregolarità. 2.1. Corretto risulta il provvedimento impugnato che, avendo rilevato l'assenza della firma digitale apposta all'istanza presentata telematicamente dal ricorrente, senza rilevare la necessità di fissare l'udienza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ed invero, l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazione dalla I. n. 176 del 2020, tenuto fermo quanto disposto dall'art. 591 cod. proc. pen., prevede che «nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per u/Tr( immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale (...)» La disposizione emergenziale ha previsto ulteriori cause di inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto trasmesso all'autorità giudiziaria difetti di requisiti specificamente enunciati nella citata norma che, pertanto, sono ritenuti funzionali al rispetto delle garanzie previste dalle norme processuali per assicurare la genuinità cui accordare valenza processuale all'atto digitalmente trasmesso mediante la posta elettronica certificata. È stato da questa Corte messo in evidenza che il «difetto o l'irregolarità della certificazione informatica, della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), dell'abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica»; seppure, pertanto, la deroga alla disciplina ordinaria introdotta dalla normativa emergenziale debba interpretarsi restrittivamente in ragione dell'eccezionalità della situazione posta a fondamento della sua adozione, solo l'accertata carenza di tali requisiti tecnici ritenuti essenziali può giustificare la sanzione dell'inammissibilità (v. sul punto, Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151). 2.2. La rilevata assenza della firma digitale ha determinato la declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Tribunale di Bari che ha effettuato corretto riferimento a pertinente consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare prevista come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, in tal senso deponendo l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., che prevede che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento sia dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (da ultimo, v. Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605). 3. A fronte di un corretto provvedimento sorretto da adeguata motivazione emesso in ragione della riscontrata assenza della firma digitale, il ricorrente deduce un inconferente vizio di motivazione e nulla rappresenta in sede di legittimità in ordine all'intervenuta declaratoria di inammissibilità se non 3 u»-4 enunciando una riduttiva lettura dell'ordinanza che, per quanto sopra evidenziato, non ha per espressamente rilevato l'assenza della firma digitale dell'impugnazione e non certo la mancata «accettazione del sistema informatico«; premessa a cui è seguita un'eccentrica censura asseritamente riconducibile all'omessa pronuncia sul merito del ricorso in conseguenza del provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2021 con cui sarebbe stata ribadita l'intervenuta declaratoria di inammissibilità; deduzione che si presenta priva di reale contenuto in quanto non afferente all'oggetto dell'impugnazione per come esplicitato nell'atto di ricorso nella parte in cui si fa riferimento al solo provvedimento del 12 ottobre 2021 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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