CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 15495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18050/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO S SIONE rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])in Roma, via Celimontana n. 38. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Agenzia delle Entrate-Sede centrale di Roma -intimata- e I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ( ) -resistentecon mandato- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 876/2016 , R. g. n.1315 del2015,depositata il 09/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Firenze, pronunciando in giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il fermo amministrativo dell’automezzo di sua proprietà(derivato da diverse cartelle esattoriali non pagate e relative a contributi [OSCURATO:PERSONA] ed Inail, sanzioni per violazione del codice della strada, imposte e diritti dovuti alla Camera di commercio), aveva dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle questioni tributarie e rigettato per il resto l’opposizione, incentrata sia sulla prescrizione dei crediti contributivi (non essendo mai state notificate le cartelle) che sulla impignorabilità del mezzo; la Corte d’appello di Firenze, decidendo sull’impugnazione proposta da F. Rovai nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], di Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] e riscossione s.p.a.,in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la pronuncia impugnata quanto al difetto di giurisdizione relativamente ai crediti tributari, ha dichiarato l’incompetenza del giudice del lavoro, quanto alle ragioni di opposizione al fermo amministrativo dipendentidall’esecuzione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, con termine per la riassunzione dinanzi al giudice di pace competente, ed ha ritenuto prescritti i crediti contributivi portati dalle cartelle sottostanti al fermo ad esclusione di quattro di tali cartelle; quanto alle spese, le ha poste interamente a carico dell’appellante,per il doppio grado,in favore dei Agenzia delle Entrate e le ha compensate per metà, sempre per il doppio grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; avverso tale sentenza, ricorre Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], quale ente subentrante alle società del gruppo Equitalia sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato procura; [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate-Sede centrale di Roma, pure evocata in causa, n on hanno svolto attività difensiva; chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo,si denuncia la violazione degli artt. 139, 140 c.p.c. e dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973, in relazione alla erronea declaratoria di irritualità delle cartelle numerate in primo grado con i numeri 2, 3,4,15, 24 e 29; con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2946 c.c. in quanto il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, una volta divenuto intangibile il contenuto della cartella non opposta, avrebbe dovuto essere considerato decennale , per analogia con l’actio iudicati; preliminarmente all’esame dei motivi, deve darsi atto c he con l'atto di rinuncia, depositato il 30 marzo 2023, prima dell'Adunanza camerale, la parte ricorrente,Agenzia delle Entrate, ha dichiara to di rinunciare al ricorso essendo ormai estinti i crediti iscritti a ruolo a seguito di adesione alla definizione agevolata; l'atto di rinuncia,in assenza di controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], non doveva essere notificato alle stesse parti; la rinunzia,ai sensi dell'art. 390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); ciò in quanto "l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l'art. 391 c.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese" (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.); pertanto, sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l'estinzione del giudizio; nulla va disposto perle spese, i n difetto di attività difensive degli intimati . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r