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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03625/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13883/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N, 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. diTARANTO n. 5/2020 depositata i l 13/01/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 14/07/2011, [OSCURATO:SOCIETA]. (odiernacontroricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) al fine di sentire dichiarare l ’ inefficacia nei propri confronti,ex art. 2901 cod. civ. , della compravendita tra gli stessi intervenuta in data 2/09/2009, con la quale era stata trasferita la proprietàdi diversi fondi rustici, tutti ricadenti in agro del Comune di Castellanetae in Plagiano.

2. [OSCURATO:SOCIETA] dedusse: (i) di vantare un credito pari ad euro 12.791,56 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’ omonima ditta individuale, derivante da fornitura di merce regolarmente consegnatagli da [OSCURATO:SOCIETA], e per la quale quest ’ ultima aveva chiesto ed ottenuto un decretoingiuntivo dal Tribunale di Benevento; (ii) che a tutela di tale credito rimasto insoluto [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato intervento in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Taranto; (iii) che con atto di compravendita del 02/09/2009 LatorrataLuigi alienò in favore di società [OSCURATO:PERSONA] diversi fondi rustici, rimanendo proprietario di beni immobili di valore insufficiente ad offrire garanzia di soddisfo per il predetto credito.

Chiesepertanto al Tribunale che, al fine di non vanificare il proprio credito, venisse dichiarata l ’ inefficacia degli atti dispositivi posti in esserecon la menzionata compravendita in data 2/09/2009.

3. Costituendosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’infondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto , chiedendoneil rigetto.

4. La causa venne istruita mediante prova per testi .

5. Con sentenza n. 2194/2016 il Tribunale di Taranto dichiarò la contumacia di [OSCURATO:PERSONA]; accolse la domanda revocatoria di parteattrice e, per l ’ effetto, dichiarò l ’ inefficacia nei confronti delle ragioni creditorie vantate da [OSCURATO:SOCIETA] ex art 2740 cod. civ. dell ’ atto divendita stipulato il 02/9/2009.

6. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] , e la società [OSCURATO:SOCIETA] proposero appello,chiedendone la riforma integrale.

7. Con sentenza n. 5/2020 del 13/01/2020 , depositata in data 13/1/2020,oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l ’ appello, condannando gli appellanti al rimborso delle spese del grado.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] società Agricola e [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA]), propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui Agrigesresiste con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i l primo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” , censuran d o la decisione della Corteterritoriale laddove ha rigettato il motivo di appello relativo alla nullitàdella sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. , in quanto il giudizio è stato celebrato con erronea dichiarazione di contumacia di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario.

Adetta dei ricorrenti, a i fini della regolarità della notifica della citazione in primo grado al [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha omessodi considerare i certificati di residenza, i quali prov erebbero che il luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] era diverso rispetto a quelloindicato dalla Corte .

2. Con i l secondo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 139 c.p.c., artt. 8 e 9 Legge 20 novembre1982, n. 890) in riferimento all ’ art. 360 n. 3 ” , laddove la Corte d ’ Appello ha omesso di rilevare la nullità della notifica della citazionein primo grado del litisconsor te necessario [OSCURATO:PERSONA].

Essendo stato quest ’ ultimo privato della possibilità di conoscere il contenuto dell ’ atto, i ricorrenti denunciano la violazione del contraddittorioprevisto dall ’ art. 101 cod. proc. civ. , con conseguente nullitàdella decisione del Tribunale e di quella della Corte d ’ Appello.

3. Con i l terzo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell ’ art. 132, comma 2, c.p.c.,n. 4 (nullità della sentenza per “mancanza di motivazione”) e degliartt. 115 e 116 in riferimento all ’ art. 360 n. 4 c.p.c.” , laddove laCorte d ’ Appello ha omesso di esaminare i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado in relazione alle questioni poste: inesistenzadel credito per il quale si lamentava la diminuzione della garanziapatrimoniale e inefficacia dell ’ atto entro i limiti dell ’ effettivo importodel credito.

4. Con i l quarto motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazionedell’art. 132 comma 2, c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza per “mancanza di motivazione”) in riferimento all ’ art. 360 n. 4” , laddove la Corte d ’ Appello avrebbe fornito una motivazione apparente con riguardo alla eccepita mancanzadei presupposti dell ’ azione revocatoria.

5. Con i l quinto motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in riferimento all ’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” , laddove la Corte d’Appello ha omesso di considerare che il ricavato della vendita oggetto di revocatoria venne destinato all ’ estinzione di debiti scaduti,mentre la prova del pagamento di tali debiti (in particolare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata) risultava essere stata fornita con la produzione della transazioneintervenuta con la Banca e degli assegni con i quali la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva saldato debito nei confronti della Banca, depositatinel fascicolo di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA].

6. Con i l sesto motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell’artt.132, 115 e 116 c.p.c. - Nullità della sentenza per "mancanza di motivazione" - in riferimento all’art. 360 n. 4”, censurando sentenza della Corte territorialein relazione alla quantificazione delle spese di lite da parte delTribunale, che aveva formato oggetto di impugnativa in appello, rigettatodalla sentenza gravata.

7. Con i l settimo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c.e degli art 4 e 5 del d.m. 55/2014 in riferimento all’art. 360 n. 3.” Il motivo, ripetitivo di quello precedente, riguarda il rigetto,da parte della Corte territoriale,dell’ appello sul capo relativo all ’ errata liquidazionedelle spese di lite da parte del giudice di prime cure, sul presupposto della “complessità delle questioni giuridiche trattate”.

La Corte territoriale a vrebbe omesso di spiegare quali fossero le ragioniper ritenere le questioni giuridiche trattate “complesse”.

8. Sul primo motivo . la Corte territoriale ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla regolaritàdella notifica della citazione in primo grado con la seguente motivazione: “In primo grado l’atto introduttivo era stato ritualmente notificato mediante il servizio postale a [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] snc in Palagiano (siffatto luogo di residenza risulta dichiarato nella compravendita revocata, oltre ad essere stato implicitamente confermato dal tenore dell’avviso di ricevimento, ivi essendo indicata la temporanea assenza del destinatario; alla relata è allegato avviso di ricevimento della "comunicazione di avvenuto deposito", formalità sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica -conf.

Cass. Civ.5077/2019)” (così a p. 3, penu l timo §, della sentenza, enfasi aggiunta, n.r.d.). 8.1 Al riguardo va osservato che “ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l ’ esibizione in giudizio dell ’ avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cass., sez.

V, ord.21/02/2019, n. 5077; conformi Cass., Sez.

Lav., n. 23921/2020; Cass, Sez.

V., ord. 21/09/2019, n. 5077). 8.2 [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

Un, sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1002 : «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima». 8.3 A tali principi va data continuità.

Ne consegue l ’ infondatezza del motivo in esame.

9. Sul secondo motivo .

Il motivo, relativo al la violazione del contraddittorioprevisto dall ’ art. 101 cod. proc. civ. , con conseguente nullitàdella decisione del Tribunale e di quella della Corte d ’ Appello pernon avere [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, avuto la possibilità di conoscere il contenuto dell ’ atto di citazione in conseguenza della regolaritàdella notifica, è condizionato dalla sorte del primo motivo , erisulta pertanto inammissibile. 10.Sul terzo e quarto motivo .

Il terzo e il quarto motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 10.1La sentenza gravata motiva al riguardo che l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi restitutori.

Su tale postulato, la Corte territoriale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento a carico del Latorrata ed a favore di [OSCURATO:SOCIETA] integrasse una ragione di credito sufficiente a legittimare l’utile esperimento dell’azione revocatoria.

Per quanto concerne il requisito della scientia damni, la sentenza ha ritenuto doversi presumere che il cedente fosse consapevole dell’esistenza del credito e del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, attese, oltre all’esistenza del sopra indicato decreto ingiuntivo, la pluralità di immobili ceduti, la consistenza del prezzo e le anomale modalità di pagamento (solamente euro 20.000,00 versati contestualmente).

Analogamente, l’acquirente non poteva non conoscere gli effetti pregiudizievoli dell’atto sul credito di [OSCURATO:SOCIETA], in relazione sia alle predette circostanze, sia al rapporto parentale dell’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) con il cedente ([OSCURATO:PERSONA], rispettivo genitore).

Quanto all’invocata operatività del terzo comma dell’art. 2901 c.c. ( destinazione del ricavato della vendita all ’ estinzione di debiti scaduti), la Corte tarantina ha ritenuto non provato che il ricavato della vendita sia servito ad estinguere debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata. 10.2Questa Corte ha più volte affermato che « l’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l ’ insorgere della qualità di creditore che abilita all ’ esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 22/03/2016, n. 5619; Cass.9/02/2012, n. 1893).

Pertanto, sia l’azione revocatoria ordinaria, sia la c.d.

"revocatoria risarcitoria" (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso; ne consegue che in quest’ultima ipotesi, quand’anche l’accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis (Cass. 27/01/2009, n. 1968).

Questa Corte ha pure precisato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione -per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) » (così Cass, Sez. 6-3, ord. 19/03/2018, n. 6702).

A tali principi, che vanno ribaditi in questa sede, si è in sostanza attenuta la Corte di merito. 10.3Con riferimento alla presunta prova fornita dai ricorrenti in grado di appello della inesistenza del credito per il quale si agisce in revocatoria, la sentenza gravata motiva che, q uanto alle sentenze dalle quali si evincerebbero elementi contrari alla sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., non consta che al fascicolo di primo grado siano allegati siffatti documenti, mentre non possono tenersi in considerazioni produzioni documentali effettuate in questo grado, ostando il disposto ex art. 345 c.p.c.Ciò dà conto della infondatezza, nello specifico, del terzo motivo di ricorso.

11. Sul quinto motivo .

Il motivo in esame fa riferimento al n. 5 dell ’ art. 360, 1° co., cod.proc. c iv. , e pertanto a “vizio di motivazione”, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporisapplicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez.

Un. n. 8053 e 9032 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., Sez.

Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez.

Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez.

III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez.

II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez.

II, 08/03/2022, n. 7523). 11.1Inoltre, «La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis Cass., Sez.

II, ord. n. 20553 del 2021, Cass., Sez.

III, sent. n. 15276 del 2021).

12. Sul sesto e settimo motivo .

Entrambi i motivi si riferiscono alla liquidazione delle spese di lite da parte della Corte territoriale.

In particolare, il settimo denuncia violazione de ll’ art. 91 c.p.c.

Al riguardo va osservato che la Corte territoriale, avendo rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], li ha correttamente condannati alle spese del secondo grado di giudizio., È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in materia di liquidazione delle spese, “Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (direcente, Cass., Sez.

V, ord. 17/4/2019, n. 10685, e, ancora di recente: “In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (così Cass., sez. 6, 26/11/2020, n. 26912. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Trib, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10685).

Ciò dà ragione della inammissibilità del motivo.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, o ltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13883/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N, 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. diTARANTO n. 5/2020 depositata i l 13/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 14/07/2011, [OSCURATO:SOCIETA]. (odiernacontroricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) al fine di sentire dichiarare l ’ inefficacia nei propri confronti,ex art. 2901 cod. civ. , della compravendita tra gli stessi intervenuta in data 2/09/2009, con la quale era stata trasferita la proprietàdi diversi fondi rustici, tutti ricadenti in agro del Comune di Castellanetae in Plagiano. 2. [OSCURATO:SOCIETA] dedusse: (i) di vantare un credito pari ad euro 12.791,56 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’ omonima ditta individuale, derivante da fornitura di merce regolarmente consegnatagli da [OSCURATO:SOCIETA], e per la quale quest ’ ultima aveva chiesto ed ottenuto un decretoingiuntivo dal Tribunale di Benevento; (ii) che a tutela di tale credito rimasto insoluto [OSCURATO:SOCIETA] aveva spiegato intervento in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Taranto; (iii) che con atto di compravendita del 02/09/2009 LatorrataLuigi alienò in favore di società [OSCURATO:PERSONA] diversi fondi rustici, rimanendo proprietario di beni immobili di valore insufficiente ad offrire garanzia di soddisfo per il predetto credito. Chiesepertanto al Tribunale che, al fine di non vanificare il proprio credito, venisse dichiarata l ’ inefficacia degli atti dispositivi posti in esserecon la menzionata compravendita in data 2/09/2009. 3. Costituendosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’infondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto , chiedendoneil rigetto. 4. La causa venne istruita mediante prova per testi . 5. Con sentenza n. 2194/2016 il Tribunale di Taranto dichiarò la contumacia di [OSCURATO:PERSONA]; accolse la domanda revocatoria di parteattrice e, per l ’ effetto, dichiarò l ’ inefficacia nei confronti delle ragioni creditorie vantate da [OSCURATO:SOCIETA] ex art 2740 cod. civ. dell ’ atto divendita stipulato il 02/9/2009. 6. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] , e la società [OSCURATO:SOCIETA] proposero appello,chiedendone la riforma integrale. 7. Con sentenza n. 5/2020 del 13/01/2020 , depositata in data 13/1/2020,oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l ’ appello, condannando gli appellanti al rimborso delle spese del grado. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] società Agricola e [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA]), propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui Agrigesresiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” , censuran d o la decisione della Corteterritoriale laddove ha rigettato il motivo di appello relativo alla nullitàdella sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. , in quanto il giudizio è stato celebrato con erronea dichiarazione di contumacia di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario. Adetta dei ricorrenti, a i fini della regolarità della notifica della citazione in primo grado al [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha omessodi considerare i certificati di residenza, i quali prov erebbero che il luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] era diverso rispetto a quelloindicato dalla Corte . 2. Con i l secondo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 139 c.p.c., artt. 8 e 9 Legge 20 novembre1982, n. 890) in riferimento all ’ art. 360 n. 3 ” , laddove la Corte d ’ Appello ha omesso di rilevare la nullità della notifica della citazionein primo grado del litisconsor te necessario [OSCURATO:PERSONA]. Essendo stato quest ’ ultimo privato della possibilità di conoscere il contenuto dell ’ atto, i ricorrenti denunciano la violazione del contraddittorioprevisto dall ’ art. 101 cod. proc. civ. , con conseguente nullitàdella decisione del Tribunale e di quella della Corte d ’ Appello. 3. Con i l terzo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell ’ art. 132, comma 2, c.p.c.,n. 4 (nullità della sentenza per “mancanza di motivazione”) e degliartt. 115 e 116 in riferimento all ’ art. 360 n. 4 c.p.c.” , laddove laCorte d ’ Appello ha omesso di esaminare i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado in relazione alle questioni poste: inesistenzadel credito per il quale si lamentava la diminuzione della garanziapatrimoniale e inefficacia dell ’ atto entro i limiti dell ’ effettivo importodel credito. 4. Con i l quarto motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazionedell’art. 132 comma 2, c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza per “mancanza di motivazione”) in riferimento all ’ art. 360 n. 4” , laddove la Corte d ’ Appello avrebbe fornito una motivazione apparente con riguardo alla eccepita mancanzadei presupposti dell ’ azione revocatoria. 5. Con i l quinto motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in riferimento all ’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” , laddove la Corte d’Appello ha omesso di considerare che il ricavato della vendita oggetto di revocatoria venne destinato all ’ estinzione di debiti scaduti,mentre la prova del pagamento di tali debiti (in particolare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata) risultava essere stata fornita con la produzione della transazioneintervenuta con la Banca e degli assegni con i quali la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva saldato debito nei confronti della Banca, depositatinel fascicolo di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Con i l sesto motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell’artt.132, 115 e 116 c.p.c. - Nullità della sentenza per "mancanza di motivazione" - in riferimento all’art. 360 n. 4”, censurando sentenza della Corte territorialein relazione alla quantificazione delle spese di lite da parte delTribunale, che aveva formato oggetto di impugnativa in appello, rigettatodalla sentenza gravata. 7. Con i l settimo motivo i ricorrenti de nunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c.e degli art 4 e 5 del d.m. 55/2014 in riferimento all’art. 360 n. 3.” Il motivo, ripetitivo di quello precedente, riguarda il rigetto,da parte della Corte territoriale,dell’ appello sul capo relativo all ’ errata liquidazionedelle spese di lite da parte del giudice di prime cure, sul presupposto della “complessità delle questioni giuridiche trattate”. La Corte territoriale a vrebbe omesso di spiegare quali fossero le ragioniper ritenere le questioni giuridiche trattate “complesse”. 8. Sul primo motivo . la Corte territoriale ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla regolaritàdella notifica della citazione in primo grado con la seguente motivazione: “In primo grado l’atto introduttivo era stato ritualmente notificato mediante il servizio postale a [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] snc in Palagiano (siffatto luogo di residenza risulta dichiarato nella compravendita revocata, oltre ad essere stato implicitamente confermato dal tenore dell’avviso di ricevimento, ivi essendo indicata la temporanea assenza del destinatario; alla relata è allegato avviso di ricevimento della "comunicazione di avvenuto deposito", formalità sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica -conf. Cass. Civ.5077/2019)” (così a p. 3, penu l timo §, della sentenza, enfasi aggiunta, n.r.d.). 8.1 Al riguardo va osservato che “ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l ’ esibizione in giudizio dell ’ avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cass., sez. V, ord.21/02/2019, n. 5077; conformi Cass., Sez. Lav., n. 23921/2020; Cass, Sez. V., ord. 21/09/2019, n. 5077). 8.2 [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un, sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1002 : «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima». 8.3 A tali principi va data continuità. Ne consegue l ’ infondatezza del motivo in esame. 9. Sul secondo motivo . Il motivo, relativo al la violazione del contraddittorioprevisto dall ’ art. 101 cod. proc. civ. , con conseguente nullitàdella decisione del Tribunale e di quella della Corte d ’ Appello pernon avere [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, avuto la possibilità di conoscere il contenuto dell ’ atto di citazione in conseguenza della regolaritàdella notifica, è condizionato dalla sorte del primo motivo , erisulta pertanto inammissibile. 10.Sul terzo e quarto motivo . Il terzo e il quarto motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 10.1La sentenza gravata motiva al riguardo che l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi restitutori. Su tale postulato, la Corte territoriale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento a carico del Latorrata ed a favore di [OSCURATO:SOCIETA] integrasse una ragione di credito sufficiente a legittimare l’utile esperimento dell’azione revocatoria. Per quanto concerne il requisito della scientia damni, la sentenza ha ritenuto doversi presumere che il cedente fosse consapevole dell’esistenza del credito e del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, attese, oltre all’esistenza del sopra indicato decreto ingiuntivo, la pluralità di immobili ceduti, la consistenza del prezzo e le anomale modalità di pagamento (solamente euro 20.000,00 versati contestualmente). Analogamente, l’acquirente non poteva non conoscere gli effetti pregiudizievoli dell’atto sul credito di [OSCURATO:SOCIETA], in relazione sia alle predette circostanze, sia al rapporto parentale dell’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) con il cedente ([OSCURATO:PERSONA], rispettivo genitore). Quanto all’invocata operatività del terzo comma dell’art. 2901 c.c. ( destinazione del ricavato della vendita all ’ estinzione di debiti scaduti), la Corte tarantina ha ritenuto non provato che il ricavato della vendita sia servito ad estinguere debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata. 10.2Questa Corte ha più volte affermato che « l’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l ’ insorgere della qualità di creditore che abilita all ’ esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 22/03/2016, n. 5619; Cass.9/02/2012, n. 1893). Pertanto, sia l’azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. "revocatoria risarcitoria" (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso; ne consegue che in quest’ultima ipotesi, quand’anche l’accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis (Cass. 27/01/2009, n. 1968). Questa Corte ha pure precisato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione -per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) » (così Cass, Sez. 6-3, ord. 19/03/2018, n. 6702). A tali principi, che vanno ribaditi in questa sede, si è in sostanza attenuta la Corte di merito. 10.3Con riferimento alla presunta prova fornita dai ricorrenti in grado di appello della inesistenza del credito per il quale si agisce in revocatoria, la sentenza gravata motiva che, q uanto alle sentenze dalle quali si evincerebbero elementi contrari alla sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., non consta che al fascicolo di primo grado siano allegati siffatti documenti, mentre non possono tenersi in considerazioni produzioni documentali effettuate in questo grado, ostando il disposto ex art. 345 c.p.c.Ciò dà conto della infondatezza, nello specifico, del terzo motivo di ricorso. 11. Sul quinto motivo . Il motivo in esame fa riferimento al n. 5 dell ’ art. 360, 1° co., cod.proc. c iv. , e pertanto a “vizio di motivazione”, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporisapplicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez. Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez. III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez. II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez. II, 08/03/2022, n. 7523). 11.1Inoltre, «La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis Cass., Sez. II, ord. n. 20553 del 2021, Cass., Sez. III, sent. n. 15276 del 2021). 12. Sul sesto e settimo motivo . Entrambi i motivi si riferiscono alla liquidazione delle spese di lite da parte della Corte territoriale. In particolare, il settimo denuncia violazione de ll’ art. 91 c.p.c. Al riguardo va osservato che la Corte territoriale, avendo rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], li ha correttamente condannati alle spese del secondo grado di giudizio., È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in materia di liquidazione delle spese, “Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (direcente, Cass., Sez. V, ord. 17/4/2019, n. 10685, e, ancora di recente: “In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (così Cass., sez. 6, 26/11/2020, n. 26912. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Trib, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10685). Ciò dà ragione della inammissibilità del motivo. 13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, o ltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente A
Sentenza Cassazione n. 03625/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris