CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5355/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Firenze, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1077/19, depositata il 25 giugno 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 1077/19, depositata il 25 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale avente ad oggetto la revisione del classamento, con attribuzione della categoria A/10, di un’unità immobiliare sita in Scandicci, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16; 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che : - non formava oggetto di contestazione la circostanza che «l'immobile fosse stato destinato adufficio (rectius studio legale) », così che il classamento nella categoria A/10 risultava « pienamente giustificato e corretto, poiché coerente con l'effettivo stato, di utilizzo dell'immobile oggetto di causa.»; -non risultava conferente la difesa svolta dall’appellante in ordine alla disciplina urbanistica applicabile -e che, dunque, non vi era stata «alcuna mutazione della destinazione urbanistic a poiché non si tratterebbe di una variazione "urbanisticamente rilevante" in quanto non avrebbe determinato un aggravio del cosiddetto carico/peso urbanistico» - ciò perché, a fini catastali, le diverse destinazioni d’uso dovevano ritenersi «legate al reale e concreto uso del bene e alla sua capacità di produrre un reddito o meno»; 2. –l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo articolato motivo, ed ha depositato memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, alla legge reg. Toscana, 10 novembre 2014, n.65, art. 99, ed all’art. 2697 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e deduce (così), in sintesi, che: -nella fattispecie, non ricorreva alcun mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante siccome le due (prospettabili) destinazioni d’uso della unità immobiliare (quella abitativa e ad ufficio/studio legale) dovevano ascriversi - per come rilevato dallo stesso giudice del gravame - alla medesima categoria funziona le (quella residenziale) nel cui àmbito doveva, pertanto, escludersi l’effetto (l’aggravamento del carico urbanistico) che le disposizioni perseguivano disciplinando le categorie funzionali e, così, disponendo che «il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito» [art. 99, comma 2, lett. a), cit.]; - come rilevato dalla consulenza di parte prodotta in giudizio, il sopralluogo svolto dall’Agenzia era stato condotto «senza l’effettiva ricerca degli impianti che ancora oggi risultano a servizio dell’appartamento», così che era stato omesso l’esame del fatto decisivo relativo alla esistenza dei «medesimi impianti dell’originaria cucina ovviamente allo stato non visibili (coperti da velo di intonaco) in quanto non utilizzati»; 2. – il ricorso è destituito di fondamento in tutti i suoi profili di censura; 3. –come la Corte ha ripetutamente rilevato, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua « destinazione ordinaria » , poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene(v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078); - e si è, quindi, precisato che il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, senza arrestarsi all'attività che in un determinato momento viene svolta, potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento ( Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166); -le coordinate ricostruttive sopra ripercorse danno, quindi, conto del perché sia stato rilevato che la nozione di categoria catastale è autonoma e distinta da quella di categoria funzionale urbanistica (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter), e atteso che, per l’appunto, la categoria catastale muove dalla «destinazione ordinaria» secondo le caratteristiche oggettive dell'immobile, la cui utilizzazione concreta soccorre quale criterio non preminente, ma di mero complemento(così Cass., 7 febbraio 2022, n. 3851); 3.1 –è dunque fuori centro e, con ciò, inconferente la prospettata violazione di legge in quanto la cennata autonomia della disciplina catastale non è tributaria de lla disciplina urbanistica in punto di classamento delle unità immobiliari, classamento chedeve«riscontrare …. la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito » della unità immobiliare in questione, collocandola «in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.» (così il d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61); 3.2 –del pari inconfigurabile rimane la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, atteso che, per un verso, non viene articolata alcuna censura in ordine al rilievo svolto dal giudice del gravame - secondo il quale, come anticipato, non formava oggetto di contestazione la circostanza che «l'immobile fosse stato destinato ad ufficio (rectius studio legale)» - e, per il restante, che il fatto omesso attinge un elemento della fattispecie [la conservazione di preesistenti impianti a servizio della cucina, seppur «non visibili (coperti da velo di intonaco) in quanto non utilizzati»] che, per l’appunto, non ha carattere decisivo in quanto involge un dato fattuale che ex se non smentisce il più complessivo accertamento condotto nei gradi merito (in ordine alla destinazione ordinaria della unità immobiliare); 4. –le spese del giudizio di legittimità- che vanno liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile d e l ricorso , trattandosi di ricorso in materia di rendita catastale - seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, secondo il detto valore,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di causa liquidate in € 4.300.00, oltre spese prenotate a debito;- ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ