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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30923/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato, mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di simulazione di reato, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; letta la memoria trasmessa dal difensore a sostegno dei motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4), inoltre è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata proposizione di querela da parte della società "Number 1 [OSCURATO:PERSONA]", proprietaria delle merci sottratte e quindi, secondo il ricorrente, unica legittimata alla presentazione dell'atto di impulso processuale — è manifestamente infondato poiché contrasta con gli arresti consolidati della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, in quanto: - risulta in atti un atto di querela presentato ai CC della stazione di Luzzara da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA]." e che l'istanza punitiva espressa in detto atto è stata recepita anche da [OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo che trasportava le merci sottratte; - la [OSCURATO:SOCIETA] era stata incaricata dalla "Number 1 [OSCURATO:PERSONA]" della consegna delle la merce (oggetto di furto) di cui era proprietaria; - la "[OSCURATO:SOCIETA].", quindi, proprio in ragione dell'incarico affidatole dalla proprietaria, era custode della merce in questione e, in quanto tale, era legittimata a proporre querela, poiché titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Cfr. Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906). [OSCURATO:PERSONA] tale società non fosse proprietaria della merce, deve ritenersi persona offesa del reato, in ragione del principio di diritto secondo cui "il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); Chiarito, anche in relazione all'ultima questione sollevata con la memoria difensiva, che non sorgono problemi di procedibilità alla luce del d.

Igs. n. 150 del 2022, poiché la querela è stata ritualmente sporta dalle parti legittimate; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato, mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di simulazione di reato, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; letta la memoria trasmessa dal difensore a sostegno dei motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4), inoltre è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata proposizione di querela da parte della società "Number 1 [OSCURATO:PERSONA]", proprietaria delle merci sottratte e quindi, secondo il ricorrente, unica legittimata alla presentazione dell'atto di impulso processuale — è manifestamente infondato poiché contrasta con gli arresti consolidati della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, in quanto: - risulta in atti un atto di querela presentato ai CC della stazione di Luzzara da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA]." e che l'istanza punitiva espressa in detto atto è stata recepita anche da [OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo che trasportava le merci sottratte; - la [OSCURATO:SOCIETA] era stata incaricata dalla "Number 1 [OSCURATO:PERSONA]" della consegna delle la merce (oggetto di furto) di cui era proprietaria; - la "[OSCURATO:SOCIETA].", quindi, proprio in ragione dell'incarico affidatole dalla proprietaria, era custode della merce in questione e, in quanto tale, era legittimata a proporre querela, poiché titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Cfr. Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906). [OSCURATO:PERSONA] tale società non fosse proprietaria della merce, deve ritenersi persona offesa del reato, in ragione del principio di diritto secondo cui "il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); Chiarito, anche in relazione all'ultima questione sollevata con la memoria difensiva, che non sorgono problemi di procedibilità alla luce del d. Igs. n. 150 del 2022, poiché la querela è stata ritualmente sporta dalle parti legittimate; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 30923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris