CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1978
Cassazione n. 11506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/05/1978 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30143/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale chiarendo che l'utilizzo del dispositivo deve ritenersi "indebito" non già in quanto proveniente dall'esterno, bensì in quanto illecitamente utilizzato da un detenuto all'interno dell'istituto carcerario (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha, con motivazione logica e puntuale, ritenuto le gravi modalità del fatto sintomatiche di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11506-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3808/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30143/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/05/1978 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30143/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale chiarendo che l'utilizzo del dispositivo deve ritenersi "indebito" non già in quanto proveniente dall'esterno, bensì in quanto illecitamente utilizzato da un detenuto all'interno dell'istituto carcerario (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha, con motivazione logica e puntuale, ritenuto le gravi modalità del fatto sintomatiche di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M