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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 agosto 1979

Cassazione n. 42209/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, nel resto risultando inammissibili i ricorsi; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il difensore chiede annullarsi la sentenza o in subordine annullarla con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 24 maggio 2018, confermava quella del Tribunale di Pesaro, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e distrattiva (capo B), escludendola per tale ultimo delitto solo quanto ai beni strumentali.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondevano di bancarotta fraudolenta documentale (capo A - artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n.2 e 223 legge fall.) «per aver, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ([OSCURATO:PERSONA]) e di Consigliere di amministrazione, nonchè amministratore delegato e/o di fatto ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro in data 31.08.2010, tenuto in modo irregolare le scritture contabili obbligatorie previste dalla normativa civilistica e fiscale della società fallita, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari ed in particolare: per l'estrema genericità delle descrizioni utilizzate nelle scritture contabili; il conto "cassa" risultava riportare saldi negativi (euro - 228.048,69 al 31.12.2007) e per il periodo 2008 e 2009 contabilizzare riscossioni per contante da fornitori per importi elevati (anche in contrasto con la normativa sulla limitazione del contante e dei titoli al portatore) ed uscite di cassa contante con causale giroconto con contropartita la posta contabile di "Anticipi fatture", senza alcuna descrizione e riconoscibilità dell'operazione; per l'utilizzo improprio del conto "socio e prelevamenti" nella contabilità della società di capitali quale la società fallita; per la mancata predisposizione di buste paga sia per compensi all'amministratore e sia per lavoro dipendente relativi ai soggetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per aver omesso la presentazione degli atti dichiarative reddituali societari (mod.

Unico società) per l'anno 2008, il modello 770 quale sostituto di imposta per l'anno 2009 nonché il deposito di esercizio relativi alle annualità 2008 e 2009».

Gli attuali ricorrenti, nelle predette qualità, rispondevano anche di bancarotta fraudolenta per distrazione delle rimanenze di magazzino (capo B - artt. 110 cod. pen., 216 comma 1, n. 1 e 223 legge fall.), riferite sia alle rimanenze di materia prima, sia ai lavori in corso di lavorazione, poste iscritte nel bilancio per l'anno 2009 e non rinvenute, comunque non prodotte in sede di procedura fallimentare, risultando le rimanenza iniziali di magazzino per il 2009 pari a euro 37.900,00, disponibilità liquide pari a euro 106.910,00 e i crediti pari a euro 484.535,00.

Il Tribunale di Pesaro, dopo aver escluso la responsabilità per una ulteriore distrazione di beni strumentali, per insussistenza del fatto, nonché per l'aggravante del danno di rilevante gravità, riconosceva la cd. continuazione fallimentare ex art. 219 legge fall., ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], che condannava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, mentre per Fiorentino, in assenza del riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, la pena veniva determinata in anni quattro di reclusione.

La durata delle pene accessorie fallimentari veniva determinata in anni dieci.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 223 legge fall., nonché vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria.

Il motivo deduce la violazione di legge quanto all'elemento soggettivo dei delitti in contestazione, in quanto dall'istruttoria dibattimentale sarebbe stato comprovato il difetto del dolo richiesto per [OSCURATO:PERSONA] che, accertato aver svolto le funzioni societarie quale 'testa di legno', non avrebbe avuto consapevolezza e volontà delle attività distrattive e della irregolare tenuta delle scritture, essendo la gestione concreta della società fallenda rimessa al Fiorentino.

Il ricorrente evidenzia come la Corte di appello si sia limitata a riportare dati formali, afferenti il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] quale presidente del consiglio di amministrazione e le attività svolte dallo stesso nella relativa qualità, trascurando ed entrando in contraddizione illogica - da qui il vizio di motivazione — con il principio affermato quanto a Fiorentino, vale a dire che la responsabilità penale per i delitti in esame consegua alle attività effettivamente svolte e non ai profili formali di assunzione delle cariche.

In tal senso, con il motivo in esame il ricorrente richiama, a riprova del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] «mero operaio», non addetto alla gestione della società, le sentenze che lo assolvevano dai reati tributari (indebite compensazioni in tema di imposte, omessa presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, omesso versamento di ritenute certificate), riproducendo e allegando i verbali delle dichiarazioni rese da plurimi testimoni, che attestavano il ruolo di prestanome e la estraneità alla gestione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], risultando vero gestore il solo Fiorentino, avendo il padre dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], attribuito al figlio i ruoli sociali solo perché protestato (cfr. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte di appello non avrebbe valutato neanche la documentazione allegata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in merito ad atti assunti nell'interesse della società, sottoscritti da Fiorentino che si attribuiva la qualità di amministratore.

Il ricorrente concludeva rilevando come fosse carente la motivazione della sentenza impugnata quanto al dolo dei delitti attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello condannato [OSCURATO:PERSONA] per una responsabilità «oggettiva per colpa».2.2 II secondo motivo deduce carenza di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello, nonché travisamento della prova.

In particolare, quanto ai motivi di appello, la Corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione allegata dalla difesa, tesa a smentire l'assunto del Tribunale di Pesaro che aveva escluso il ruolo di 'testa di legno' di [OSCURATO:PERSONA]; né il motivo con il quale si contestava la sussistenza del dolo, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto almeno consapevolezza delle distrazioni e dell'irregolare tenuta delle scritture, anche a fronte di condotte dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] agiva attribuendosi la qualità di amministratore; né infine la censura relativa alla necessità di riqualificare la condotta in bancarotta semplice. 2.3 n terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli effetti del giudicato penale sul fatto storico.

Il ricorrente rileva come la irrevocabilità delle predette sentenze di proscioglimento per i reati tributari, che indicavano [OSCURATO:PERSONA] come mero prestanome senza alcuna consapevolezza della attività di gestione della società, integrino la violazione del giudicato penale.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] costa di sei motivi, a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 n primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 48 del d.l. 82/2005, 121 e 585, comma 4, cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello di Ancona, in violazione di legge, dichiarò inammissibile la memoria difensiva inviata a mezzo p.e.c. in data 12 febbraio 2018. 3.2 n secondo motivo deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 216, comma 2, e 223 legge fall.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della affermazione del Tribunale di Pesaro, che escludeva, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la qualità di amministratore delegato e/o di fatto, con formazione di giudicato sul punto in assenza di appello del pubblico ministero, di tal chè la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] perché amministratore di fatto.

3.3. Il terzo motivo deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 2, e 223 legge fall., conseguente contraddittoria e manifesta illogicità della sentenza.

Lamenta il ricorrente che, quanto all'elemento oggettivo dei reati, né il Tribunale di Pesaro, né la Corte di appello avrebbero dato atto e valutato la documentazione prodotta dall'imputato, consistente in un prospetto che avrebbe dimostrato l'inesattezza delle conclusioni della curatrice quanto alle giacenze di magazzino in relazione alla bancarotta distrattiva, mentre per quella documentale non sarebbe stato valutato il verbale della Guardia di Finanza del 10 settembre 2010, che aveva riscontrato la regolarità della tenuta delle scritture contabili.

Ciò a fronte della natura ipotetica delle conclusioni della curatrice. 3.4 Il quarto motivo deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 216, comma 2, e 217 legge fall., conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza.

Il ricorrente lamenta di aver richiesto, dapprima con la memoria difensiva dichiarata inammissibile, poi con la discussione finale, la rinnovazione dell'istruttoria quanto alla ritenuta assenza o irregolare tenuta delle scritture contabili, nonché sulla asserita sottrazione di beni dal magazzino, fondata sul richiamato verbale della Guardia di Finanza.

Il motivo censura l'inadeguatezza della motivazione di rigetto sulla istanza di rinnovazione dell'istruttoria, la rilevanza del predetto verbale, comunque la circostanza che la curatrice riuscì a ricostruire le movimentazioni contabili correttamente, dal che la regolarità della tenuta delle stesse e al più la configurabilità della bancarotta semplice. 3.5 Il quinto motivo deduce violazione ex artt. 606, comma 1, lett. d), 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., art. 41 cod. pen. e 111 Cost., conseguente contraddittoria e manifesta illogicità della sentenza.

Il ricorrente lamenta l'omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale con una perizia, ritenuta decisiva e indispensabile per comprendere le cause del fallimento e la tenuta della contabilità e dello stato patrimoniale: la curatrice avrebbe omesso di valutare le risultanze del prospetto predetto, indicato nei motivi che precedono, né avrebbe tenuto in conto adeguatamente della crisi del comparto navale, quale causa del dissesto idonea a interrompere il nesso di causalità ex art.41 cod. pen. 3.6 II sesto motivo deduce violazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), art. 219 legge fall. e art. 62-bis cod. pen., conseguente contraddittoria e manifesta illogicità della sentenza.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, e prima il Tribunale di Pesaro, non abbiano valutato la sussistenza di elementi giustificativi le circostanze attenuanti generiche, afferenti la collaborazione resa con gli organi del fallimento, la gravità del danno assolutamente limitata, l'incensuratezza, la condotta processuale, anche difettando la prova del dolo generico quanto alla bancarotta distrattiva e di quello specifico richiesto per la bancarotta documentale.4.

Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 27 dicembre 2021, in vista dell'udienza del 18 gennaio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi, annullando la sentenza solo per la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari.

5. Il 10 gennaio 2022 pervenivano conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con le quali replicava alle conclusioni della Procura generale, illustrando ulteriormente i motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso, nonché aderendo alla richiesta di annullamento della Procura generale per le pene accessorie.

L'udienza del 18 gennaio 2022 veniva differita all'odierna udienza.

6. I ricorsi sono stati trattati in data 8 settembre 2022 senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono in parte inammissibili e in parte infondati, nei termini indicati a seguire.

Non di meno la sentenza va annullata con rinvio per la rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

Va premesso che le due sentenze di merito possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Annbrosino, Rv. 209145) Va premesso anche che, da quanto accertato in sentenza dal Tribunale di Pesaro (fol. 3 e ss.), alla quale rinvia la Corte di appello, condividendone e facendo propria totalmente la motivazione (fol. 6 della sentenza impugnata), la società [OSCURATO:PERSONA] fu costituita il 2 aprile 2004, con capitale sociale di euro 100.000,00, interamente versato. [OSCURATO:PERSONA] ne era socio fin dalla costituzione, l'altro socio era [OSCURATO:PERSONA], detenevano ciascuno il 50% delle quote.

Dal 21 giugno 2004 al 28 giugno 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito il 51% delle quote, mentre subentrava nella titolarità del 49% delle quote [OSCURATO:PERSONA], altro ricorrente.

Dal 29 giugno 2005 fino al fallimento le quote furono nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] per il 67%, di [OSCURATO:PERSONA] per il 33%.

Quanto alle cariche sociali, dal 21 giugno 2004 sino al fallimento la società è stata amministrata da un consiglio di amministrazione di cui hanno sempre fatto parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], originariamente consigliere di amministrazione, ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione a far data dal 21 giugno 2004, in seguito alla fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è sempre stato consigliere di amministrazione, cumulando con tale incarico anche quello di consulente esterno, occupandosi, per conto della fallita, della gestione amministrativo - fiscale - contabile, avvalendosi della propria struttura imprenditoriale, dapprima rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, e poi dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], avente sede al medesimo indirizzo della predetta società.

Osserva anche il Tribunale di Pesaro (fol1.15 e ss. della relativa sentenza) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della società, ricoprivano cariche — presidente e consigliere del consiglio di amministrazione — conferite a tempo indeterminato, con la seguente precisazione quanto alla attribuzione dei poteri a entrambi gli attuali ricorrenti: «firma disgiunta, tutti i poteri per la gestione ordinaria della società, compresa la gestione dei conti correnti bancari intestati alla società, con esclusione di quelle operazioni che, per legge o per pattuizione statutaria, sono riservate ad altro organo» (così la visura camerale e la relazione della curatrice richiamate in sentenza).

Inoltre, per l'attività di consulenza [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito, rileva il Tribunale di Pesaro, compensi dietro presentazione di fattura e, tuttavia, risultavano emesse alcune note di accredito prive di giustificazione, per importi più elevati di quanto in precedenza fatturato.

Per altro [OSCURATO:PERSONA] srl, società collegata al Fiorentino, vantava verso la fallita un credito di 24.804,71 euro, l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] un credito dell'importo di euro 13.069,40, ma alla data della relazione della curatrice fallimentare, per detti crediti, non era stata presentata richiesta di insinuazione al passivo.

La società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 31 agosto 2010 e, però, non era più operativa quantomeno da luglio 2009, quando ebbe a licenziare tutti i dipendenti.2.

Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerso in premessa, risulta avere avuto sempre ruoli formali nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di tale dato fattuale, non contestando il ricorrente la sussistenza dei delitti quanto al profilo oggettivo, addebitandoli però a [OSCURATO:PERSONA], le censure si concentrano esclusivamente sul profilo soggettivo e tendono a contestare la sentenza impugnata in quanto non avrebbe tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera 'testa di legno', privo di qualsivoglia consapevolezza in merito alle azioni distrattive e di irregolare tenuta della contabilità.

Sul punto va evidenziato come le sentenze di merito, con motivazione coerente e dettagliata, abbiano invece ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] non fosse solo una 'testa di legno', solo titolare formale dei poteri propri delle cariche societarie rivestite, bensì li esercitasse anche in concreto.

Infatti, rispetto alle medesime obiezioni formulate nel giudizio di merito, ove pure furono acquisiti i verbali delle testimonianze rese nei dibattimenti paralleli, definiti con sentenze di assoluzione in tema di reati tributari (cfr. lo svolgimento del processo della sentenza di primo grado), il Tribunale di Pesaro ha preso atto delle due tesi opposte sostenute dagli attuali ricorrenti, allora come ora: [OSCURATO:PERSONA] asserisce di essere stato soltanto un operaio e che la gestione della società era tutta nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] assume di essere stato soltanto un consulente della società, mero esecutore delle direttive della proprietà.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno però ritenuto congruamente motivando, fondando sulla deposizione della curatrice fallimentare, nonché su convergenti risultanze istruttorie e sulle stesse dichiarazioni degli imputati (l'uno in sede di esame dibattimentale, l'altro in sede di interrogatorio), che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse della parte amministrativa, mentre [OSCURATO:PERSONA] era addetto al settore produttivo.

Rileva il Tribunale, con motivazione logica, che si trattava di una ripartizione di ruoli che teneva in conto le diverse competenze professionali, senza che nessuno dei due rinunziasse all'esercizio dei complessivi poteri sociali loro spettanti, come in precedenza indicati.

Per altro il Collegio di primo grado chiarisce come, nel corso dell'audizione dinanzi alla curatrice, [OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai ad affermare di essere un semplice operaio, all'oscuro di tutto, e indicava [OSCURATO:PERSONA] quale principale interlocutore della curatela «per il solo fatto che il signor [OSCURATO:PERSONA], curando maggiormente in prima persona gli aspetti amministrativi e gestionali, ne è maggiormente a conoscenza».

Oltre a tali emergenze probatorie, il Tribunale rilevava come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero entrambi delegati ad operare nei plurimi rapporti bancari a nome della [OSCURATO:PERSONA], rapporti in essere presso la Cassa di Risparmio di Cesena e la [OSCURATO:PERSONA]; entrambi prendevano parte alle decisioni sulla sorte della società, come dimostra il caso della riunione sulla 'fattibilità' della fusione della stessa con altra società, alla quale non prese parte il solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA]: la fonte di prova sul punto era un teste qualificato, [OSCURATO:PERSONA], dal 2008 presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA], in precedenza consulente in ordine proprio al progetto di fusione.

Per altro lo stesso Vitali — annota il Tribunale in sentenza - confermava il diverso ruolo svolto dai due amministratori all'interno della [OSCURATO:PERSONA] srl senza, tuttavia, mai mettere in dubbio i poteri gestori esercitati da entrambi: [OSCURATO:PERSONA] si interessava della parte amministrativa, tanto che il collegio sindacale con lo stesso si relazionava per le verifiche degli estratti conti bancari, della documentazione bancaria, delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti contributivi, della cassa. [OSCURATO:PERSONA] si occupava principalmente «di ordinativi dei fornitori e governa(va) la produzione, non era nell'ambito amministrativo» (così Vitali nella testimonianza riportata nella sentenza di primo grado).

Concludeva il Tribunale nel senso che andasse esclusa la qualità di "testa di legno" o di "uomo di paglia" attribuitasi in sede difensiva da [OSCURATO:PERSONA], anche a fronte della titolarità da parte dello stesso del 67% delle quote sociali che gli consentivano di decidere le strategie dell'impresa, dell'essere socio della fallenda dal 2004, partecipe alla vita della società sin dal momento della sua costituzione, sia come amministratore sia come socio.

Sempre presente in azienda, il Tribunale ribadiva come [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupato del settore produttivo, non di quello amministrativo, disponendo anche di fatto di quei poteri gestori che gli competevano di diritto, per altro risultando avere una competenza 'operativa', cosicchè ben poteva avere contezza della fisica distrazione dei beni dal magazzino, oggetto della contestazione.

Il Tribunale, per altro non eludeva il tema delle sentenze assolutorie, rappresentando per un verso come le stesse non fossero divenute irrevocabili (in vero anche le copie allegate all'attuale ricorso non recano l'attestazione del passaggio in giudicato), per altro verso, comunque, osservando come il materiale probatorio posto alla base di quelle decisioni fosse ben diverso, in ordine al ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quello a disposizione nel presente giudizio, in ragione delle ricostruzioni tecniche e di fatto operate dalla curatrice e dal presidente del collegio sindacale, oltre che degli accertamenti bancari. 2.2 A fronte di tale approfondita ricostruzione e valutazione, la Corte di appello di Ancona, dopo aver condiviso la motivazione del primo Collegio, facendone proprio l'argomentare, ha anche richiamato quali elementi indicativi di un ruolo non solo formale, ma sostanziale, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sulla 'fattibilità' della fusione della società con altro ente, l'emissione di assegni bancari, la delibera del consiglio di amministrazione sottoscritta proprio dal ricorrente, che si riconosceva un compenso di 4000,00 euro netti, quale presidente del medesimo collegio.

Anche la Corte di appello non elude il tema delle sentenze assolutorie e ne esclude la rilevanza in quanto relative ai reati di natura tributaria.

Solo in via subordinata, dopo aver confermato l'impostazione della sentenza di primo grado che riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo anche sostanziale e operativo oltre che formale, viene in via ipotetica ad essere valutata l'ipotesi dell'[OSCURATO:PERSONA] mero prestanome del padre, nel qual caso la qualifica solo formale comunque non avrebbe mandato esente da responsabilità l'[OSCURATO:PERSONA], incombendo sull'amministratore di diritto, in presenza di un amministratore di fatto diverso, un onere di controllo. 2.3 A fronte di tali argomentazioni collimanti, coerenti e logiche, va evidenziato come i due motivi tendano a chiedere a questa Corte una rivalutazione in fatto, sollecitando la comparazione fra dichiarazioni testimoniali al fine di valorizzare le dichiarazioni dei soli processi paralleli, proponendo una alternativa ricostruzione dei fatti.

A riguardo va premesso che i Giudici di merito non hanno, a differenza di quanto dedotto in ricorso, ignorato le dichiarazioni dei testi escussi in altro processo: hanno invece evidenziato, con motivazione logica, che le delibazioni di tali testimonianze in quei procedimenti, ove per altro veniva anche escusso il padre dell'attuale ricorrente quale fonte di prova, risultavano parziali, in quanto prive di una pluralità di elementi che emergevano nel presente procedimento.

Motivazione assolutamente logica in quanto fondata sulle dichiarazioni esclusive del presente procedimento, quelle della curatrice e del presidente del collegio sindacale, e anche sulle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alla curatrice stessa, con le quali l'imputato non si raffigurava come 'testa di legno', bensì come compartecipe a tutti gli effetti della gestione.

Ne consegue che i motivi sono del tutto infondati, quanto ai profili fin qui esaminati, in quanto le censure in appello sono state valutate direttamente dalla Corte territoriale, anche attraverso la condivisione delle motivazioni di primo grado.

Né si configura il travisamento, in quanto le fonti di prova tutte, anche invocate dal ricorrente, sono state oggetto di valutazione da parte dei Collegi di merito, cosicchè la deduzione del travisamento risulta inammissibile come formulata, perché chiede una valutazione alternativa del materiale probatorio e una diversa interpretazione dello stesso, che in vero, viene effettuata senza aporie logiche.

La censura sul punto proposta dal ricorrente è, quindi, inammissibile.Infatti, quanto all'essenza del vizio di travisamento deducibile in sede di legittimità, con orientamento consolidato - anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. dalla

I. n. 46 del 2006 - la Corte di cassazione ha precisato che essa consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne ha tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione.

E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito - bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (in questo senso ex multis e tra le più recenti Sez. 18 giugno 2009, n. 39729, Belluccia, rv 244623; Sez.

V 25 settembre 2007, n. 39048, Casavola, rv 238215; Sez.

I 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, rv 237207; Sez.

IV 17 aprile 2007, n. 21602, Ventola, rv 237588).

In applicazione di tali principi, ad esempio, la Corte ha escluso che rientri nel perimetro del travisamento della prova la scelta operata dal giudice di merito di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali tra le diverse attribuibili al significato delle dichiarazioni rilasciate dal teste (Sez. 3, 7 ottobre 2009, n. 46451, Carella, rv 245611), come nella sostanza chiede di fare a questo Collegio il ricorrente con i motivi in esame. 2.4 Anche l'argomento di censura afferente la contraddizione della motivazione, che sarebbe caratterizzata da illogicità, è manifestamente infondato.

A ben vedere il ricorrente utilizza impropriamente il riferimento che la sentenza impugnata effettua all'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di responsabilità dell'amministratore di fatto, che presuppone l'accertamento degli atti di gestione in concreto, riferito a [OSCURATO:PERSONA], per richiamarlo in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e derivarne una contraddizione: ciò che vale per [OSCURATO:PERSONA], non vale per [OSCURATO:PERSONA].

Per un verso il riferimento a tale orientamento giurisprudenziale per [OSCURATO:PERSONA] avviene in via sussidiaria, come di seguito emergerà, perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era titolare di cariche sociali; per altro verso la sentenza impugnata ribadisce come [OSCURATO:PERSONA] sia amministratore di diritto e dunque per [OSCURATO:PERSONA], proprio per la qualità formale, non può trovare applicazione la valutazione richiesta per l'amministratore di solo fatto.Per altro, la motivazione del Tribunale di Pesaro, fatta propria dalla Corte territoriale, si fonda sull'accertamento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che non solo è amministratore di diritto formale, ma lo è anche perché nell'esercizio pieno dei poteri effettivamente esercitati, con l'affidamento di un comparto dell'attività aziendale, per quanto su evidenziato: di tal chè, il dolo per la bancarotta fraudolenta documentale 'generica', come osserva la Corte di appello, per l'imprenditore — quale è [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle sue funzioni — sussiste anche nel caso in cui si avvalga di consulenti, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA] che cumulava il ruolo di amministratore e di consulente quale commercialista.

La Corte di appello richiama — in vero a buona ragione a fronte della ripartizione delle competenze e della professionalità di [OSCURATO:PERSONA] che cumulava il ruolo di consigliere di amministrazione e di consulente esterno quale commercialista - e fa buon governo del consolidato principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01).

E d'altro canto la bancarotta documentale 'generica', quale è quella in contestazione, non richiede affatto il dolo specifico.

Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, quella contestata nel caso in esame, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).

Nel caso in esame la contestazione e le motivazioni di merito si confrontano con la seconda parte della norma incriminatrice, che delinea la fattispecie cd. generica e non con la bancarotta documentale cd. specifica.

Sul dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, quindi, la motivazione delle sentenze di merito per [OSCURATO:PERSONA], amministratore attivo, è assolutamente adeguata.E per altro, le stesse sentenze di merito richiamano poi il principio, ma solo in via sussidiaria, che anche accedendo alla tesi difensiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'essere stato solo amministratore formale, sussista comunque prova del dolo, in linea con il principio, da ultimo confermato, per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. 'generica', non occorre che l'amministratore di diritto si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01). 2.5 Per la bancarotta fraudolenta per distrazione, quanto alla sussistenza del dolo, oggetto di censura da parte del ricorrente, trattasi di reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al verificarsi di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene dal patrimonio della fallita, nella consapevole prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori.

La sentenza di primo grado, in sintonia con tale principio, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella gestione e dedito al comparto produttivo, fosse se non altro pienamente consapevole della distrazione dei beni dal magazzino, oggetto della contestazione di bancarotta distrattiva.

Infatti 'stampi per imbarcazione' e altro (foll. 13 e ss. della relativa sentenza) certamente esistenti in magazzino al 31 dicembre 2008 non furono poi rinvenuti dalla curatela (ad es. stampo imbarcazione Sly yacth, stampata scafo Ferretti 880, kit piccoli pezzi imbarcazione Maine 530/6, in lavorazione, quindi effettivamente presenti nel capannone della [OSCURATO:PERSONA], da cui poi sono spariti; modello Ferretti 800 - stampo e coperta e per lo stampo Ferretti 800).

Tale valutazione, quanto alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della distrazione della merce di magazzino, risulta logica e comprova quanto richiesto, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (ex multis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc.

Sistro, Rv. 261446).

Anche per tale reato vale quanto affermato dal Tribunale di Pesaro, che prende in considerazione solo in sussidiaria e per completezza di motivazione l'ipotesi sostenuta dalla difesa, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato una mera 'testa di legno': il Collegio pesarese lo fa in sintonia con il principio per cui è comprovato il dolo dell'amministratore formale, in modo sufficiente, in forma diretta o eventuale, allorchè sussista la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01).

Da ultimo, la censura relativa alla mancata valutazione dei motivi di appello in ordine alla proposta riqualificazione in bancarotta semplice, non si confronta con l'esplicita affermazione della sussistenza del dolo dei delitti contestati in capo a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 11 della sentenza impugnata) 2.6 Quanto al terzo motivo di ricorso, rileva questa Corte come non si verta in tema di violazione di legge penale, come ritenuto invece in ricorso con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il che rende il merito della censura oltre che generico anche aspecifico.

Infatti, il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988).

Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). 2.7 Va inoltre rilevato che le sentenze allegate al ricorso, delle quali si invoca il giudicato, non risultano munite della relativa attestazione.

E comunque, anche nel merito della censura, il presupposto perché si abbia violazione del principio del ne bis in idem sul 'fatto storico' richiede l'identità dello stesso, il che nel caso in esame va escluso: i delitti di bancarotta in contestazione non riguardano il medesimo fatto oggetto dei reati tributari di cui alle allegate sentenze: l'omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs 74/00 è contestata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al 30 settembre 2009 per l'anno di imposta 2008 (sent. 36/15 del Tribunale di Pesaro) e l'imputato veniva assolto perché il fatto non costituisce reato; l'omesso versamento delle ritenute alla fonte ex art. 10-bis d.lgs 74/00 è contestata al 30 settembre 2009 ad [OSCURATO:PERSONA] per l'anno di imposta 2008 e l'imputato veniva assolto perchè il fatto non sussiste (sent. 203/2015 del Trib.

Pesaro); infine è contestata l'utilizzazione in compensazione di debiti di imposta ex art. 10 quater dlgs 74/00 fino al gennaio 2019 e [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto per non aver commesso il fatto (sent. Trib.

Pesaro 706/2015).

Pertanto va esclusa la identità del fatto.

Infatti, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta - nesso causale - evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01).

In particolare — cfr. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 - 01 — la Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, principio assolutamente replicabile nel caso in esame. 2.8 Altro profilo del motivo di censura afferisce più propriamente alla pregiudizialità dell'accertamento in fatto operato dalle invocate sentenze - [OSCURATO:PERSONA] è una 'testa di legno' — che risulterebbe collidere con le conclusioni proprie del presente giudizio, fondate sul ruolo attivo nella gestione di [OSCURATO:PERSONA].

Ma a tal proposito il difetto di prova quanto all'irrevocabilità delle sentenze, e quindi dell'accertamento in fatto, esclude la necessità di ulteriore esame del motivo.

Ad ogni buon conto, come correttamente motivano i Collegi di merito, le fonti di prova per valutare se [OSCURATO:PERSONA] svolgesse o meno una attività gestoria, erano differenti nei processi ritenuti pregiudicanti rispetto a quello pregiudicato: a fronte del compendio dichiarativo allegato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di merito, si è dato maggior credito a quanto emerso dagli accertamenti nel procedimento penale per bancarotta.

Si tratta di una valutazione certamente logica, corretta e non sindacabile in questa sede in quanto afferente al fatto, perché «il giudice monocratico non disponeva della relazione del curatore, delle testimonianze del curatore e del presidente del collegio sindacale, delle verifiche bancarie», oltre che alle stesse dichiarazioni, su richiamate, degli imputati, elementi ritenuti più qualificanti delle dichiarazioni testimoniali nei dibattimenti paralleli.

Pertanto deve ritenersi, da parte di questa Corte, assolto l'onere motivazionale richiesto nel caso di specie, tanto più che, come la Corte di appello evidenzia, l'argomento difensivo non risulterebbe comunque dirimente, in quanto comunque la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe connessa e conseguente alla qualità di amministratore di diritto.

3. Quanto ai motivi propositi da [OSCURATO:PERSONA] gli stessi sono in parte inammissibili, in parte infondati. 3.1 Per connessione vanno trattati unitariamente il primo e il quarto motivo, relativamente alla dichiarata inammissibilità della memoria difensiva e al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria.

Sul punto rileva il Collegio come la dichiarazione di inammissibilità della memoria difensiva, perché inviata a mezzo p.e.c., come si legge nella sentenza impugnata, in vero non incide, come osserva il Procuratore generale, sul diritto di difesa, nel senso che, per quanto prospetta lo stesso ricorrente, le richieste istruttorie contenute nella memoria furono poi replicate nel corso del giudizio di appello in sede di discussione, come lo stesso ricorso al fol. 15 evidenzia.

E bene, in concreto le ragioni contenute nella memoria difensiva — che non è stata allegata come invece necessitato dal principio di autosufficienza — sono state comunque poste all'attenzione del Collegio di appello che ha ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione della istruttoria.

Il quarto motivo fa riferimento proprio a tali richieste, ma non viene specificato in cosa le stesse siano consistite, anche perché il presupposto della prospettazione del ricorrente è che il verbale della Guardia di Finanza e i documenti prodotti all'udienza del 14 aprile 2016 nel corso del dibattimento di primo grado non siano stati valutati dai giudici di merito.

Ma il presupposto è errato, in quanto, come si è evidenziato in precedenza, il Tribunale di Pesaro ha con attenta motivazione valutato la documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA], dando conto della non decisività della stessa rispetto alle emergenze delle indagini e della pregnanza degli elementi evidenziati dalla curatrice.

Inoltre, il Tribunale ha valutato l'irrilevanza della circostanza riportata nel processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza in data 10 settembre 2010, in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili, ritenuta una regolarità meramente formale circa le registrazioni Iva, che non attiene alle discrepanze sostanziali rilevate dalla curatrice.

E anche la Corte di appello valuta, ritenendolo non rilevante, il verbale della Guardia di Finanza.In tal senso, deve quindi osservare questa Corte come le doglianze relative alla inammissibilità della memoria difensiva siano di fatto superate dalla circostanza che il diritto di difesa non sia stato leso né la stessa memoria — per quanto prospettato dal ricorrente — aveva ulteriori contenuti valutabili e non valutati dai Giudici di merito.

Inoltre, la doglianza sulla mancata rinnovazione istruttoria è infondata, in quanto non sussiste un obbligo per il giudice di appello di motivare il diniego della richiesta di attivazione dei suddetti poteri, obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249161).

Infatti il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo, il che accade nel caso in esame allorchè sia in primo che secondo grado le sentenze valutano le fonti di prova addotte dalla difesa e ne escludono la rilevanza e così i conseguenti approfondimenti istruttori (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589 - 01; mass. conf.: n. 24294 del 2010 Rv. 247872 - 01; n. 30774 del 2013 Rv. 257741 - 01, n. 40496 del 2009 Rv. 245009 - 01).

Per altro è inammissibile il quarto motivo nella parte in cui si discosta da un orientamento di legittimità oltremodo consolidato: valorizzando le dichiarazioni della curatrice, che riferiva di essere riuscita con difficoltà nella ricostruzione delle movimentazioni, anche avvalendosi delle insinuazioni al passivo dei creditori, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riqualificato la condotta in bancarotta semplice.

Tralascia, però, il ricorrente il principio per cui la bancarotta fraudolenta documentale oggettivamente sussiste anche in caso di 'difficoltà nella ricostruzione', riscontrata oltre che per la mole della documentazione, anche per la genericità della stessa.

Infatti nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile, per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Cass. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01; conf.

N. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, N. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01, N. 10423 del 2000 Rv. 218383 - 01, N. 45174 del 2015 Rv. 265682 - 01).

Ne consegue la parziale inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi predetti. 3.2 Quanto al secondo motivo lo stesso è generico, in quanto si articola sulla scorta di una lettura parziale del corpo motivazionale.

Si è dato conto di come il Tribunale di Pesaro abbia escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse 'solo' amministratore di fatto, ritenendo invece che per i poteri e la carica ricevuta fosse amministratore di diritto e componente del consiglio di amministrazione.

Il Tribunale rileva come gli elementi tratti dall'istruttoria dibattimentale non lascino dubbi circa l'effettiva sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di poteri gestori che anche formalmente gli erano attribuiti.

Il primo Collegio osserva come depongano in tal senso oltre alla relazione e alla testimonianza della curatrice e del presidente del collegio sindacale, gli stessi verbali del collegio sindacale, che documentano come [OSCURATO:PERSONA] sia stato il principale referente dell'organo di controllo. [OSCURATO:PERSONA] aveva la gestione diretta anche della "cassa" che, come evidenziato in precedenza, presentava la vistosa anomalia del frequente ricorso a pagamenti e riscossioni in contanti, anche in spregio alle sollecitazioni del collegio sindacale, che chiedeva agli amministratori di "limitare i pagamenti per cassa" (cfr. tra gli altri il verbale del collegio sindacale in data 10 ottobre 2008 - in allegato alla relazione della curatrice).

A fronte di tale punto di partenza del ragionamento, fondato su dati formali e sostanziali riscontrati in merito alla effettività dell'esercizio dei poteri di gestione, da parte del ricorrente, il motivo si fonda sulla sola opzione sussidiaria, quella della natura di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], appunto solo in subordine presa in esame dalle due sentenze di merito con la finalità di dare risposta alle doglianze difensive e per rilevarne l'infondatezza.

Pertanto il motivo è inammissibile perché si occupa solo della valutazione sussidiaria, non di quella principale operata dai giudici di merito, dal che la non decisività della censura e l'incapacità della stessa di disarticolare il ragionamento probatorio e valutativo.

E infatti, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584)e allorchè manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo.

3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato perché generico, nel senso su indicato.

A ben vedere il Tribunale di Pesaro ha analizzato in dettaglio il 'prospetto' allegato dal ricorrente durante il dibattimento in ordine alle giacenze di magazzino.

Il Tribunale con motivazione congrua e logica analizza tali risultanze ai foll. 12 e ss. e la Corte territoriale fa propria la sentenza di primo grado anche su questo punto, risultando l'invocato prospetto inidoneo a spiegare la sottrazione di beni che dovevano essere in magazzino ma non furono trovati.

Dunque, non risponde al vero quanto affermato con il motivo, che cioè non sarebbe stata valutata tale documentazione, invece delibata con conseguente esclusione di rilevanza, il che rende la doglianza inammissibile perché non specifica in ordine alle incongruenze motivazionali dei giudici di merito.

Altrettanto vale anche per il verbale della Guardia di Finanza, disatteso perché valutato dai Giudici di merito, con motivazione logica e ineccepibile.

3.4. Il quinto motivo è infondato.

Per un verso l'omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale con una perizia presuppone l'indicazione o l'allegazione della istanza di perizia, il che non è avvenuto nel caso in esame, con difetto dell'autosufficienza del ricorso sul punto.

Infatti in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 - 01).

Per altro va qui richiamato quanto già evidenziato in merito al punto 3.1 che precede, in ordine alla adeguatezza della motivazione di rigetto implicita, il che nel caso in esame si verifica allorquando sulla tenuta delle scritture contabili e sulle cause del fallimento il Tribunale di Pesaro procede ad una analisi accurata del contenuto del prospetto e del verbale della Guardia di Finanza, e a tale motivazione si riporta la Corte territoriale, escludendone la rilevanza e quindi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.D'altro canto, il motivo risulta infondato anche su uno degli obiettivi dell'accertamento istruttorio richiesto, quello dell'accertamento della crisi del comparto navale come causa del dissesto in grado di interrompere la serie causale, come causa sopravvenuta e autonoma, fra la condotta e l'evento fallimento.

Ma il fallimento non è evento del delitto di bancarotta.

Sul punto pacifico è l'orientamento di questa Corte in merito alla natura di reato di pericolo concreto del delitto di bancarotta per distrazione, in quanto l'accertamento dell'elemento oggettivo attiene alla concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico e deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 01).

Quanto alla concreta pericolosità della condotta in sé adeguata e logica — non risultando necessaria la causazione del fallimento come evento del reato, che invece è condizione obiettiva di punibilità — la delibazione tratta dal Tribunale in ordine dai cd. indici di fraudolenza: il collegio sindacale aveva ripetutamente consigliato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], detentore materiale della cassa, di limitare i pagamenti "per cassa"; la scomparsa di merce dal magazzino; i pagamenti in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] senza apposite delibere degli organi sociali; tutto ciò palesa condotte distrattive che certamente risultavano idonee a integrare il pericolo per il ceto creditorio, a maggior ragione in un momento di crisi del settore, nel quale la gestione e l'attribuzione degli emolumenti sarebbe dovuta essere più accorta e non distrattiva.

Pertanto è manifestamente infondato il richiamo all'art.41 cod. pen. come prospettato ed è inammissibile il relativo motivo. 3.5 Anche il sesto motivo è inammissibile.

A ben vedere, lamenta il ricorrente l'inadeguatezza della motivazione offerta per negare le circostanze attenuanti generiche.

Sul punto va evidenziato che il Tribunale di Pesaro in sentenza individua specificamente che ostino alla attenuazione, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ruolo preminente dallo stesso svolto, le scelte compiute in prima persona, giovandosi delle proprie competenze professionali, la circostanza che costui gestiva "fisicamente" la "cassa" della società.

Tali elementi vengono poi richiamati con il generale rinvio alla sentenza di primo grado operato dalla Corte di appello, che per altro a proposito del trattamento sanzionatorio giudica 'congrua' la pena già determinata e la conferma, in relazione agli indici dell'art. 133 cod. pen.

E bene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso in esame il Tribunale di Pesaro ha indicato i fattori ostativi plurimi, con motivazione logica e coerente — anche nella distinzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo in secondo piano — e la Corte territoriale fa proprio l'esercizio di tale discrezionalità valutando congrua la pena finale.

Pertanto il motivo è manifestamente infondato. 3.6 Va infine accolta la richiesta delle parti di annullamento della sentenza in relazione alle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 cod. pen.).

Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione).

L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, nel resto risultando inammissibili i ricorsi; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il difensore chiede annullarsi la sentenza o in subordine annullarla con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 24 maggio 2018, confermava quella del Tribunale di Pesaro, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e distrattiva (capo B), escludendola per tale ultimo delitto solo quanto ai beni strumentali. In particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondevano di bancarotta fraudolenta documentale (capo A - artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n.2 e 223 legge fall.) «per aver, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ([OSCURATO:PERSONA]) e di Consigliere di amministrazione, nonchè amministratore delegato e/o di fatto ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro in data 31.08.2010, tenuto in modo irregolare le scritture contabili obbligatorie previste dalla normativa civilistica e fiscale della società fallita, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari ed in particolare: per l'estrema genericità delle descrizioni utilizzate nelle scritture contabili; il conto "cassa" risultava riportare saldi negativi (euro - 228.048,69 al 31.12.2007) e per il periodo 2008 e 2009 contabilizzare riscossioni per contante da fornitori per importi elevati (anche in contrasto con la normativa sulla limitazione del contante e dei titoli al portatore) ed uscite di cassa contante con causale giroconto con contropartita la posta contabile di "Anticipi fatture", senza alcuna descrizione e riconoscibilità dell'operazione; per l'utilizzo improprio del conto "socio e prelevamenti" nella contabilità della società di capitali quale la società fallita; per la mancata predisposizione di buste paga sia per compensi all'amministratore e sia per lavoro dipendente relativi ai soggetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per aver omesso la presentazione degli atti dichiarative reddituali societari (mod. Unico società) per l'anno 2008, il modello 770 quale sostituto di imposta per l'anno 2009 nonché il deposito di esercizio relativi alle annualità 2008 e 2009». Gli attuali ricorrenti, nelle predette qualità, rispondevano anche di bancarotta fraudolenta per distrazione delle rimanenze di magazzino (capo B - artt. 110 cod. pen., 216 comma 1, n. 1 e 223 legge fall.), riferite sia alle rimanenze di materia prima, sia ai lavori in corso di lavorazione, poste iscritte nel bilancio per l'anno 2009 e non rinvenute, comunque non prodotte in sede di procedura fallimentare, risultando le rimanenza iniziali di magazzino per il 2009 pari a euro 37.900,00, disponibilità liquide pari a euro 106.910,00 e i crediti pari a euro 484.535,00. Il Tribunale di Pesaro, dopo aver escluso la responsabilità per una ulteriore distrazione di beni strumentali, per insussistenza del fatto, nonché per l'aggravante del danno di rilevante gravità, riconosceva la cd. continuazione fallimentare ex art. 219 legge fall., ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], che condannava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, mentre per Fiorentino, in assenza del riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, la pena veniva determinata in anni quattro di reclusione. La durata delle pene accessorie fallimentari veniva determinata in anni dieci. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 223 legge fall., nonché vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria. Il motivo deduce la violazione di legge quanto all'elemento soggettivo dei delitti in contestazione, in quanto dall'istruttoria dibattimentale sarebbe stato comprovato il difetto del dolo richiesto per [OSCURATO:PERSONA] che, accertato aver svolto le funzioni societarie quale 'testa di legno', non avrebbe avuto consapevolezza e volontà delle attività distrattive e della irregolare tenuta delle scritture, essendo la gestione concreta della società fallenda rimessa al Fiorentino. Il ricorrente evidenzia come la Corte di appello si sia limitata a riportare dati formali, afferenti il ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] quale presidente del consiglio di amministrazione e le attività svolte dallo stesso nella relativa qualità, trascurando ed entrando in contraddizione illogica - da qui il vizio di motivazione — con il principio affermato quanto a Fiorentino, vale a dire che la responsabilità penale per i delitti in esame consegua alle attività effettivamente svolte e non ai profili formali di assunzione delle cariche. In tal senso, con il motivo in esame il ricorrente richiama, a riprova del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] «mero operaio», non addetto alla gestione della società, le sentenze che lo assolvevano dai reati tributari (indebite compensazioni in tema di imposte, omessa presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, omesso versamento di ritenute certificate), riproducendo e allegando i verbali delle dichiarazioni rese da plurimi testimoni, che attestavano il ruolo di prestanome e la estraneità alla gestione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], risultando vero gestore il solo Fiorentino, avendo il padre dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], attribuito al figlio i ruoli sociali solo perché protestato (cfr. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello non avrebbe valutato neanche la documentazione allegata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in merito ad atti assunti nell'interesse della società, sottoscritti da Fiorentino che si attribuiva la qualità di amministratore. Il ricorrente concludeva rilevando come fosse carente la motivazione della sentenza impugnata quanto al dolo dei delitti attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello condannato [OSCURATO:PERSONA] per una responsabilità «oggettiva per colpa».2.2 II secondo motivo deduce carenza di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello, nonché travisamento della prova. In particolare, quanto ai motivi di appello, la Corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione allegata dalla difesa, tesa a smentire l'assunto del Tribunale di Pesaro che aveva escluso il ruolo di 'testa di legno' di [OSCURATO:PERSONA]; né il motivo con il quale si contestava la sussistenza del dolo, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto almeno consapevolezza delle distrazioni e dell'irregolare tenuta delle scritture, anche a fronte di condotte dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] agiva attribuendosi la qualità di amministratore; né infine la censura relativa alla necessità di riqualificare la condotta in bancarotta semplice. 2.3 n terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli effetti del giudicato penale sul fatto storico. Il ricorrente rileva come la irrevocabilità delle predette sentenze di proscioglimento per i reati tributari, che indicavano [OSCURATO:PERSONA] come mero prestanome senza alcuna consapevolezza della attività di gestione della società, integrino la violazione del giudicato penale. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] costa di sei motivi, a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 n primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 48 del d.l. 82/2005, 121 e 585, comma 4, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello di Ancona, in violazione di legge, dichiarò inammissibile la memoria difensiva inviata a mezzo p.e.c. in data 12 febbraio 2018. 3.2 n secondo motivo deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 216, comma 2, e 223 legge fall. Il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della affermazione del Tribunale di Pesaro, che escludeva, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la qualità di amministratore delegato e/o di fatto, con formazione di giudicato sul punto in assenza di appello del pubblico ministero, di tal chè la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] perché amministratore di fatto. 3.3. Il terzo motivo deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 2, e 223 legge fall., conseguente contraddittoria e manifesta illogicità della sentenza. Lamenta il ricorrente che, quanto all'elemento oggettivo dei reati, né il Tribunale di Pesaro, né la Corte di appello avrebbero dato atto e valutato la documentazione prodotta dall'imputato, consistente in un prospetto che avrebbe dimostrato l'inesattezza delle conclusioni della curatrice quanto alle giacenze di magazzino in relazione alla bancarotta distrattiva, mentre per quella documentale non sarebbe stato valutato il verbale della Guardia di Finanza del 10 settembre 2010, che aveva riscontrato la regolarità della tenuta delle scritture contabili. Ciò a fronte della natura ipotetica delle conclusioni della curatrice. 3.4 Il quarto motivo deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 216, comma 2, e 217 legge fall., conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza. Il ricorrente lamenta di aver richiesto, dapprima con la memoria difensiva dichiarata inammissibile, poi con la discussione finale, la rinnovazione dell'istruttoria quanto alla ritenuta assenza o irregolare tenuta delle scritture contabili, nonché sulla asserita sottrazione di beni dal magazzino, fondata sul richiamato verbale della Guardia di Finanza. Il motivo censura l'inadeguatezza della motivazione di rigetto sulla istanza di rinnovazione dell'istruttoria, la rilevanza del predetto verbale, comunque la circostanza che la curatrice riuscì a ricostruire le movimentazioni contabili correttamente, dal che la regolarità della tenuta delle stesse e al più la configurabilità della bancarotta semplice. 3.5 Il quinto motivo deduce violazione ex artt. 606, comma 1, lett. d), 603, comma 1 e 3, cod. proc. pen., art. 41 cod. pen. e 111 Cost., conseguente contraddittoria e manifesta illogicità della sentenza. Il ricorrente lamenta l'omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale con una perizia, ritenuta decisiva e indispensabile per comprendere le cause del fallimento e la tenuta della contabilità e dello stato patrimoniale: la curatrice avrebbe omesso di valutare le risultanze del prospetto predetto, indicato nei motivi che precedono, né avrebbe tenuto in conto adeguatamente della crisi del comparto navale, quale causa del dissesto idonea a interrompere il nesso di causalità ex art.41 cod. pen. 3.6 II sesto motivo deduce violazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), art. 219 legge fall. e art. 62-bis cod. pen., conseguente contraddittoria e manifesta illogicità della sentenza. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, e prima il Tribunale di Pesaro, non abbiano valutato la sussistenza di elementi giustificativi le circostanze attenuanti generiche, afferenti la collaborazione resa con gli organi del fallimento, la gravità del danno assolutamente limitata, l'incensuratezza, la condotta processuale, anche difettando la prova del dolo generico quanto alla bancarotta distrattiva e di quello specifico richiesto per la bancarotta documentale.4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 27 dicembre 2021, in vista dell'udienza del 18 gennaio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi, annullando la sentenza solo per la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari. 5. Il 10 gennaio 2022 pervenivano conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con le quali replicava alle conclusioni della Procura generale, illustrando ulteriormente i motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso, nonché aderendo alla richiesta di annullamento della Procura generale per le pene accessorie. L'udienza del 18 gennaio 2022 veniva differita all'odierna udienza. 6. I ricorsi sono stati trattati in data 8 settembre 2022 senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono in parte inammissibili e in parte infondati, nei termini indicati a seguire. Non di meno la sentenza va annullata con rinvio per la rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Va premesso che le due sentenze di merito possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Annbrosino, Rv. 209145) Va premesso anche che, da quanto accertato in sentenza dal Tribunale di Pesaro (fol. 3 e ss.), alla quale rinvia la Corte di appello, condividendone e facendo propria totalmente la motivazione (fol. 6 della sentenza impugnata), la società [OSCURATO:PERSONA] fu costituita il 2 aprile 2004, con capitale sociale di euro 100.000,00, interamente versato. [OSCURATO:PERSONA] ne era socio fin dalla costituzione, l'altro socio era [OSCURATO:PERSONA], detenevano ciascuno il 50% delle quote. Dal 21 giugno 2004 al 28 giugno 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito il 51% delle quote, mentre subentrava nella titolarità del 49% delle quote [OSCURATO:PERSONA], altro ricorrente. Dal 29 giugno 2005 fino al fallimento le quote furono nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] per il 67%, di [OSCURATO:PERSONA] per il 33%. Quanto alle cariche sociali, dal 21 giugno 2004 sino al fallimento la società è stata amministrata da un consiglio di amministrazione di cui hanno sempre fatto parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], originariamente consigliere di amministrazione, ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione a far data dal 21 giugno 2004, in seguito alla fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è sempre stato consigliere di amministrazione, cumulando con tale incarico anche quello di consulente esterno, occupandosi, per conto della fallita, della gestione amministrativo - fiscale - contabile, avvalendosi della propria struttura imprenditoriale, dapprima rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, e poi dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], avente sede al medesimo indirizzo della predetta società. Osserva anche il Tribunale di Pesaro (fol1.15 e ss. della relativa sentenza) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della società, ricoprivano cariche — presidente e consigliere del consiglio di amministrazione — conferite a tempo indeterminato, con la seguente precisazione quanto alla attribuzione dei poteri a entrambi gli attuali ricorrenti: «firma disgiunta, tutti i poteri per la gestione ordinaria della società, compresa la gestione dei conti correnti bancari intestati alla società, con esclusione di quelle operazioni che, per legge o per pattuizione statutaria, sono riservate ad altro organo» (così la visura camerale e la relazione della curatrice richiamate in sentenza). Inoltre, per l'attività di consulenza [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito, rileva il Tribunale di Pesaro, compensi dietro presentazione di fattura e, tuttavia, risultavano emesse alcune note di accredito prive di giustificazione, per importi più elevati di quanto in precedenza fatturato. Per altro [OSCURATO:PERSONA] srl, società collegata al Fiorentino, vantava verso la fallita un credito di 24.804,71 euro, l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] un credito dell'importo di euro 13.069,40, ma alla data della relazione della curatrice fallimentare, per detti crediti, non era stata presentata richiesta di insinuazione al passivo. La società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 31 agosto 2010 e, però, non era più operativa quantomeno da luglio 2009, quando ebbe a licenziare tutti i dipendenti.2. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerso in premessa, risulta avere avuto sempre ruoli formali nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di tale dato fattuale, non contestando il ricorrente la sussistenza dei delitti quanto al profilo oggettivo, addebitandoli però a [OSCURATO:PERSONA], le censure si concentrano esclusivamente sul profilo soggettivo e tendono a contestare la sentenza impugnata in quanto non avrebbe tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera 'testa di legno', privo di qualsivoglia consapevolezza in merito alle azioni distrattive e di irregolare tenuta della contabilità. Sul punto va evidenziato come le sentenze di merito, con motivazione coerente e dettagliata, abbiano invece ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] non fosse solo una 'testa di legno', solo titolare formale dei poteri propri delle cariche societarie rivestite, bensì li esercitasse anche in concreto. Infatti, rispetto alle medesime obiezioni formulate nel giudizio di merito, ove pure furono acquisiti i verbali delle testimonianze rese nei dibattimenti paralleli, definiti con sentenze di assoluzione in tema di reati tributari (cfr. lo svolgimento del processo della sentenza di primo grado), il Tribunale di Pesaro ha preso atto delle due tesi opposte sostenute dagli attuali ricorrenti, allora come ora: [OSCURATO:PERSONA] asserisce di essere stato soltanto un operaio e che la gestione della società era tutta nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] assume di essere stato soltanto un consulente della società, mero esecutore delle direttive della proprietà. Il Tribunale e la Corte di appello hanno però ritenuto congruamente motivando, fondando sulla deposizione della curatrice fallimentare, nonché su convergenti risultanze istruttorie e sulle stesse dichiarazioni degli imputati (l'uno in sede di esame dibattimentale, l'altro in sede di interrogatorio), che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse della parte amministrativa, mentre [OSCURATO:PERSONA] era addetto al settore produttivo. Rileva il Tribunale, con motivazione logica, che si trattava di una ripartizione di ruoli che teneva in conto le diverse competenze professionali, senza che nessuno dei due rinunziasse all'esercizio dei complessivi poteri sociali loro spettanti, come in precedenza indicati. Per altro il Collegio di primo grado chiarisce come, nel corso dell'audizione dinanzi alla curatrice, [OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai ad affermare di essere un semplice operaio, all'oscuro di tutto, e indicava [OSCURATO:PERSONA] quale principale interlocutore della curatela «per il solo fatto che il signor [OSCURATO:PERSONA], curando maggiormente in prima persona gli aspetti amministrativi e gestionali, ne è maggiormente a conoscenza». Oltre a tali emergenze probatorie, il Tribunale rilevava come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero entrambi delegati ad operare nei plurimi rapporti bancari a nome della [OSCURATO:PERSONA], rapporti in essere presso la Cassa di Risparmio di Cesena e la [OSCURATO:PERSONA]; entrambi prendevano parte alle decisioni sulla sorte della società, come dimostra il caso della riunione sulla 'fattibilità' della fusione della stessa con altra società, alla quale non prese parte il solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA]: la fonte di prova sul punto era un teste qualificato, [OSCURATO:PERSONA], dal 2008 presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA], in precedenza consulente in ordine proprio al progetto di fusione. Per altro lo stesso Vitali — annota il Tribunale in sentenza - confermava il diverso ruolo svolto dai due amministratori all'interno della [OSCURATO:PERSONA] srl senza, tuttavia, mai mettere in dubbio i poteri gestori esercitati da entrambi: [OSCURATO:PERSONA] si interessava della parte amministrativa, tanto che il collegio sindacale con lo stesso si relazionava per le verifiche degli estratti conti bancari, della documentazione bancaria, delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti contributivi, della cassa. [OSCURATO:PERSONA] si occupava principalmente «di ordinativi dei fornitori e governa(va) la produzione, non era nell'ambito amministrativo» (così Vitali nella testimonianza riportata nella sentenza di primo grado). Concludeva il Tribunale nel senso che andasse esclusa la qualità di "testa di legno" o di "uomo di paglia" attribuitasi in sede difensiva da [OSCURATO:PERSONA], anche a fronte della titolarità da parte dello stesso del 67% delle quote sociali che gli consentivano di decidere le strategie dell'impresa, dell'essere socio della fallenda dal 2004, partecipe alla vita della società sin dal momento della sua costituzione, sia come amministratore sia come socio. Sempre presente in azienda, il Tribunale ribadiva come [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupato del settore produttivo, non di quello amministrativo, disponendo anche di fatto di quei poteri gestori che gli competevano di diritto, per altro risultando avere una competenza 'operativa', cosicchè ben poteva avere contezza della fisica distrazione dei beni dal magazzino, oggetto della contestazione. Il Tribunale, per altro non eludeva il tema delle sentenze assolutorie, rappresentando per un verso come le stesse non fossero divenute irrevocabili (in vero anche le copie allegate all'attuale ricorso non recano l'attestazione del passaggio in giudicato), per altro verso, comunque, osservando come il materiale probatorio posto alla base di quelle decisioni fosse ben diverso, in ordine al ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quello a disposizione nel presente giudizio, in ragione delle ricostruzioni tecniche e di fatto operate dalla curatrice e dal presidente del collegio sindacale, oltre che degli accertamenti bancari. 2.2 A fronte di tale approfondita ricostruzione e valutazione, la Corte di appello di Ancona, dopo aver condiviso la motivazione del primo Collegio, facendone proprio l'argomentare, ha anche richiamato quali elementi indicativi di un ruolo non solo formale, ma sostanziale, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sulla 'fattibilità' della fusione della società con altro ente, l'emissione di assegni bancari, la delibera del consiglio di amministrazione sottoscritta proprio dal ricorrente, che si riconosceva un compenso di 4000,00 euro netti, quale presidente del medesimo collegio. Anche la Corte di appello non elude il tema delle sentenze assolutorie e ne esclude la rilevanza in quanto relative ai reati di natura tributaria. Solo in via subordinata, dopo aver confermato l'impostazione della sentenza di primo grado che riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo anche sostanziale e operativo oltre che formale, viene in via ipotetica ad essere valutata l'ipotesi dell'[OSCURATO:PERSONA] mero prestanome del padre, nel qual caso la qualifica solo formale comunque non avrebbe mandato esente da responsabilità l'[OSCURATO:PERSONA], incombendo sull'amministratore di diritto, in presenza di un amministratore di fatto diverso, un onere di controllo. 2.3 A fronte di tali argomentazioni collimanti, coerenti e logiche, va evidenziato come i due motivi tendano a chiedere a questa Corte una rivalutazione in fatto, sollecitando la comparazione fra dichiarazioni testimoniali al fine di valorizzare le dichiarazioni dei soli processi paralleli, proponendo una alternativa ricostruzione dei fatti. A riguardo va premesso che i Giudici di merito non hanno, a differenza di quanto dedotto in ricorso, ignorato le dichiarazioni dei testi escussi in altro processo: hanno invece evidenziato, con motivazione logica, che le delibazioni di tali testimonianze in quei procedimenti, ove per altro veniva anche escusso il padre dell'attuale ricorrente quale fonte di prova, risultavano parziali, in quanto prive di una pluralità di elementi che emergevano nel presente procedimento. Motivazione assolutamente logica in quanto fondata sulle dichiarazioni esclusive del presente procedimento, quelle della curatrice e del presidente del collegio sindacale, e anche sulle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alla curatrice stessa, con le quali l'imputato non si raffigurava come 'testa di legno', bensì come compartecipe a tutti gli effetti della gestione. Ne consegue che i motivi sono del tutto infondati, quanto ai profili fin qui esaminati, in quanto le censure in appello sono state valutate direttamente dalla Corte territoriale, anche attraverso la condivisione delle motivazioni di primo grado. Né si configura il travisamento, in quanto le fonti di prova tutte, anche invocate dal ricorrente, sono state oggetto di valutazione da parte dei Collegi di merito, cosicchè la deduzione del travisamento risulta inammissibile come formulata, perché chiede una valutazione alternativa del materiale probatorio e una diversa interpretazione dello stesso, che in vero, viene effettuata senza aporie logiche. La censura sul punto proposta dal ricorrente è, quindi, inammissibile.Infatti, quanto all'essenza del vizio di travisamento deducibile in sede di legittimità, con orientamento consolidato - anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006 - la Corte di cassazione ha precisato che essa consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne ha tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito - bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (in questo senso ex multis e tra le più recenti Sez. 18 giugno 2009, n. 39729, Belluccia, rv 244623; Sez. V 25 settembre 2007, n. 39048, Casavola, rv 238215; Sez. I 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, rv 237207; Sez. IV 17 aprile 2007, n. 21602, Ventola, rv 237588). In applicazione di tali principi, ad esempio, la Corte ha escluso che rientri nel perimetro del travisamento della prova la scelta operata dal giudice di merito di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali tra le diverse attribuibili al significato delle dichiarazioni rilasciate dal teste (Sez. 3, 7 ottobre 2009, n. 46451, Carella, rv 245611), come nella sostanza chiede di fare a questo Collegio il ricorrente con i motivi in esame. 2.4 Anche l'argomento di censura afferente la contraddizione della motivazione, che sarebbe caratterizzata da illogicità, è manifestamente infondato. A ben vedere il ricorrente utilizza impropriamente il riferimento che la sentenza impugnata effettua all'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di responsabilità dell'amministratore di fatto, che presuppone l'accertamento degli atti di gestione in concreto, riferito a [OSCURATO:PERSONA], per richiamarlo in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e derivarne una contraddizione: ciò che vale per [OSCURATO:PERSONA], non vale per [OSCURATO:PERSONA]. Per un verso il riferimento a tale orientamento giurisprudenziale per [OSCURATO:PERSONA] avviene in via sussidiaria, come di seguito emergerà, perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era titolare di cariche sociali; per altro verso la sentenza impugnata ribadisce come [OSCURATO:PERSONA] sia amministratore di diritto e dunque per [OSCURATO:PERSONA], proprio per la qualità formale, non può trovare applicazione la valutazione richiesta per l'amministratore di solo fatto.Per altro, la motivazione del Tribunale di Pesaro, fatta propria dalla Corte territoriale, si fonda sull'accertamento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che non solo è amministratore di diritto formale, ma lo è anche perché nell'esercizio pieno dei poteri effettivamente esercitati, con l'affidamento di un comparto dell'attività aziendale, per quanto su evidenziato: di tal chè, il dolo per la bancarotta fraudolenta documentale 'generica', come osserva la Corte di appello, per l'imprenditore — quale è [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle sue funzioni — sussiste anche nel caso in cui si avvalga di consulenti, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA] che cumulava il ruolo di amministratore e di consulente quale commercialista. La Corte di appello richiama — in vero a buona ragione a fronte della ripartizione delle competenze e della professionalità di [OSCURATO:PERSONA] che cumulava il ruolo di consigliere di amministrazione e di consulente esterno quale commercialista - e fa buon governo del consolidato principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). E d'altro canto la bancarotta documentale 'generica', quale è quella in contestazione, non richiede affatto il dolo specifico. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, quella contestata nel caso in esame, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). Nel caso in esame la contestazione e le motivazioni di merito si confrontano con la seconda parte della norma incriminatrice, che delinea la fattispecie cd. generica e non con la bancarotta documentale cd. specifica. Sul dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, quindi, la motivazione delle sentenze di merito per [OSCURATO:PERSONA], amministratore attivo, è assolutamente adeguata.E per altro, le stesse sentenze di merito richiamano poi il principio, ma solo in via sussidiaria, che anche accedendo alla tesi difensiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'essere stato solo amministratore formale, sussista comunque prova del dolo, in linea con il principio, da ultimo confermato, per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. 'generica', non occorre che l'amministratore di diritto si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01). 2.5 Per la bancarotta fraudolenta per distrazione, quanto alla sussistenza del dolo, oggetto di censura da parte del ricorrente, trattasi di reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al verificarsi di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene dal patrimonio della fallita, nella consapevole prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. La sentenza di primo grado, in sintonia con tale principio, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella gestione e dedito al comparto produttivo, fosse se non altro pienamente consapevole della distrazione dei beni dal magazzino, oggetto della contestazione di bancarotta distrattiva. Infatti 'stampi per imbarcazione' e altro (foll. 13 e ss. della relativa sentenza) certamente esistenti in magazzino al 31 dicembre 2008 non furono poi rinvenuti dalla curatela (ad es. stampo imbarcazione Sly yacth, stampata scafo Ferretti 880, kit piccoli pezzi imbarcazione Maine 530/6, in lavorazione, quindi effettivamente presenti nel capannone della [OSCURATO:PERSONA], da cui poi sono spariti; modello Ferretti 800 - stampo e coperta e per lo stampo Ferretti 800). Tale valutazione, quanto alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della distrazione della merce di magazzino, risulta logica e comprova quanto richiesto, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (ex multis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Anche per tale reato vale quanto affermato dal Tribunale di Pesaro, che prende in considerazione solo in sussidiaria e per completezza di motivazione l'ipotesi sostenuta dalla difesa, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato una mera 'testa di legno': il Collegio pesarese lo fa in sintonia con il principio per cui è comprovato il dolo dell'amministratore formale, in modo sufficiente, in forma diretta o eventuale, allorchè sussista la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01). Da ultimo, la censura relativa alla mancata valutazione dei motivi di appello in ordine alla proposta riqualificazione in bancarotta semplice, non si confronta con l'esplicita affermazione della sussistenza del dolo dei delitti contestati in capo a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 11 della sentenza impugnata) 2.6 Quanto al terzo motivo di ricorso, rileva questa Corte come non si verta in tema di violazione di legge penale, come ritenuto invece in ricorso con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il che rende il merito della censura oltre che generico anche aspecifico. Infatti, il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). 2.7 Va inoltre rilevato che le sentenze allegate al ricorso, delle quali si invoca il giudicato, non risultano munite della relativa attestazione. E comunque, anche nel merito della censura, il presupposto perché si abbia violazione del principio del ne bis in idem sul 'fatto storico' richiede l'identità dello stesso, il che nel caso in esame va escluso: i delitti di bancarotta in contestazione non riguardano il medesimo fatto oggetto dei reati tributari di cui alle allegate sentenze: l'omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs 74/00 è contestata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al 30 settembre 2009 per l'anno di imposta 2008 (sent. 36/15 del Tribunale di Pesaro) e l'imputato veniva assolto perché il fatto non costituisce reato; l'omesso versamento delle ritenute alla fonte ex art. 10-bis d.lgs 74/00 è contestata al 30 settembre 2009 ad [OSCURATO:PERSONA] per l'anno di imposta 2008 e l'imputato veniva assolto perchè il fatto non sussiste (sent. 203/2015 del Trib. Pesaro); infine è contestata l'utilizzazione in compensazione di debiti di imposta ex art. 10 quater dlgs 74/00 fino al gennaio 2019 e [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto per non aver commesso il fatto (sent. Trib. Pesaro 706/2015). Pertanto va esclusa la identità del fatto. Infatti, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta - nesso causale - evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). In particolare — cfr. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 - 01 — la Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, principio assolutamente replicabile nel caso in esame. 2.8 Altro profilo del motivo di censura afferisce più propriamente alla pregiudizialità dell'accertamento in fatto operato dalle invocate sentenze - [OSCURATO:PERSONA] è una 'testa di legno' — che risulterebbe collidere con le conclusioni proprie del presente giudizio, fondate sul ruolo attivo nella gestione di [OSCURATO:PERSONA]. Ma a tal proposito il difetto di prova quanto all'irrevocabilità delle sentenze, e quindi dell'accertamento in fatto, esclude la necessità di ulteriore esame del motivo. Ad ogni buon conto, come correttamente motivano i Collegi di merito, le fonti di prova per valutare se [OSCURATO:PERSONA] svolgesse o meno una attività gestoria, erano differenti nei processi ritenuti pregiudicanti rispetto a quello pregiudicato: a fronte del compendio dichiarativo allegato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di merito, si è dato maggior credito a quanto emerso dagli accertamenti nel procedimento penale per bancarotta. Si tratta di una valutazione certamente logica, corretta e non sindacabile in questa sede in quanto afferente al fatto, perché «il giudice monocratico non disponeva della relazione del curatore, delle testimonianze del curatore e del presidente del collegio sindacale, delle verifiche bancarie», oltre che alle stesse dichiarazioni, su richiamate, degli imputati, elementi ritenuti più qualificanti delle dichiarazioni testimoniali nei dibattimenti paralleli. Pertanto deve ritenersi, da parte di questa Corte, assolto l'onere motivazionale richiesto nel caso di specie, tanto più che, come la Corte di appello evidenzia, l'argomento difensivo non risulterebbe comunque dirimente, in quanto comunque la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe connessa e conseguente alla qualità di amministratore di diritto. 3. Quanto ai motivi propositi da [OSCURATO:PERSONA] gli stessi sono in parte inammissibili, in parte infondati. 3.1 Per connessione vanno trattati unitariamente il primo e il quarto motivo, relativamente alla dichiarata inammissibilità della memoria difensiva e al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Sul punto rileva il Collegio come la dichiarazione di inammissibilità della memoria difensiva, perché inviata a mezzo p.e.c., come si legge nella sentenza impugnata, in vero non incide, come osserva il Procuratore generale, sul diritto di difesa, nel senso che, per quanto prospetta lo stesso ricorrente, le richieste istruttorie contenute nella memoria furono poi replicate nel corso del giudizio di appello in sede di discussione, come lo stesso ricorso al fol. 15 evidenzia. E bene, in concreto le ragioni contenute nella memoria difensiva — che non è stata allegata come invece necessitato dal principio di autosufficienza — sono state comunque poste all'attenzione del Collegio di appello che ha ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione della istruttoria. Il quarto motivo fa riferimento proprio a tali richieste, ma non viene specificato in cosa le stesse siano consistite, anche perché il presupposto della prospettazione del ricorrente è che il verbale della Guardia di Finanza e i documenti prodotti all'udienza del 14 aprile 2016 nel corso del dibattimento di primo grado non siano stati valutati dai giudici di merito. Ma il presupposto è errato, in quanto, come si è evidenziato in precedenza, il Tribunale di Pesaro ha con attenta motivazione valutato la documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA], dando conto della non decisività della stessa rispetto alle emergenze delle indagini e della pregnanza degli elementi evidenziati dalla curatrice. Inoltre, il Tribunale ha valutato l'irrilevanza della circostanza riportata nel processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza in data 10 settembre 2010, in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili, ritenuta una regolarità meramente formale circa le registrazioni Iva, che non attiene alle discrepanze sostanziali rilevate dalla curatrice. E anche la Corte di appello valuta, ritenendolo non rilevante, il verbale della Guardia di Finanza.In tal senso, deve quindi osservare questa Corte come le doglianze relative alla inammissibilità della memoria difensiva siano di fatto superate dalla circostanza che il diritto di difesa non sia stato leso né la stessa memoria — per quanto prospettato dal ricorrente — aveva ulteriori contenuti valutabili e non valutati dai Giudici di merito. Inoltre, la doglianza sulla mancata rinnovazione istruttoria è infondata, in quanto non sussiste un obbligo per il giudice di appello di motivare il diniego della richiesta di attivazione dei suddetti poteri, obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249161). Infatti il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo, il che accade nel caso in esame allorchè sia in primo che secondo grado le sentenze valutano le fonti di prova addotte dalla difesa e ne escludono la rilevanza e così i conseguenti approfondimenti istruttori (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589 - 01; mass. conf.: n. 24294 del 2010 Rv. 247872 - 01; n. 30774 del 2013 Rv. 257741 - 01, n. 40496 del 2009 Rv. 245009 - 01). Per altro è inammissibile il quarto motivo nella parte in cui si discosta da un orientamento di legittimità oltremodo consolidato: valorizzando le dichiarazioni della curatrice, che riferiva di essere riuscita con difficoltà nella ricostruzione delle movimentazioni, anche avvalendosi delle insinuazioni al passivo dei creditori, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riqualificato la condotta in bancarotta semplice. Tralascia, però, il ricorrente il principio per cui la bancarotta fraudolenta documentale oggettivamente sussiste anche in caso di 'difficoltà nella ricostruzione', riscontrata oltre che per la mole della documentazione, anche per la genericità della stessa. Infatti nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile, per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Cass. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01; conf. N. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, N. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01, N. 10423 del 2000 Rv. 218383 - 01, N. 45174 del 2015 Rv. 265682 - 01). Ne consegue la parziale inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi predetti. 3.2 Quanto al secondo motivo lo stesso è generico, in quanto si articola sulla scorta di una lettura parziale del corpo motivazionale. Si è dato conto di come il Tribunale di Pesaro abbia escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse 'solo' amministratore di fatto, ritenendo invece che per i poteri e la carica ricevuta fosse amministratore di diritto e componente del consiglio di amministrazione. Il Tribunale rileva come gli elementi tratti dall'istruttoria dibattimentale non lascino dubbi circa l'effettiva sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di poteri gestori che anche formalmente gli erano attribuiti. Il primo Collegio osserva come depongano in tal senso oltre alla relazione e alla testimonianza della curatrice e del presidente del collegio sindacale, gli stessi verbali del collegio sindacale, che documentano come [OSCURATO:PERSONA] sia stato il principale referente dell'organo di controllo. [OSCURATO:PERSONA] aveva la gestione diretta anche della "cassa" che, come evidenziato in precedenza, presentava la vistosa anomalia del frequente ricorso a pagamenti e riscossioni in contanti, anche in spregio alle sollecitazioni del collegio sindacale, che chiedeva agli amministratori di "limitare i pagamenti per cassa" (cfr. tra gli altri il verbale del collegio sindacale in data 10 ottobre 2008 - in allegato alla relazione della curatrice). A fronte di tale punto di partenza del ragionamento, fondato su dati formali e sostanziali riscontrati in merito alla effettività dell'esercizio dei poteri di gestione, da parte del ricorrente, il motivo si fonda sulla sola opzione sussidiaria, quella della natura di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], appunto solo in subordine presa in esame dalle due sentenze di merito con la finalità di dare risposta alle doglianze difensive e per rilevarne l'infondatezza. Pertanto il motivo è inammissibile perché si occupa solo della valutazione sussidiaria, non di quella principale operata dai giudici di merito, dal che la non decisività della censura e l'incapacità della stessa di disarticolare il ragionamento probatorio e valutativo. E infatti, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584)e allorchè manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo. 3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato perché generico, nel senso su indicato. A ben vedere il Tribunale di Pesaro ha analizzato in dettaglio il 'prospetto' allegato dal ricorrente durante il dibattimento in ordine alle giacenze di magazzino. Il Tribunale con motivazione congrua e logica analizza tali risultanze ai foll. 12 e ss. e la Corte territoriale fa propria la sentenza di primo grado anche su questo punto, risultando l'invocato prospetto inidoneo a spiegare la sottrazione di beni che dovevano essere in magazzino ma non furono trovati. Dunque, non risponde al vero quanto affermato con il motivo, che cioè non sarebbe stata valutata tale documentazione, invece delibata con conseguente esclusione di rilevanza, il che rende la doglianza inammissibile perché non specifica in ordine alle incongruenze motivazionali dei giudici di merito. Altrettanto vale anche per il verbale della Guardia di Finanza, disatteso perché valutato dai Giudici di merito, con motivazione logica e ineccepibile. 3.4. Il quinto motivo è infondato. Per un verso l'omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale con una perizia presuppone l'indicazione o l'allegazione della istanza di perizia, il che non è avvenuto nel caso in esame, con difetto dell'autosufficienza del ricorso sul punto. Infatti in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 - 01). Per altro va qui richiamato quanto già evidenziato in merito al punto 3.1 che precede, in ordine alla adeguatezza della motivazione di rigetto implicita, il che nel caso in esame si verifica allorquando sulla tenuta delle scritture contabili e sulle cause del fallimento il Tribunale di Pesaro procede ad una analisi accurata del contenuto del prospetto e del verbale della Guardia di Finanza, e a tale motivazione si riporta la Corte territoriale, escludendone la rilevanza e quindi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.D'altro canto, il motivo risulta infondato anche su uno degli obiettivi dell'accertamento istruttorio richiesto, quello dell'accertamento della crisi del comparto navale come causa del dissesto in grado di interrompere la serie causale, come causa sopravvenuta e autonoma, fra la condotta e l'evento fallimento. Ma il fallimento non è evento del delitto di bancarotta. Sul punto pacifico è l'orientamento di questa Corte in merito alla natura di reato di pericolo concreto del delitto di bancarotta per distrazione, in quanto l'accertamento dell'elemento oggettivo attiene alla concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico e deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 01). Quanto alla concreta pericolosità della condotta in sé adeguata e logica — non risultando necessaria la causazione del fallimento come evento del reato, che invece è condizione obiettiva di punibilità — la delibazione tratta dal Tribunale in ordine dai cd. indici di fraudolenza: il collegio sindacale aveva ripetutamente consigliato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], detentore materiale della cassa, di limitare i pagamenti "per cassa"; la scomparsa di merce dal magazzino; i pagamenti in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] senza apposite delibere degli organi sociali; tutto ciò palesa condotte distrattive che certamente risultavano idonee a integrare il pericolo per il ceto creditorio, a maggior ragione in un momento di crisi del settore, nel quale la gestione e l'attribuzione degli emolumenti sarebbe dovuta essere più accorta e non distrattiva. Pertanto è manifestamente infondato il richiamo all'art.41 cod. pen. come prospettato ed è inammissibile il relativo motivo. 3.5 Anche il sesto motivo è inammissibile. A ben vedere, lamenta il ricorrente l'inadeguatezza della motivazione offerta per negare le circostanze attenuanti generiche. Sul punto va evidenziato che il Tribunale di Pesaro in sentenza individua specificamente che ostino alla attenuazione, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ruolo preminente dallo stesso svolto, le scelte compiute in prima persona, giovandosi delle proprie competenze professionali, la circostanza che costui gestiva "fisicamente" la "cassa" della società. Tali elementi vengono poi richiamati con il generale rinvio alla sentenza di primo grado operato dalla Corte di appello, che per altro a proposito del trattamento sanzionatorio giudica 'congrua' la pena già determinata e la conferma, in relazione agli indici dell'art. 133 cod. pen. E bene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame il Tribunale di Pesaro ha indicato i fattori ostativi plurimi, con motivazione logica e coerente — anche nella distinzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo in secondo piano — e la Corte territoriale fa proprio l'esercizio di tale discrezionalità valutando congrua la pena finale. Pertanto il motivo è manifestamente infondato. 3.6 Va infine accolta la richiesta delle parti di annullamento della sentenza in relazione alle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 cod. pen.). Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovve
Sentenza Cassazione n. 42209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris