CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 00813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 81, 110, 112 n. 1 e 629 cod. pen. per la estorsione descritta nel capo B delle imputazioni, e di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 112 n. 1 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 per le cessioni illecite di cocaina descritte nel capo C, rideterminando le pene, a seguito della assoluzione o della dichiarazione di prescrizione, per altre imputazioni.2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono nel seguito riportati nei limiti imposti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio della motivazione nell'applicazione degli artt. 81, 110, 112 n. 1 e 629 cod. pen. per la mancata correlazione con il capo A dell'imputazione, per il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato sicché è venuta meno la possibilità di riscontri probatori alla imputazione di cui il capo B. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce che la Corte d'appello, limitandosi al rinviare alla sentenza di primo grado, non ha argomentato circa la reiezione dei motivi di appello riguardanti la inidoneità degli elementi di valutazione a provare la responsabilità dell'imputato sussistendo una spiegazione alternativa circa il loro significato. 2.2.2. Con il secondo motivo si deducono omessa motivazione circa la determinazione della pena con particolare riferimento all'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 112 cod. pen. 2.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e mancanza della motivazione circa la conferma dell'applicazione della recidiva — trascurando che le precedenti condanne riguardano condotte del 2005 e del 2006 (quando l'imputato era ancora poco più che ventenne) e che, considerando la data di commissione dei fatti e non quella della irrevocabilità della sentenza, non sussiste la natura infraquinquennale della recidiva — e circa l'entità dell'aumento di pena correlato all'applicazione della recidiva. 2.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si ripropone la questione di costituzionalità circa l'articolo 99, comma quarto, cod. pen. per l'abnorme automatico aumento di pena che la disposizione prevede, così sottraendo spazio al potere discrezionale del giudice anche in violazione dell'articolo 27 Cost., e si richiama al riguardo la sentenza n. 200 del 2018 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui determina automaticamente in 10 anni la pena accessoria. Si evidenzia che la Corte d'appello ha ritenuto la questione manifestamente infondata escludendo un contrasto con i principi costituzionali e ritenendo comunque irrilevante la questione perché [OSCURATO:PERSONA] per la sua personalità merita l'aumento in misura massima, ma trascurando che nella fattispecie a rendere meno macroscopica l'entità dell'aumento in misura fissa dell'aumento sta il disposto del comma sesto dell'art. 99 cod. pen. e che per quanto argomentato, va esclusa la infraquinquennalità della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. L'assunto, peraltro genericamente espresso, secondo il quale la dichiarazione di non doversi procedere per il capo A, perché il reato è estinto per prescrizione, dovrebbe avere conseguenze anche sull'affermazione di responsabilità per il capo B è erroneo perché la sola dichiarazione di estinzione del reato, che non costituisce un proscioglimento nel merito, non influisce sulla sussistenza dei fatti materiali rilevanti per l'affermazione di responsabilità per un reato collegato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo risulta aspecifico perché rappresenta che la sentenza impugnata non avrebbe risposto a argomenti specifici contenuti nell'atto di appello, ma non ha riprodotto tali motivi nel ricorso, come è invece necessario per permettere alla Corte di cassazione di valutarne il contenuto. Deve comunque rilevarsi che la sentenza ha adeguatamene evidenziato (p. 15-16) la molteplicità degli elementi che descrivono i contatti telefonici e la posizione del ricorrente in occasione del trasporto di un chilogrammo di cocaina da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che ha ammesso la sua responsabilità) e indicano anche che egli guidò una automobile che precedeva quella su cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e vanamente cercò di avvisare i complici della presenza della pattuglia della Polizia giudiziaria (che poi intercettò l'altra automobile). Né nel ricorso sono indicate manifeste illogicità nella ricostruzione dei fatti su cui si basa la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente modificando il criterio adottato dal Tribunale, la Corte di appello ha prima applicato la recidiva (con il limite imposto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen.) e poi l'aumento della pena ex art. 112, comma primo n. 1, cod. pen. nella misura di 9 mesi, inferiore rispetto a quello derivante dalla applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. pen. per il quale l'aumento si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento precedente. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con l'argomentazione espressa nella sentenza. Infatti, la Corte di appello ha congruamente evidenziato che la particolare gravità dei delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA] (così riferendosi sia a quello per quale vi è condanna sia a quelli prescritti, fra i quali uno per violazione delle norme sul controllo delle armi) costituiscono nuove e più gravi manifestazioni di pericolosità del ricorrente che nel passato ne commise diversi della stessa indole dal 2006 al 2008. Inoltre, anche se nelle imputazioni è constata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, la Corte di appello ha considerato la recidiva reiterata (p. 17) e, in ogni caso, stante l'applicazione del criterio moderatore fissato dall'art. 99, comma 6, cod. pen. la questioni perde rilevanza. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha giustificato il suo giudizio di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità nella linea di precedenti decisioni di questa Corte (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv. 240445) e, in ogni caso, va considerata la concreta non rilevanza della questione per gli effetti (sulla entità dell'aumento della pena per la recidiva) della applicazione del criterio moderatore fissato dall'art. 99, comma 6, cod. pen. Pertanto, i ricorsi risultano inammissibili, sicché, ex art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della