CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 ottobre 1999: avverso la ordinanza n. 423/2025 RIMCP del Tribunale di Bologna del 24 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, con ordinanza pronunziata, in data 24 giugno 2025, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha confermato la applicazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto sottoposto ad indagini preliminari in relazione ad una serie di reati connessi alla cessione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e di tipo hashish da lui in ipotesi commessi in concorso con altri soggetti identificati, fra i quali un fratello ed una sorella del predetto - della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Piacenza in data 26 maggio 2025. Avverso la predetta ordinanza ha, ora, interposto ricorso per cassazione, redatto e sottoscritto dal suo legale fiduciario, l'indagato, affidando le proprie rimostranze a 3 motivi di ricorso. Un primo motivo attiene alla effettiva sussistenza a carico dell'odierno ricorrente dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti la attività di spaccio di sostanza stupefacente a lui contestata; in particolare si evidenzia la esistenza di una non rilevata contraddizione del provvedimento impugnato, in quanto per un verso sarebbe risultato, secondo quanto riportato nella ordinanza applicativa della misura, che il ricorrente aveva iniziato a spacciare la sostanza stupefacente solo a decorrere da un periodo successivo alla metà del mese di dicembre del 2024, mentre, per altro verso, nella ordinanza ora censurata si dà credito alle dichiarazioni di taluni consumatori di droga i quali hanno riconosciuto il ricorrente come loro fornitore con cessioni intervenute sin dal luglio del 2024. Aggiunge il ricorrente come lo stesso Tribunale felsineo riconosca esservi nella ordinanza applicativa della misura talune criticità, riferite proprio alla attribuibilità all'odierno ricorrente di talune delle cessioni di cui al capo di imputazione, essendo quello rimasto assente dal territorio nazionale nel periodo dal 27 ottobre 2024 al 20 novembre successivo; ciò non ostante il Tribunale non ha tratto le opportune conclusioni dai rilievi operati. Ha ulteriormente segnalato il ricorrente che, sebbene il compendio indiziario gravante sul ricorrente sia pacificamente costituito in larga misura dalla dichiarazioni dei pretesi acquirenti dello stupefacente, il Tribunale non ha esaminato una serie di profili critici in esse presenti Un secondo motivo di doglianza è riferito al vizio di motivazione riguardante il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari 2che giustificherebbero la adozione della misura disposta, esigenze riferite a tutti e tre i pericula libertatis presi in esame dal legislatore, la cui esistenza sarebbe stata argomentata in termini di inadeguatezza motivazionale. Infine il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto sia la adeguatezza delle misura effettivamente disposta sia la erronea qualificazione dei fatti oggetto di contestazione non fra quelli caratterizzati dalla lieve entità secondo di termini di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. In relazione al primo motivo di doglianza, afferente alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine ai reati a lui provvisoriamente contestati, si rileva come le doglianze del ricorrente non abbiano pregio, posto che, per un verso, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto è stata giustificata sul dato obbiettivo costituito dall'avvenuto riconoscimento da parte di diversi fra gli acquirenti delle sostanze stupefacenti del ricorrente come uno dei loro fornitori (fattore questo che data la convergenza dei diversi apporti indiziari connota senza dubbio nel senso della gravità il compendio investigativo a carico del prevenuto) e che, per altro verso, la circostanza che durante uno dei periodo oggetto della indagine l'indagato abbia documentato la sua assenza dal territorio nazionale è stata adeguatamente scrutinata dal giudice del riesame, avendo questo rilevato come - pur aderendo alla tesi difensiva del ricorrente - 11a luce della documentazione prodotta, costituita dal passaporto del ricorrente con annotati i passaggi di frontiera fra Spagna e Marocco, non poteva ritenersi documentata la sua presenza all'estero proprio in sostanziale corrispondenza delle cessioni che gli vengono addebitate; il fatto che queste non abbiano tutte trovato una collocazione temporale precisa, senza, peraltro, che ciò possa consentire la concentrazione delle singole vendite per le quali vi è la contestazione, nella fase in cui il ricorrente ha dimostrato la sua assenza dal territorio nazionale, è stato congruamente spiegato dal giudice del riesame, non potendo ciò comportare un vulnus al complessivo giudizio sulla attendibilità ed affidabilità delle dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente, considerata la pluralità di tali cessioni e la loro rispondenza ad un criterio di ordinarietà fenomenica che, legittimamente, escludeva la fissazione nella mente degli acquirenti dei particolari cronologici di ogni singola cessione. 3Né il riconoscimento dell'attuale ricorrente può essere considerato il frutto della confusione in cui sono caduti taluni degli acquirenti in ragione della somiglianza fisica fra questo ed il fratello Abderrazak, ove si consideri, come il Tribunale ha perspicuamente fatto, che in taluni casi i "testimoni" hanno precisato che a fornire la sostanza era stato [OSCURATO:PERSONA] ed in altri casi Abderrazak, così dimostrando costoro di avere ben presente il fatto che i due, sebbene fratelli, fossero due persone diverse. Quanto al preteso contrasto fra il contenuto della ordinanza applicativa della misura e quello della ordinanza del Tribunale del riesame, si rileva che, in realtà, secondo quanto lo stesso ricorrente riporta, il Gip piacentino non aveva collocato le condotte illecite dell'odierno ricorrente in un periodo successivo al 18 dicembre 2024 ma aveva evidenziato come anteriormente a tale data non era emerso, attraverso le attività di osservazione direttamente svolte dalle forze dell'ordine, che anche [OSCURATO:PERSONA] era dedito all'attività di spaccio, essendo tale emergenza risultata solo a seguito della escussione testimoniale dei numerosi acquirenti degli indagati. Quanto a secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la esistenza dei pericula libertatis, essi sono indubbiamente ricavabili, con riferimento alla possibile reiterazione dei reati della stessa specie, in termini di attualità e concretezza, ove si prenda in considerazione, come è necessario fare (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2025, n. 22344, rv 288197) la personalità del prevenuto, essendo questo soggetto non solo pregiudicato per reati in materia di stupefacenti ma altresì gravato da ulteriori procedimenti nella medesima materia ed il contesto socio-ambientale ove egli opera, essendo implicati nel traffico illecito anche due strettissimi congiunti dell'indagato; egli, peraltro, ha dichiarato di essere personalmente consumatore di sostanze stupefacenti il che, dato il notorio costituito dalla loro non facile accessibilità finanziaria, consente di legittimamente paventare, in termini di attualità e concretezza, il pericolo che un soggetto, privo, come tale è risultato essere il ricorrente, di proprie risorse economiche, onde soddisfare il proprio bisogno rivenda parte delle sostanze stupefacenti acquistate per finanziare i successivi acquisti. Quanto al pericolo di fuga, non vi è bisogno di spendere molte parole al fine di dimostrare quanto alla posizione del ricorrente, la sussistenza del medesimo, avendo questi, sia pure a scopo difensivo, dato concreta dimostrazione della sua attitudine ad abbandonare, anche non successivi vorticosi ulteriori spostamenti, i confini nazionali. 4Quanto - infine sul punto - al pericolo di inquinamento probatorio, poco rileva che in merito ad esso la ordinanza abbia segnalato esclusivamente la esistenza dei pregressi contatti fra l'indagato ed i testimoni di accusa, cioè i soggetti che si erano resi acquirenti dello stupefacente presso l'indagato, senza illustrare profili specifici che possano far pensare che lo [OSCURATO:PERSONA] possa incidere negativamente in relazione alla genuinità delle dichiarazioni che costoro potranno rendere in una successiva fase del procedimento; invero, la già dimostrata piena adeguatezza probatoria della ordinanza impugnata in merito alla esistenza delle restanti esigenze cautelari a sostegno della misura applicata, rendono privo di sostanziale interesse lo specifico tema ora dedotto dal ricorrente in merito alla sussistenza anche della esigenza collegata al pericolo di inquinamento probatorio. Da ultimo viene l'esame del terzo motivo di doglianza riguardante, per un verso, la qualificazione in termini di lieve entità delle condotte delittuose provvisoriamente contestate al ricorrente e, per altro verso, la adeguatezza della sola misura di massimo rigore; sui punti in discorso rileva il Collegio che, quanto al primo profilo ed almeno nella presente fase cautelare, non vi è ragione per non ritenere irrilevante la questione qualificatoria, dovendo osservarsi che - tanto più in considerazione della previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, la quale parrebbe costituire l'elemento specializzante idoneo ad introdurre non una nuova ed autonoma forma di manifestazione del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 (essendo illuminante in tale senso la espressione utilizzata dal legislatore "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo", cioè un fatto "di lieve entità") ma una forma aggravata della ipotesi criminosa descritta nella restante parte della disposizione - la pena edittale astrattamente prevista per il caso di lieve entità, ove questo appaia non occasionale, è pienamente compatibile, anche tenuto dei limiti dettati dagli artt. 275, comma 2-bis e 278 cod. proc. pen., con la misura cautelare di massimo rigore applicata al ricorrente. Con riferimento, infine, alla adeguatezza esclusivamente di tale misura, osserva il Collegio che la argomentazione svolta dalla ricorrente difesa in relazione alla possibile irrogazione di una pena contenuta, tale da giustificare la adozione di una misura cautelare di più blanda intensità si fonda su di un presupposto, cioè che al ricorrente possa essere irrogata, in caso di condanna, una pena di modesta gravità, che è, al momento, meramente congetturale e privo di una adeguata concretezza. 5Del tutto adeguata è, invece, la motivazione con la quale è stata esclusa la sufficienza della misura degli arresti domiciliari, avendo il giudice del riesame evidenziato come lo stesso ricorrente abbia segnalato il fatto che egli stesso era, anche di recente, entrato in contatto con i suoi precedenti fornitori, in tale modo essendo evidenziato il perdurante rischio che la persistenza di tali legami possa condurre alla reiterazione dei delitti della stessa specie, rischio che non potrebbe, in termini di realistica previsione, essere sventato con le sole, necessariamente occasionali, verifiche del rispetto della prescrizioni imposte che sono connaturate all'eventuale applicazione di una misura cautelare, anche segregativa, ma di carattere autocustodiale. Ragionamento questo che, tanto più è applicabile alla esigenza di evitare il rischio di fuga, essendo questo all'evidenza esponenzialmente appesantito nella ipotesi di detenzione domiciliare. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed a tale statuizione segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P P.Q.M