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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 15568/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill mi sigg ri MagistratiOGGETTOdott ssa * * Presidente licenziamento persuperamento del periodo didott * * Consigliere rel comporto richiesta diaspettativa conseguenzedott * * * * Consiglieredott * * Consiglieredott ssa * * Consigliere Ud 04/04/2024 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 21265/2021 r g proposto* * società consortile a r l in persona del legalerappresentante pro tempore elett dom to in Via * * n 23Roma rappresentato e difeso dall avv * * *ricorrentecontro* * elett dom ta in presso la Cancelleria di questa Corterappresentata e difesa dall avv * *controricorrenteavverso la sentenza della Corte d Appello di Catanzaro n 1078/2020pubblicata in data 04/02/2021 n r g 465/2019Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dalConsigliere dott * *RILEVATO CHE1 * * aveva lavorato alle dipendenze di * *società consortile a r l fino al 09/03/2017 quando era stata licenziata persuperamento del periodo di comporto ai sensi degli artt 2110 c c e 51 ccnldi categoria pari a dodici mesi nell ultimo triennio calcolato a ritroso dal09/03/2017* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/20242 Il Tribunale rigettava l impugnazione del licenziamento ritenendo chela richiesta di aspettativa della ricorrente non fosse stata recapitata allasocietà3 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d Appello accoglieva ilgravame interposto dalla lavoratrice e per l effetto annullava illicenziamento ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannavala società a pagare l indennità risarcitoria in misura pari a 9 mensilitàdell ultima retribuzione globale di fattoPer quanto ancora rileva in questa sede a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermavaa è pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro fosse regolato dal ccnlper il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia eservizi integratib l art 51 del citato ccnl al co 4 prevede il periodo di comporto ancheper sommatoria di 12 mesi nell arco di 36 mesi consecutivi cheprecedono l ultimo giorno di malattia consideratoc l art 51 al co 7 prevede che superati i limiti di conservazione delposto l azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo diaspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto dilavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza diritto a retribuzione e dialcun istituto contrattualed contrariamente all assunto del Tribunale la lavoratrice ha dato provadi spedizione e di ricezione dell istanza di aspettativa di 3 mesi dal20/01/2017 al 20/04/2017 mediante fax del 13/01/2017 spedito inpari data con esito positivo al numero di [OSCURATO:TELEFONO] cheeffettivamente compare sulla carta intestata della società appellatae in ordine a tale notifica la società ha negato di aver ricevuto l atto amezzo fax ma nulla ha dedotto in ordine alla ricevuta di notificaprodotta dalla ricorrente limitandosi a sostenere di non avere avuto lapossibilità di visionare i documenti della contropartef non è chiaro cosa abbia impedito alla società di prendere cognizionedegli atti e dei documenti allegati al ricorso e di svolgere adeguatadifesa* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024g l art 51 ccnl non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoroche deve concedere l aspettativa se richiestah si tratta di uno strumento previsto dal ccnl a tutela del lavoratoreproprio per evitare di superare il periodo di comporto come chiaritodalla Corte di Cassazione nella sentenza n 12233/2013i se la società avesse concesso l aspettativa il rapporto di lavorosarebbe rimasto sospeso fino al 20/04/2017 e quindi solo dopo quelladata si sarebbe potuto verificare se andando a ritroso di 36 mesi ilperiodo di comporto fosse stato superato oppure noj deve concludersi che il superamento del periodo di comporto posto abase del recesso è del tutto insussistentek trova applicazione la tutela reale di cui al co 7 dell art 18 L n300/1970 che richiama quella del co 4 non avendo la societàdimostrato l insussistenza del requisito dimensionale ed avendo anziaffermato di avere 2 500 dipendenti su tutto il territorio nazionale4 Avverso tale sentenza * * società consortile a r l haproposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo5 * * ha resistito con controricorso6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di leggeCONSIDERATO CHE1 Con l unico motivo proposto ai sensi dell art 360 co 1 n 3 c p cla società ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione” degli artt2110 c c 18 L n 300/1970 e 51 ccnl multiservizi del 31/05/2011 peravere la Corte territoriale ritenuto che l aspettativa sospendesse il calcolodel comporto laddove il ccnl prevede che l aspettativa vada concessa solouna volta superati i limiti di conservazione del posto di lavoroIl motivo è infondatoIl tenore letterale della clausola non implica la conseguenza voluta dallaricorrenteE infatti evidente che se il dipendente restasse in malattia oltre il periododi comporto e presentasse l istanza solo successivamente al superamentodel predetto periodo correrebbe il concreto rischio di vedersi licenziato persuperamento del periodo di comporto senza aver potuto presentarel istanza * significato finirebbe per comportare una vera e propria* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024interpretatio abrogans della clausola in contrasto con il principio diconservazione espresso dall art 1367 c cLa clausola contrattual collettiva va allora interpretata nel senso per cuil aspettativa – che ben può e prudenzialmente deve essere richiesta primadella scadenza del periodo di comporto – opera e spiega ovviamente i suoieffetti oltre il termine dei 12 mesi di comporto determinandone il naturaleprolungamento proprio a causa ed in conseguenza della sospensione delrapporto di lavoro espressamente prevista dallo stesso art 51 ccnl cit* all assunto della società ricorrente poi la violazione deldiritto all aspettativa non determina solo una conseguenza risarcitoria mainficia la validità del licenziamento perché impedisce la configurazione di unsuperamento del periodo di comporto ossia del fatto per il quale èintervenuto il licenziamento * Corte ha già affermato infatti che ilrelativo periodo non può essere computato nell arco temporale dei trentaseimesi previsti dal ccnl ma va considerato come periodo neutro sicché ildatore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso soltantoove al termine dell aspettativa il lavoratore non rientri in servizio o siassenti nuovamente per malattia e l assenza sommata alle precedentisuperi il periodo cosiddetto interno entro l arco temporale esternoquest ultimo da calcolarsi pur sempre escludendo il periodo di aspettativa Cass n 2794/2015 Cass n 799/2017* è anche l ulteriore censura della ricorrente secondo cui ilrecesso era comunque legittimo perché il presupposto di legge – ossia ilsuperamento del periodo di comporto – si era già verificato * alcontrario considerare che tale presupposto nella tesi della società sisarebbe verificato in data 09/03/2017 mentre l istanza di aspettativa di tremesi decorrenti dal 20/01/2017 – come accertato in fatto dalla Corteterritoriale – era stata presentata dalla lavoratrice in data 13/01/2017quindi ben prima che quel presupposto si fosse realizzato* la decisione dei giudici d appello circa l insussistenza delpresupposto del superamento del periodo di comporto alla data del09/03/2017 è conforme a diritto v Cass n 12233/2013 sicché illicenziamento risulta essere stato intimato in violazione dell art 2110 c cSul piano delle conseguenze è pertanto esatta la sussunzione della* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024fattispecie nell art 18 co 7 L n 300/19702 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo3 In caso di diffusione deve essere omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill mi sigg ri MagistratiOGGETTOdott ssa * * Presidente licenziamento persuperamento del periodo didott * * Consigliere rel comporto richiesta diaspettativa conseguenzedott * * * * Consiglieredott * * Consiglieredott ssa * * Consigliere Ud 04/04/2024 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 21265/2021 r g proposto* * società consortile a r l in persona del legalerappresentante pro tempore elett dom to in Via * * n 23Roma rappresentato e difeso dall avv * * *ricorrentecontro* * elett dom ta in presso la Cancelleria di questa Corterappresentata e difesa dall avv * *controricorrenteavverso la sentenza della Corte d Appello di Catanzaro n 1078/2020pubblicata in data 04/02/2021 n r g 465/2019Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dalConsigliere dott * *RILEVATO CHE1 * * aveva lavorato alle dipendenze di * *società consortile a r l fino al 09/03/2017 quando era stata licenziata persuperamento del periodo di comporto ai sensi degli artt 2110 c c e 51 ccnldi categoria pari a dodici mesi nell ultimo triennio calcolato a ritroso dal09/03/2017* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/20242 Il Tribunale rigettava l impugnazione del licenziamento ritenendo chela richiesta di aspettativa della ricorrente non fosse stata recapitata allasocietà3 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d Appello accoglieva ilgravame interposto dalla lavoratrice e per l effetto annullava illicenziamento ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannavala società a pagare l indennità risarcitoria in misura pari a 9 mensilitàdell ultima retribuzione globale di fattoPer quanto ancora rileva in questa sede a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermavaa è pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro fosse regolato dal ccnlper il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia eservizi integratib l art 51 del citato ccnl al co 4 prevede il periodo di comporto ancheper sommatoria di 12 mesi nell arco di 36 mesi consecutivi cheprecedono l ultimo giorno di malattia consideratoc l art 51 al co 7 prevede che superati i limiti di conservazione delposto l azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo diaspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto dilavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza diritto a retribuzione e dialcun istituto contrattualed contrariamente all assunto del Tribunale la lavoratrice ha dato provadi spedizione e di ricezione dell istanza di aspettativa di 3 mesi dal20/01/2017 al 20/04/2017 mediante fax del 13/01/2017 spedito inpari data con esito positivo al numero di [OSCURATO:TELEFONO] cheeffettivamente compare sulla carta intestata della società appellatae in ordine a tale notifica la società ha negato di aver ricevuto l atto amezzo fax ma nulla ha dedotto in ordine alla ricevuta di notificaprodotta dalla ricorrente limitandosi a sostenere di non avere avuto lapossibilità di visionare i documenti della contropartef non è chiaro cosa abbia impedito alla società di prendere cognizionedegli atti e dei documenti allegati al ricorso e di svolgere adeguatadifesa* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024g l art 51 ccnl non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoroche deve concedere l aspettativa se richiestah si tratta di uno strumento previsto dal ccnl a tutela del lavoratoreproprio per evitare di superare il periodo di comporto come chiaritodalla Corte di Cassazione nella sentenza n 12233/2013i se la società avesse concesso l aspettativa il rapporto di lavorosarebbe rimasto sospeso fino al 20/04/2017 e quindi solo dopo quelladata si sarebbe potuto verificare se andando a ritroso di 36 mesi ilperiodo di comporto fosse stato superato oppure noj deve concludersi che il superamento del periodo di comporto posto abase del recesso è del tutto insussistentek trova applicazione la tutela reale di cui al co 7 dell art 18 L n300/1970 che richiama quella del co 4 non avendo la societàdimostrato l insussistenza del requisito dimensionale ed avendo anziaffermato di avere 2 500 dipendenti su tutto il territorio nazionale4 Avverso tale sentenza * * società consortile a r l haproposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo5 * * ha resistito con controricorso6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di leggeCONSIDERATO CHE1 Con l unico motivo proposto ai sensi dell art 360 co 1 n 3 c p cla società ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione” degli artt2110 c c 18 L n 300/1970 e 51 ccnl multiservizi del 31/05/2011 peravere la Corte territoriale ritenuto che l aspettativa sospendesse il calcolodel comporto laddove il ccnl prevede che l aspettativa vada concessa solouna volta superati i limiti di conservazione del posto di lavoroIl motivo è infondatoIl tenore letterale della clausola non implica la conseguenza voluta dallaricorrenteE infatti evidente che se il dipendente restasse in malattia oltre il periododi comporto e presentasse l istanza solo successivamente al superamentodel predetto periodo correrebbe il concreto rischio di vedersi licenziato persuperamento del periodo di comporto senza aver potuto presentarel istanza * significato finirebbe per comportare una vera e propria* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024interpretatio abrogans della clausola in contrasto con il principio diconservazione espresso dall art 1367 c cLa clausola contrattual collettiva va allora interpretata nel senso per cuil aspettativa – che ben può e prudenzialmente deve essere richiesta primadella scadenza del periodo di comporto – opera e spiega ovviamente i suoieffetti oltre il termine dei 12 mesi di comporto determinandone il naturaleprolungamento proprio a causa ed in conseguenza della sospensione delrapporto di lavoro espressamente prevista dallo stesso art 51 ccnl cit* all assunto della società ricorrente poi la violazione deldiritto all aspettativa non determina solo una conseguenza risarcitoria mainficia la validità del licenziamento perché impedisce la configurazione di unsuperamento del periodo di comporto ossia del fatto per il quale èintervenuto il licenziamento * Corte ha già affermato infatti che ilrelativo periodo non può essere computato nell arco temporale dei trentaseimesi previsti dal ccnl ma va considerato come periodo neutro sicché ildatore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso soltantoove al termine dell aspettativa il lavoratore non rientri in servizio o siassenti nuovamente per malattia e l assenza sommata alle precedentisuperi il periodo cosiddetto interno entro l arco temporale esternoquest ultimo da calcolarsi pur sempre escludendo il periodo di aspettativa Cass n 2794/2015 Cass n 799/2017* è anche l ulteriore censura della ricorrente secondo cui ilrecesso era comunque legittimo perché il presupposto di legge – ossia ilsuperamento del periodo di comporto – si era già verificato * alcontrario considerare che tale presupposto nella tesi della società sisarebbe verificato in data 09/03/2017 mentre l istanza di aspettativa di tremesi decorrenti dal 20/01/2017 – come accertato in fatto dalla Corteterritoriale – era stata presentata dalla lavoratrice in data 13/01/2017quindi ben prima che quel presupposto si fosse realizzato* la decisione dei giudici d appello circa l insussistenza delpresupposto del superamento del periodo di comporto alla data del09/03/2017 è conforme a diritto v Cass n 12233/2013 sicché illicenziamento risulta essere stato intimato in violazione dell art 2110 c cSul piano delle conseguenze è pertanto esatta la sussunzione della* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024fattispecie nell art 18 co 7 L n 300/19702 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo3 In caso di diffusione deve essere omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003 P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida ineuro 5 000 00 oltre euro 200 00 per esborsi oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge con attribuzione al difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatarioDà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensidell art 13 co 1 quater d P R n 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell art 13 co 1 bis d P R cit se dovutoIn caso di diffusione dispone che sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro in data04/04/2024La Presidentedott ssa * *P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida ineuro 5 000 00 oltre euro 200 00 per esborsi oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge con attribuzione al difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatarioDà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensidell art 13 co 1 quater d P R n 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell art 13 co 1 bis d P R cit se dovutoIn caso di diffusione dispone che sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro in data04/04/2024La Presidentedott ssa * *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill mi sigg ri MagistratiOGGETTOdott ssa * * Presidente licenziamento persuperamento del periodo didott * * Consigliere rel comporto richiesta diaspettativa conseguenzedott * * * * Consiglieredott * * Consiglieredott ssa * * Consigliere Ud 04/04/2024 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 21265/2021 r g proposto* * società consortile a r l in persona del legalerappresentante pro tempore elett dom to in Via * * n 23Roma rappresentato e difeso dall avv * * *ricorrentecontro* * elett dom ta in presso la Cancelleria di questa Corterappresentata e difesa dall avv * *controricorrenteavverso la sentenza della Corte d Appello di Catanzaro n 1078/2020pubblicata in data 04/02/2021 n r g 465/2019Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dalConsigliere dott * *RILEVATO CHE1 * * aveva lavorato alle dipendenze di * *società consortile a r l fino al 09/03/2017 quando era stata licenziata persuperamento del periodo di comporto ai sensi degli artt 2110 c c e 51 ccnldi categoria pari a dodici mesi nell ultimo triennio calcolato a ritroso dal09/03/2017* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/20242 Il Tribunale rigettava l impugnazione del licenziamento ritenendo chela richiesta di aspettativa della ricorrente non fosse stata recapitata allasocietà3 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d Appello accoglieva ilgravame interposto dalla lavoratrice e per l effetto annullava illicenziamento ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannavala società a pagare l indennità risarcitoria in misura pari a 9 mensilitàdell ultima retribuzione globale di fattoPer quanto ancora rileva in questa sede a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermavaa è pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro fosse regolato dal ccnlper il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia eservizi integratib l art 51 del citato ccnl al co 4 prevede il periodo di comporto ancheper sommatoria di 12 mesi nell arco di 36 mesi consecutivi cheprecedono l ultimo giorno di malattia consideratoc l art 51 al co 7 prevede che superati i limiti di conservazione delposto l azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo diaspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto dilavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza diritto a retribuzione e dialcun istituto contrattualed contrariamente all assunto del Tribunale la lavoratrice ha dato provadi spedizione e di ricezione dell istanza di aspettativa di 3 mesi dal20/01/2017 al 20/04/2017 mediante fax del 13/01/2017 spedito inpari data con esito positivo al numero di [OSCURATO:TELEFONO] cheeffettivamente compare sulla carta intestata della società appellatae in ordine a tale notifica la società ha negato di aver ricevuto l atto amezzo fax ma nulla ha dedotto in ordine alla ricevuta di notificaprodotta dalla ricorrente limitandosi a sostenere di non avere avuto lapossibilità di visionare i documenti della contropartef non è chiaro cosa abbia impedito alla società di prendere cognizionedegli atti e dei documenti allegati al ricorso e di svolgere adeguatadifesa* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024g l art 51 ccnl non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoroche deve concedere l aspettativa se richiestah si tratta di uno strumento previsto dal ccnl a tutela del lavoratoreproprio per evitare di superare il periodo di comporto come chiaritodalla Corte di Cassazione nella sentenza n 12233/2013i se la società avesse concesso l aspettativa il rapporto di lavorosarebbe rimasto sospeso fino al 20/04/2017 e quindi solo dopo quelladata si sarebbe potuto verificare se andando a ritroso di 36 mesi ilperiodo di comporto fosse stato superato oppure noj deve concludersi che il superamento del periodo di comporto posto abase del recesso è del tutto insussistentek trova applicazione la tutela reale di cui al co 7 dell art 18 L n300/1970 che richiama quella del co 4 non avendo la societàdimostrato l insussistenza del requisito dimensionale ed avendo anziaffermato di avere 2 500 dipendenti su tutto il territorio nazionale4 Avverso tale sentenza * * società consortile a r l haproposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo5 * * ha resistito con controricorso6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di leggeCONSIDERATO CHE1 Con l unico motivo proposto ai sensi dell art 360 co 1 n 3 c p cla società ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione” degli artt2110 c c 18 L n 300/1970 e 51 ccnl multiservizi del 31/05/2011 peravere la Corte territoriale ritenuto che l aspettativa sospendesse il calcolodel comporto laddove il ccnl prevede che l aspettativa vada concessa solouna volta superati i limiti di conservazione del posto di lavoroIl motivo è infondatoIl tenore letterale della clausola non implica la conseguenza voluta dallaricorrenteE infatti evidente che se il dipendente restasse in malattia oltre il periododi comporto e presentasse l istanza solo successivamente al superamentodel predetto periodo correrebbe il concreto rischio di vedersi licenziato persuperamento del periodo di comporto senza aver potuto presentarel istanza * significato finirebbe per comportare una vera e propria* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024interpretatio abrogans della clausola in contrasto con il principio diconservazione espresso dall art 1367 c cLa clausola contrattual collettiva va allora interpretata nel senso per cuil aspettativa – che ben può e prudenzialmente deve essere richiesta primadella scadenza del periodo di comporto – opera e spiega ovviamente i suoieffetti oltre il termine dei 12 mesi di comporto determinandone il naturaleprolungamento proprio a causa ed in conseguenza della sospensione delrapporto di lavoro espressamente prevista dallo stesso art 51 ccnl cit* all assunto della società ricorrente poi la violazione deldiritto all aspettativa non determina solo una conseguenza risarcitoria mainficia la validità del licenziamento perché impedisce la configurazione di unsuperamento del periodo di comporto ossia del fatto per il quale èintervenuto il licenziamento * Corte ha già affermato infatti che ilrelativo periodo non può essere computato nell arco temporale dei trentaseimesi previsti dal ccnl ma va considerato come periodo neutro sicché ildatore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso soltantoove al termine dell aspettativa il lavoratore non rientri in servizio o siassenti nuovamente per malattia e l assenza sommata alle precedentisuperi il periodo cosiddetto interno entro l arco temporale esternoquest ultimo da calcolarsi pur sempre escludendo il periodo di aspettativa Cass n 2794/2015 Cass n 799/2017* è anche l ulteriore censura della ricorrente secondo cui ilrecesso era comunque legittimo perché il presupposto di legge – ossia ilsuperamento del periodo di comporto – si era già verificato * alcontrario considerare che tale presupposto nella tesi della società sisarebbe verificato in data 09/03/2017 mentre l istanza di aspettativa di tremesi decorrenti dal 20/01/2017 – come accertato in fatto dalla Corteterritoriale – era stata presentata dalla lavoratrice in data 13/01/2017quindi ben prima che quel presupposto si fosse realizzato* la decisione dei giudici d appello circa l insussistenza delpresupposto del superamento del periodo di comporto alla data del09/03/2017 è conforme a diritto v Cass n 12233/2013 sicché illicenziamento risulta essere stato intimato in violazione dell art 2110 c cSul piano delle conseguenze è pertanto esatta la sussunzione della* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024fattispecie nell art 18 co 7 L n 300/19702 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo3 In caso di diffusione deve essere omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill mi sigg ri MagistratiOGGETTOdott ssa * * Presidente licenziamento persuperamento del periodo didott * * Consigliere rel comporto richiesta diaspettativa conseguenzedott * * * * Consiglieredott * * Consiglieredott ssa * * Consigliere Ud 04/04/2024 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 21265/2021 r g proposto* * società consortile a r l in persona del legalerappresentante pro tempore elett dom to in Via * * n 23Roma rappresentato e difeso dall avv * * *ricorrentecontro* * elett dom ta in presso la Cancelleria di questa Corterappresentata e difesa dall avv * *controricorrenteavverso la sentenza della Corte d Appello di Catanzaro n 1078/2020pubblicata in data 04/02/2021 n r g 465/2019Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dalConsigliere dott * *RILEVATO CHE1 * * aveva lavorato alle dipendenze di * *società consortile a r l fino al 09/03/2017 quando era stata licenziata persuperamento del periodo di comporto ai sensi degli artt 2110 c c e 51 ccnldi categoria pari a dodici mesi nell ultimo triennio calcolato a ritroso dal09/03/2017* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/20242 Il Tribunale rigettava l impugnazione del licenziamento ritenendo chela richiesta di aspettativa della ricorrente non fosse stata recapitata allasocietà3 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d Appello accoglieva ilgravame interposto dalla lavoratrice e per l effetto annullava illicenziamento ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannavala società a pagare l indennità risarcitoria in misura pari a 9 mensilitàdell ultima retribuzione globale di fattoPer quanto ancora rileva in questa sede a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermavaa è pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro fosse regolato dal ccnlper il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia eservizi integratib l art 51 del citato ccnl al co 4 prevede il periodo di comporto ancheper sommatoria di 12 mesi nell arco di 36 mesi consecutivi cheprecedono l ultimo giorno di malattia consideratoc l art 51 al co 7 prevede che superati i limiti di conservazione delposto l azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo diaspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto dilavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza diritto a retribuzione e dialcun istituto contrattualed contrariamente all assunto del Tribunale la lavoratrice ha dato provadi spedizione e di ricezione dell istanza di aspettativa di 3 mesi dal20/01/2017 al 20/04/2017 mediante fax del 13/01/2017 spedito inpari data con esito positivo al numero di [OSCURATO:TELEFONO] cheeffettivamente compare sulla carta intestata della società appellatae in ordine a tale notifica la società ha negato di aver ricevuto l atto amezzo fax ma nulla ha dedotto in ordine alla ricevuta di notificaprodotta dalla ricorrente limitandosi a sostenere di non avere avuto lapossibilità di visionare i documenti della contropartef non è chiaro cosa abbia impedito alla società di prendere cognizionedegli atti e dei documenti allegati al ricorso e di svolgere adeguatadifesa* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024g l art 51 ccnl non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoroche deve concedere l aspettativa se richiestah si tratta di uno strumento previsto dal ccnl a tutela del lavoratoreproprio per evitare di superare il periodo di comporto come chiaritodalla Corte di Cassazione nella sentenza n 12233/2013i se la società avesse concesso l aspettativa il rapporto di lavorosarebbe rimasto sospeso fino al 20/04/2017 e quindi solo dopo quelladata si sarebbe potuto verificare se andando a ritroso di 36 mesi ilperiodo di comporto fosse stato superato oppure noj deve concludersi che il superamento del periodo di comporto posto abase del recesso è del tutto insussistentek trova applicazione la tutela reale di cui al co 7 dell art 18 L n300/1970 che richiama quella del co 4 non avendo la societàdimostrato l insussistenza del requisito dimensionale ed avendo anziaffermato di avere 2 500 dipendenti su tutto il territorio nazionale4 Avverso tale sentenza * * società consortile a r l haproposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo5 * * ha resistito con controricorso6 [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di leggeCONSIDERATO CHE1 Con l unico motivo proposto ai sensi dell art 360 co 1 n 3 c p cla società ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione” degli artt2110 c c 18 L n 300/1970 e 51 ccnl multiservizi del 31/05/2011 peravere la Corte territoriale ritenuto che l aspettativa sospendesse il calcolodel comporto laddove il ccnl prevede che l aspettativa vada concessa solouna volta superati i limiti di conservazione del posto di lavoroIl motivo è infondatoIl tenore letterale della clausola non implica la conseguenza voluta dallaricorrenteE infatti evidente che se il dipendente restasse in malattia oltre il periododi comporto e presentasse l istanza solo successivamente al superamentodel predetto periodo correrebbe il concreto rischio di vedersi licenziato persuperamento del periodo di comporto senza aver potuto presentarel istanza * significato finirebbe per comportare una vera e propria* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024interpretatio abrogans della clausola in contrasto con il principio diconservazione espresso dall art 1367 c cLa clausola contrattual collettiva va allora interpretata nel senso per cuil aspettativa – che ben può e prudenzialmente deve essere richiesta primadella scadenza del periodo di comporto – opera e spiega ovviamente i suoieffetti oltre il termine dei 12 mesi di comporto determinandone il naturaleprolungamento proprio a causa ed in conseguenza della sospensione delrapporto di lavoro espressamente prevista dallo stesso art 51 ccnl cit* all assunto della società ricorrente poi la violazione deldiritto all aspettativa non determina solo una conseguenza risarcitoria mainficia la validità del licenziamento perché impedisce la configurazione di unsuperamento del periodo di comporto ossia del fatto per il quale èintervenuto il licenziamento * Corte ha già affermato infatti che ilrelativo periodo non può essere computato nell arco temporale dei trentaseimesi previsti dal ccnl ma va considerato come periodo neutro sicché ildatore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso soltantoove al termine dell aspettativa il lavoratore non rientri in servizio o siassenti nuovamente per malattia e l assenza sommata alle precedentisuperi il periodo cosiddetto interno entro l arco temporale esternoquest ultimo da calcolarsi pur sempre escludendo il periodo di aspettativa Cass n 2794/2015 Cass n 799/2017* è anche l ulteriore censura della ricorrente secondo cui ilrecesso era comunque legittimo perché il presupposto di legge – ossia ilsuperamento del periodo di comporto – si era già verificato * alcontrario considerare che tale presupposto nella tesi della società sisarebbe verificato in data 09/03/2017 mentre l istanza di aspettativa di tremesi decorrenti dal 20/01/2017 – come accertato in fatto dalla Corteterritoriale – era stata presentata dalla lavoratrice in data 13/01/2017quindi ben prima che quel presupposto si fosse realizzato* la decisione dei giudici d appello circa l insussistenza delpresupposto del superamento del periodo di comporto alla data del09/03/2017 è conforme a diritto v Cass n 12233/2013 sicché illicenziamento risulta essere stato intimato in violazione dell art 2110 c cSul piano delle conseguenze è pertanto esatta la sussunzione della* disposto d ufficio Numero registro generale 21265/2021Numero sezionale 1545/2024Numero di raccolta generale 15568/2024Data pubblicazione 04/06/2024fattispecie nell art 18 co 7 L n 300/19702 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo3 In caso di diffusione deve essere omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003 P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida ineuro 5 000 00 oltre euro 200 00 per esborsi oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge con attribuzione al difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatarioDà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensidell art 13 co 1 quater d P R n 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell art 13 co 1 bis d P R cit se dovutoIn caso di diffusione dispone che sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro in data04/04/2024La Presidentedott ssa * *P Q MLa Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida ineuro 5 000 00 oltre euro 200 00 per esborsi oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge con attribuzione al difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatarioDà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensidell art 13 co 1 quater d P R n 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell art 13 co 1 bis d P R cit se dovutoIn caso di diffusione dispone che sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presentegiudizio ai sensi dell art 52 d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro in data04/04/2024La Presidentedott ssa * *
Sentenza Cassazione n. 15568/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris