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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18752/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serife le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. Con ordinanza emessa in data 23/11/2020, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari dal 27/7/2015 al 13/1/2016, nell'ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, imputazione da cui era assolto in via definitiva dal Tribunale di Catanzaro.

2. il Giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al richiedente, considerando che la vicenda dovesse essere inscritta nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione cd.

"sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.).

Il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, lamentando violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Dopo avere ripercorso la vicenda giudiziaria, la difesa rileva come, nella ordinanza impugnata, i giudici della riparazione abbiano completamente omesso di valutare, sebbene sollecitati sul punto, i provvedimenti di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, neppure citati nella parte introduttiva del provvedimento.

La Corte di merito ha quindi trascurato di considerare i giudicati cautelari favorevoli al [OSCURATO:PERSONA], aspetto di sicura rilevanza ai fini del decidere perché espressamente proposto nella domanda di riparazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5822 del 16/12/2015, ebbe ad annullare con rinvio l'ordinanza n. 998/15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, di parziale conferma dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

Il giudice del rinvio, con ordinanza datata 1/3/2016, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a tutte le condotte contestate al richiedente, ivi compresa quella riguardante la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, per la quale era stato emesso titolo cautelare.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

4. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito specificati.Si osserva, con rilievo di carattere assorbente, la fondatezza della censura in ordine alla riconducibilità della richiesta di riparazione nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che disciplina la cd. ingiustizia "formale", specificamente tennatizzata nella domanda di riparazione rivolta alla Corte territoriale.

Invero, il titolo custodiale emesso a carico del ricorrente, afferente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è stato annullato dal Tribunale del riesame che ha operato, in aderenza ai rilievi formulati dalla Corte di legittimità nella pronuncia rescindente, una rivalutazione del quadro indiziario originariamente configurato nei confronti del richiedente, decidendo per la sua insussistenza.

Il richiedente è stato poi definitivamente assolto dal delitto di cui sopra, unico titolo di reato posto a base dell'ordinanza di custodia cautelare.

Ebbene, il giudice della riparazione non ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, sostenendo come il ricorrente abbia contribuito, con la sua condotta gravemente colposa, a dare causa alla restrizione subita.

Tuttavia, nel caso in esame, deve trovare applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Nella motivazione della citata pronuncia si chiarisce come il limite indicato trovi la sua giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare sia logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

A tal proposito si precisa che: "Allorquando, in effetti, si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo.

La rilevanza della condotta ostativa si misura infatti non sull'influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull'idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa (cfr. Cass., Sez. 3 4, 15 marzo 1995, Sorrentino).

Ai fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione diviene, quindi, particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi".

5. Da tutto quanto precede ne consegue che il giudice della riparazione, nella disamina della vicenda in esame, investito della richiesta afferente alla prospettata ipotesi di c.d.

"ingiustizia formale", sia tenuto a considerare l'aspetto riguardante l'identità degli elementi in possesso del giudice della cautela rispetto a quelli risultanti innanzi al Tribunale del riesame, al fine di stabilire se la valutazione in ordine alla insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto sulla base del medesimo materiale o di un materiale diverso.

Deve pertanto disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]« r saria [OSCURATO:PERSONA].

Pic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serife le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Con ordinanza emessa in data 23/11/2020, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari dal 27/7/2015 al 13/1/2016, nell'ambito di un procedimento in cui era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, imputazione da cui era assolto in via definitiva dal Tribunale di Catanzaro. 2. il Giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al richiedente, considerando che la vicenda dovesse essere inscritta nell'ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione cd. "sostanziale" (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.). Il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, lamentando violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere ripercorso la vicenda giudiziaria, la difesa rileva come, nella ordinanza impugnata, i giudici della riparazione abbiano completamente omesso di valutare, sebbene sollecitati sul punto, i provvedimenti di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, neppure citati nella parte introduttiva del provvedimento. La Corte di merito ha quindi trascurato di considerare i giudicati cautelari favorevoli al [OSCURATO:PERSONA], aspetto di sicura rilevanza ai fini del decidere perché espressamente proposto nella domanda di riparazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5822 del 16/12/2015, ebbe ad annullare con rinvio l'ordinanza n. 998/15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, di parziale conferma dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il giudice del rinvio, con ordinanza datata 1/3/2016, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a tutte le condotte contestate al richiedente, ivi compresa quella riguardante la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, per la quale era stato emesso titolo cautelare. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito specificati.Si osserva, con rilievo di carattere assorbente, la fondatezza della censura in ordine alla riconducibilità della richiesta di riparazione nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che disciplina la cd. ingiustizia "formale", specificamente tennatizzata nella domanda di riparazione rivolta alla Corte territoriale. Invero, il titolo custodiale emesso a carico del ricorrente, afferente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è stato annullato dal Tribunale del riesame che ha operato, in aderenza ai rilievi formulati dalla Corte di legittimità nella pronuncia rescindente, una rivalutazione del quadro indiziario originariamente configurato nei confronti del richiedente, decidendo per la sua insussistenza. Il richiedente è stato poi definitivamente assolto dal delitto di cui sopra, unico titolo di reato posto a base dell'ordinanza di custodia cautelare. Ebbene, il giudice della riparazione non ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, sostenendo come il ricorrente abbia contribuito, con la sua condotta gravemente colposa, a dare causa alla restrizione subita. Tuttavia, nel caso in esame, deve trovare applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nella motivazione della citata pronuncia si chiarisce come il limite indicato trovi la sua giustificazione nel fatto che il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggetto attinto da misura cautelare sia logicamente incompatibile con una valutazione cautelare successiva, basata sui medesimi elementi, nella quale sia stata esclusa la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen. A tal proposito si precisa che: "Allorquando, in effetti, si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo. La rilevanza della condotta ostativa si misura infatti non sull'influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull'idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa (cfr. Cass., Sez. 3 4, 15 marzo 1995, Sorrentino). Ai fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione diviene, quindi, particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi". 5. Da tutto quanto precede ne consegue che il giudice della riparazione, nella disamina della vicenda in esame, investito della richiesta afferente alla prospettata ipotesi di c.d. "ingiustizia formale", sia tenuto a considerare l'aspetto riguardante l'identità degli elementi in possesso del giudice della cautela rispetto a quelli risultanti innanzi al Tribunale del riesame, al fine di stabilire se la valutazione in ordine alla insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto sulla base del medesimo materiale o di un materiale diverso. Deve pertanto disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]« r saria [OSCURATO:PERSONA]. Pic
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