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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 1999

Cassazione n. 16260/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1999 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano il 9 giugno 2019.

Rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sia il terzo e il quarto motivo, con cui sono stati dedotti la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili, in quanto volti a introdurre nel giudizio di legittimità temi fattuali nuovi, dovendosi considerare che le questioni della responsabilità e della particolare tenuità del fatto non erano state devolute nell'atto di appello, incentrato solo sul profilo della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, per cui le censure proposte nel ricorso non possono ritenersi deducibili in questa sede, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1999 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano il 9 giugno 2019. Rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sia il terzo e il quarto motivo, con cui sono stati dedotti la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili, in quanto volti a introdurre nel giudizio di legittimità temi fattuali nuovi, dovendosi considerare che le questioni della responsabilità e della particolare tenuità del fatto non erano state devolute nell'atto di appello, incentrato solo sul profilo della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, per cui le censure proposte nel ricorso non possono ritenersi deducibili in questa sede, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio
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