CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, proposta ai sensi della disciplina emergenziale, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo /ILA ì\iA \‘‘\e~ t-Cil\ iì V41‘4 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani ha [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per i reati: di resistenza a pubblico ufficiale, per essersi 'opposto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], in servizio di pattuglia, che stavano procedendo al loro controllo (capo B); e di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, per essersi accompagnato ad altro sorvegliato speciale, fatti entrambi commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre 2017. Ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati: di resistenza a pubblico ufficiale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e di cui si è appena detto (capo B); di false dichiarazioni ai carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], che procedevano al controllo delle generalità, dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] (capo C); e di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, per essersi accompagnato ad altro sorvegliato speciale, fatti entrambi commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre 2017. 2. La Corte di appello ha affermato la piena affidabilità delle deposizioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno concordemente riferito sulle modalità di svolgimento della vicenda, specificamente sulle modalità e l'esito del controllo di polizia, sul tentativo dei due imputati si sottrarsi al controllo dandosi alla fuga, per poi essere inseguiti e raggiunti. A quel punto, ha precisato la Corte di appello, i due inscenarono una lite dandosi calci e pugni, e, una volta che i carabinieri provarono a separarli, si divincolarono dalla loro presa, montando rapidamente su un motociclo per poi darsi alla fuga. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 3.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 3.1.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B). [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto scritto in sentenza, non ha ostacolato lo svolgimento di atti di ufficio, ha esibito il documento di riconoscimento senza alcuna reticenza e senza frapporre ostacoli. 3.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Non vi è prova certa di chi fosse il soggetto presente insieme ad Oliveri, non vi è prova di una frequentazione assidua tra i due, ammesso che il soggetto identificato fosse davvero [OSCURATO:PERSONA] o comunque un'a persona pregiudicata. 3.1.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di applicazione della recidiva. 3.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (capo C). La sentenza ha fatto esclusivo riferimento alle dichiarazioni dei militari dell'Arma dei Carabinieri, testi del pubblico ministero, e non ha indicato gli elementi sulla base dei quali si è formato il convincimento del giudice. Ha in più estromesso risultanze positive per il ricorrente senza alcuna valutazione critica. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato atto che gli imputati, raggiunti dai militari dell'Arma dei Carabinieri che intendevano controllare i documenti e procedere alla loro compiuta identificazione, inscenarono una lite, si divincolarono dalla presa dei militari e fuggirono via. La condotta, sì come descritta sulla base delle concorrenti dichiarazioni dei militari procedenti alle attività di controllo, configura il reato contestato, secondo il principio di diritto per il quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga" - Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376 -. 2.1. Il secondo motivo del medesimo ricorso è pur esso manifestamente infondato. La Corte di appello ha ricordato, secondo quanto già fatto dal giudice di primo grado, che il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale fa obbligo all'interessato di non frequentare e di non intrattenersi "anche solo occasionalmente" con soggetti pregiudicati. Ha quindi correttamente affermato che per l'integrazione del reato non occorre nel caso in esame la prova dell'abitualità dei contatti, conformemente al principio di diritto all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati" - Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 -. 2.2. Il terzo motivo, ancore dello stesso ricorso, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione della recidiva facendo riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali e all'assenza di qualsivoglia elemento che impedisca di cogliere nella reiterazione criminosa i segni di una più intensa capacità a delinquere. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che i militari procedenti, non avendo potuto effettuare il controllo e la compiuta identificazione dell'imputato perché questi fuggì, operarono una individuazione fotografica e lo riconobbero nel soggetto che prima aveva detto chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi argomentato in modo logico e adeguato in merito alle ragioni che rendono affidabile una siffatta conclusione, che inequivocamente dà sostanza probatoria all'imputazione ascritta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d