CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20672/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21835‒2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.Enrico CANEPA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Bazzoni, n. 3, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: Tributi –dazi doganali– royalties – sospensione per definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 303 / 26 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di Brescia, depositata in data 18/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di due avvis i di accertamento e di rettifica nonché del conseguente atto di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della B arberio s.p.a., quale spedizioniere doganale e rappresentante indiretto e, come tale, coobbligato in solido con le ditte importatrici di beni (silicio metallico frantumato) dichiarati di provenienza da Taiwan ma che successivamente l’Agenzia accertava essere di origine cinese, come tale soggetto a dazio antidumping. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con l’ordinanza n. 28068 del 2019, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane sostenendo che la [OSCURATO:SOCIETA]. era debitrice dell’obbligazione doganale ex art. 201 CDC, in quanto rappresentante indiretto delle ditte importatrici; che non ricorreva l’esenzione di cui all’art. 220 CDC; che, stante la responsabilità solidale, la società contribuente era tenuta al pagamento anche delle sanzioni. 3. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato atre motiv i , cui replica l’intimata con controricorso e memoria. 4. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del processo ai sensi della legge n. 197 del 2022. Considerato che:1. La ricorrente, con istanza del 5 maggio 2023, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge. 3. L’istanza può essere accolta sicché la controversia deve essere sospesa fino al termine di legge con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso