CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10373/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 743/2019 depositata il28/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 28/2/2019, la Corte d’appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte cassazione n. 28217 del 27/11/2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla domanda proposta, tra le altre, da [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del contratto preliminare di permuta stipulato, con scrittura del 21/3/94 tra il Girotto (in qualità di promissario acquirente) e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], Gianni e Luigi (in qualità di promissario alienante); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito della stipulazione del preliminare in esame, la [OSCURATO:SOCIETA]. (medio tempore succeduta a [OSCURATO:SOCIETA].), con atto del 20/1/2012, aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile promesso in permuta al Girotto, pur menzionando, nell’atto di cessione, l’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione del 7/8/98 con il quale il Girotto aveva agito per l’esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare già stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA].; la corte d’appello ha altresì sottolineato come, in data 21/12/2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva scissa mediante apporto dell’intero suo patrimonio sociale nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., con successiva cancellazione, in data 22/12/2015, della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (società scissa) dal registro delle imprese; ciò posto, il giudice del rinvio, sul presupposto dell’intervenuta successione delle società risultanti dalla scissione nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]., ha rilevato come la [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse ritenersi del tutto carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. proposta dal Girotto, non essendo la [OSCURATO:SOCIETA]., né successore a titolo universale della [OSCURATO:SOCIETA]., né successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., identificandosi, tale diritto controverso, non già nella situazione reale del bene (promesso in permuta al Girotto, ma) ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., bensì nella situazione personale (di obbligo a contrarre) direttamente pertinente in capo [OSCURATO:SOCIETA]. e, per quest’ultima, alle società risultanti dalla relativa scissione; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all’art.2932 c.c. e all’art. 111 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come nell’atto di cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del bene oggetto della domanda del Girotto era stato espressamente specificato come alla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato trasferito anche ogni “diritto, azione e ragione inerente a tale bene”, con la conseguente successione della [OSCURATO:SOCIETA]. anche nell’obbligo di stipulazione del contratto di permuta del bene de quo intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e il Girotto, ed avendo la stessa corte territoriale in ogni caso erroneamente omesso di disporre, in ipotesi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti delle società succedute alla [OSCURATO:SOCIETA].; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli art. 2932 e 111 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere come la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., si verifichi in ogni caso in cui l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, in conformità all’indirizzo sul punto già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità proprio in relazione alla cessione a titolo particolare a terzi di un bene già promesso in vendita ad altri (v. Cass. n. 8316 del 26/5/2003); osserva il Collegio come la prospettazione avanzata dalle censure in esame –una volta considerata al lume della motivazione della sentenza impugnata – giustifichi il rilievo d’ufficio dell’avvenuta decisione del giudizio riassunto, da parte della Corte d’appello di Venezia, senza il rispetto dell’integrità del contraddittorio in relazione alla situazione determinatasi per effetto della riassunzione seguita alla disposta cassazione della prima sentenza di appello; l’esposizione delle ragioni del rilievo d’ufficio cui si procederà esige che si dia conto della motivazione resa dalla corte di rinvio a proposito dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; la motivazione è stata del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] ha riassunto la causa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. assumendo che era succeduta a [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta era succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] assume la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto con rogito notarile 20/1/2012 quest’ultima aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile promesso in permuta al Girotto. Pertanto, conl’acquisto del bene [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta, in relazione al bene compravenduto, cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA] di ogni diritto, azione e ragione ed era subentrata nel contratto stipulato dalla allora Raifi con il Girotto. Aggiunge che ulteriore conferma sarebbe costituita dall'espresso richiamo nel suddetto rogito 20/1/2012 alla trascrizione della domanda giudiziale proprio della presente causa avente ad oggetto, fra l’altro, la richiesta di esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento dell’immobile promesso in permuta. Fa infine richiamo all’art. 111 c.p.c., in forza del quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può essere chiamato in giudizio in qualsiasi grado o fase del giudizio. Tali argomentazioni non sono condivisibili. Con rogito notarile 21/12/2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. si è scissa in due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di un progetto di scissione. In base alla normativa di cui agli artt. 2506 e segg. c.c., espressamente richiamata nell'atto di scissione, le nuove società sono subentrate nella posizione dell’originaria società, cancellata dal Registro delle Imprese, e quindi in tutti i rapporti giuridici della stessa, trattandosi sostanzialmente di una mera modificazione della struttura societaria delle società interessate. [OSCURATO:SOCIETA]. (pur essendo socio unico di entrambe le nuove società derivate dalla scissione) risulta formalmente estranea alla trasformazione societaria. Né è invocabile l’art. 111 c.p.c. in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non può considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso. Invero con il rogito notarile 20/01/2012 era stato trasferito a [OSCURATO:SOCIETA]. solo il diritto di proprietà sul bene immobile sito in Casale sul Sile oggetto di preliminare di permuta. Il rapporto controverso era però un altro e più precisamente il rapporto obbligatorio costituito col contratto preliminare di permuta ed infatti nella presente causa [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che disponesse il trasferimento dell’immobile in attuazione di detto impegno contrattuale. In altri termini non era in discussione il diritto di proprietà, unico oggetto del contratto di compravendita 20/1/2012. Tali principi sono stati recentemente ribaditi anche dalla Suprema Corte rilevando che «l’azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare senza una cessione di questo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso di cui all’art. 111 cod. proc. civ., e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione (Cass. 27/1/2012 n. 1233). La circostanza, infine che nel rogito 20/1/2012 si facesse menzione della transizione della domanda ex art. 2932 c.c. non ha alcun rilievo. Infatti, scopo di tale menzione era solo quello di indicare i pesi che gravavano sull’immobile compravenduto e del relativo rischio a carico dell’acquirente in caso di accoglimento della domanda anteriormente trascritta. Per quanto esposto va quindi dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., rimanendo assorbita ogni altra questione”; la decisione resa dalla corte veneziana (nel senso di chiudere il giudizio con la declaratoria della carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA].) è erronea, poiché, pur ammettendo la correttezza delle argomentazioni elaborate dal giudice del rinvio, in ogni caso il giudizio, sotto un profilo preliminare, non avrebbe potuto essere definito con quella declaratoria e, sotto un profilo gradato, avrebbe dovuto essere comunque deciso nel merito, in ossequio alle regole del codice di rito; sotto il profilo preliminare, varrà sottolineare come la corte d’appello, a seguito della riassunzione del giudizio avvenuta a norma dell’art. 392 c.p.c. nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. (quale preteso successore a titolo particolare nel diritto controverso della [OSCURATO:SOCIETA]), avrebbe dovuto provvedere, secondo una corretta applicazione dell’art.111 c.p.c., non solo alla verifica dell’avvenuta chiamata in causa del preteso successore a titolo particolare nel diritto controverso (ossia, secondo la tesi sostenuta nell’atto di riassunzione dal Girotto, della [OSCURATO:SOCIETA].), bensì anche (necessariamente e in via financo preliminare) il soggetto nei cui riguardi si sosteneva essersi verificato il preteso fenomeno successorio (ossia la [OSCURATO:SOCIETA]); tale necessaria evocazione del soggetto costituente la parte originaria del processo s’imponeva alla luce del chiaro disposto dell’art. 111, co. 3, c.p.c., apparendo di tutta evidenza che, là dove tale norma prevede che il soggetto che riveste la qualifica di successore a titolo particolare nel diritto controverso possa intervenire o essere chiamato nel processo (aggiungendo che solo “se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso”), si sottende distintamente che l’ingresso del successore a titolo particolare nel processo (tramite intervento o per mezzo di chiamata da parte di uno dei litiganti originari) non vale a escludere la partecipazione necessaria al processo del dante causa parte originaria nei cui confronti il fenomeno successorio ebbe a verificarsi, potendo tale eliminazione avvenire solo per effetto del consenso dell’altra parte e dello stesso successore, con la conseguente determinazione, fino all’estromissione, di una fattispecie di litisconsorzio necessario ex lege fra le parti originarie e il successore intervenuto o chiamato (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, Rv. 611192 - 01; per una ricostruzione più ampia v. Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005, Rv. 581199 -01); la sussistenza del litisconsorzio necessario avrà peraltro a verificarsi pure quando, come recita l’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c., l’entrata nel processo del successore a titolo particolare si verifichi per iniziativa dello stesso attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10955 del 14 maggio 2007, in cui, peraltro – benché in forza di un orientamento non univoco, che non rileva discutere in questa sede trattandosi di un’ipotesi diversa da quella oggetto dell’odierno esame – si ammette l’irrilevanza della partecipazione del dante causa parte originario, là dove tra il successore impugnante e l’altra parte non sia insorta questione sull’integrazione del contraddittorio); ne deriva che qualora, come nella specie, si verifichi un fenomeno che si assuma riconducibile alla fattispecie dell’art. 111 c.p.c. in pendenza del giudizio d’appello (fenomeno non emerso in tale ultimo giudizio, né manifestatosi nella successiva fase di legittimità, con la conseguente pronuncia della cassazione della sentenza d’appello con rinvio), la successiva riassunzione del processo ai sensi dell’art. 392 c.p.c. ad opera della parte non interessata dal fenomeno successorio (che, tuttavia, intenda, per effetto della cognizione del fenomeno successorio, chiamare in causa la parte asseritamente succeduta a quella originaria) deve avvenire necessariamente con il coinvolgimento di quest’ultima, di modo che il giudizio di rinvio possa proseguire, tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria; da tanto discende la conseguenza per cui il Girotto, nel procedere alla riassunzione del giudizio dopo la disposta cassazione con rinvio, assumendo la legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA] (in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso), avrebbe dovuto comunque evocare in giudizio anche la Praxsis, in quanto parte originaria, dante causa a titolo particolare della posizione giuridica controversa; poiché, peraltro, nelle more del giudizio di cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a scindersi nelle due società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], detta riassunzione sarebbe dovuta avvenire anche (e necessariamente) nei riguardi delle due società derivate dalla scissione, sempre che il Girotto lo avesse percepito (come sarebbe stato suo onere nel compimento delle verifiche preliminari alla riattivazione del processo ai sensi dell’art. 392 c.p.c.) attraverso il procedimento notificatorio; in ogni caso, in difetto di tale percezione, il giudice del rinvio, a seguito dell’espressa evocazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], della scissione della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe dovuto conferire un rilievo preliminare all’esigenza dell’integrazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti della due società; sul punto, il giudice del rinvio avrebbe preliminarmente dovuto affrontare la questione relativa all’effetto, sul processo, della ridetta scissione totale della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’apporto del patrimonio nelle due società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., con lo scioglimento senza liquidazione della prima e la cancellazione dal registro delle imprese; al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in relazione al tema in esame, siano state enunciate, in dottrina, diverse opinioni; secondo un primo orientamento, in forza del quale alla scissione totalitaria seguirebbe l’estinzione della società scissa, le due (o più società) derivate dalla scissione assumerebbero la veste di successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; secondo una differente opinione, viceversa, le società derivate dalla scissione assumerebbero la veste di successori a titolo particolare “per causa di morte” (per così dire) ai sensi dell’art. 111, co. 2, c.p.c.; secondo una terza opinione, infine, la scissione totalitaria non atterrebbe propriamente a un fenomeno successorio, determinando unicamente una mera modificazione della struttura soggettiva della società scissa; rileva il Collegio come, fra i diversi orientamenti accennati, debba ritenersi preferibile la seconda opinione, dovendo conseguentemente attribuirsi, alle società derivate dalla scissione, la posizione di successori a titolo particolare della società scissa, secondo il regime speciale degli artt. 2506 e segg., che non consente di parlare di fenomeno di successione a titolo universale, con gli effetti dell’art. 2506-quater ultimo comma c.c. e alla luce dell’art. 2506-bis terzo comma, c.c., con la conseguente esclusione della regolazione degli effetti dell’estinzione della società scissa totalitariamente attraverso le norme che prevedono l’ipotesi della prosecuzione del processo nei confronti dei soci e dei liquidatori (che, nella specie, non vi sono stati); ciò posto, al di là dell’eventuale condivisione dell’una o dell’altra delle opinione richiamate, la corte territoriale avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società risultanti dalla scissione, sì da pronunciare sulla res controversa con il coinvolgimento dei due soggetti da intendersi come legittimi contraddittori, a norma dell’art. 110 c.p.c. e del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. nel caso di adesione alla prima opinione, a norma del secondo e del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. nel caso di adesione alla seconda opinione, a norma del terzo comma dell’art. 111 c.p.c. nel caso di adesione alla terza opinione; con riferimento all’adesione alla seconda opinione, l’applicazione dell’art. 111, co. 3, c.p.c. si giustificava poiché, rispetto al fenomeno successorio prospettato con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla res controversa, la costruzione della scissione come fenomeno di successione a titolo particolare ai sensi del secondo comma dell’art. 111 c.p.c., imponeva che il processo dovesse proseguire nei confronti delle due società derivate dalla scissione quali sostanziali “successori a titolo universale” nella posizione soggettiva della [OSCURATO:SOCIETA]; con riferimento alla prima ed alla terza opinione l’evocazione delle due società si imponeva perché esse si identificavano con la parte originaria rispettivamente a norma dell’art. 110 c.p.c. e del secondo comma dell’art. 111 c.p.c.; deve, dunque, rilevarsi d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, cit.; Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 - 01) la violazione dell’integrità del contraddittorio sotto il profilo del litisconsorzio necessario a norma del disposto dell’art.111 c.p.c., con la conseguente rimessione del giudizio alla Corte di Appello di Venezia, affinché ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società scissionarie; in particolare, come anticipato, costituendo la scissione societaria di cui agli artt. 2506 e ss. cod. civ. un’ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13762 del 17/06/2014, Rv. 631726 –01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011, Rv. 621073 - 01), il mancato coinvolgimento, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., quali successori della posizione contrattuale controversa della [OSCURATO:SOCIETA]. (dante causa di detta posizione, già coinvolta nei precedenti gradi di giudizio di merito e nel giudizio di legittimità rescindente), impone che sia rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto d’integrità del contraddittorio nella fase di rinvio, non potendo quest’ultimo svolgersi in assenza delle società succedute alla [OSCURATO:SOCIETA], da tanto seguendo la rimessione della causa al giudice di merito per l’eliminazione del vizio (cfr., oltre alla già citata giurisprudenza, Sez. 2, Sentenza n. 6302 del 05/06/1995, Rv. 492679 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 590 del 19/01/1995, Rv. 489759 – 01; v. altr esì Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947 -01); solo all’esito della disposta integrazione del contraddittorio, la corte di rinvio dovrà domandarsi quale fu l’effetto dell’atto di vendita del 20 gennaio 2012 intervenuto fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e come esso debba apprezzarsi nella logica della disposizione dell’art. 111 c.p.c.; al riguardo, si ricorda che, secondo un primo indirizzo (fatto proprio dalla corte d’appello nella sentenza oggetto dell’odierna impugnazione), “L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare senza una cessione di questo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso di cui all'art. 111 c.p.c. e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione” (Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 27/01/2012, Rv. 621119 – 01; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33301 del 17/12/2019, Rv. 656263 – 01. V. altresì Sez. 2, Sentenza n. 5781 del 10/03/2009, Rv. 607104 - 01); per un secondo (contrario) indirizzo (sostenuto dall’odierno ricorrente), “La successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, con la conseguenza che, proposta domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita, il terzo avente causa dal convenuto in base ad un contratto stipulato nel corso del processo è da considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso, ed è, pertanto, legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata contro il suo dante causa” (Sez. 2, Sentenza n. 8316 del 26/05/2003, Rv. 563567 -01); a tale secondo indirizzo aveva dato ulteriore sostegno la pronuncia emessa da Sez. 2, Sentenza n. 12305 del 17/07/2012 (Rv. 623239 - 01), secondo cui “La successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art. 111 cod. proc. civ., alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (artt. 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell'azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all'acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare per lo stesso acquirente pregiudizievole la soggezione all'efficacia riflessa della sentenza inter alios, impugnabile soltanto nell'ambito delle difese esercitate dall'alienante. Ne consegue che l'acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., nel processo avente ad oggetto la validità, la risoluzione o l'esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo”; il Collegio osserva che, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio, il giudice del rinvio, prima di prendere posizione sul contrasto emergente dalla riferita giurisprudenza (che, per la verità, quoad tempus parrebbe ormai risolto a favore della tesi negativa dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c.), dovrà considerare che essa potrebbe non rivelarsi necessaria, atteso che lo sarebbe solo se l’oggetto del giudizio attenesse, come nell’ipotesi discussa dalle contrastanti decisioni, esclusivamente ad un’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. fra l’attuale ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA] (già Raifi di [OSCURATO:PERSONA], etc.), peraltro nella specie proposta in via riconvenzionale dal ricorrente attuale; in tal caso, se si seguisse il secondo orientamento, la cessione della proprietà del bene oggetto del preliminare di permuta da parte della promittente [OSCURATO:SOCIETA] al terzo [OSCURATO:SOCIETA] di per sé non realizzerebbe la fattispecie di cui all’art. 111 c.p.c., atteso che detta cessione non avrebbe realizzato un trasferimento della res litigiosa, del diritto controverso, costituito dal contratto preliminare di permuta; l’oggetto del giudizio attiene peraltro anche alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare proposta in via principale dalla promissaria ed anzi le decisioni di merito si sono fermate alla decisione su di essa e la stessa cassazione ha riguardato in conseguenza il decisum della prima sentenza di appello su tale domanda; rispetto a tale complessa res litigiosa, la corte di rinvio, una volta integrato il contraddittorio, dovrà valutare se il contenuto dell’atto di vendita fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], in ragione della presenza dell’espressa previsione dell’estensione della vendita dell’immobile ad ogni “diritto, azione e ragione” abbia assunto anche il significato di cessione anche della posizione contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] sottesa al preliminare e, dunque, dello stesso preliminare e del diritto fatto valere in relazione ad esso con l’azione di risoluzione; andrà considerato che, a norma dell’art. 1406 c.c. l’ipotetica cessione naturalmente sarebbe rimasta inefficace nei confronti del contraente ceduto, cioè dell’attuale ricorrente e, dunque, sotto tale profilo non si sarebbe verificata alcuna successione ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso (per come deciso dai giudici di merito), cioè nel diritto alla risoluzione del preliminare; tuttavia, occorrerà considerare e valutare se, con l’atto di riassunzione del giudizio a seguito della cassazione disposta da questa Corte, il contraente ceduto – ossia il Girotto - abbia oggettivamente compiuto una sorta di accettazione per fatto concludente della cessione, là dove ha chiamato in causa la [OSCURATO:SOCIETA] invocando l’art. 111 c.p.c.; conclusivamente la sentenza è cassata previo rilievo d’ufficio della violazione da parte della Corte di Appello di Venezia della regola dell’integrità del contraddittorio a norma dell’art. 111, terzo comma, c.p.c. nei riguardi delle società scissionarie; il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte di Appello d Venezia, comunque in diversa composizione, a seguito della riassunzione dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società scissionarie (a meno che con lo stesso atto di riassunzione vi si provveda) e dovrà all’esito decidere la controversia verificando il significato della ricordata clausola del contratto di vendita fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e della riassunzione nei confronti di quest’ultima; al giudice del rinvio è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Visto l’art. 111, terzo comma, c.p.c. rileva