CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; latta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B perché estinto per intervenuta prescrizione (si tratta una condotta di falso in certificato di assenza di procedure concorsuali a carico, contestata ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen.); ha assolto l'imputato dai reati sub Al-C e A2 (un'ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva post-fallimentare ed una di bancarotta fraudolenta documentale), con formula "perché il fatto non sussiste", ed ha rideterminato la pena per le residue contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Al-A e Al-B) in anni 1 e mesi 4 di reclusione, riducendo in pari misura la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo due motivi distinti. 2.1. Un primo motivo denuncia vizio di carenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per le condotte di bancarotta distrattiva residue ascritte al ricorrente al capo A, evidenziandone la mancanza di prova e la contraddittorietà delle ragioni di condanna, che fanno leva sul fatto che, per dimostrare la sussistenza della distrazione dei beni strumentali della fallita, si siano utilizzate le scritture contabili, in particolare il bilancio, di cui la stessa sentenza evidenzia l'inattendibilità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza di motivazione in punto di determinazione della durata delle pene accessorie, non parametrata a specifici indicatori ex art. 133 cod. pen., ma invece automaticamente abbinata alla pena principale, senza alcuna giustificazione, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza dominante sull'obbligo di motivazione al riguardo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia un grave vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione dei beni di cui al capo A 1) dell'imputazione, è manifestamente infondato e generico. La sentenza impugnata si è allineata agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). Infatti, la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (così la citata sentenza Aucello, nonché Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Non vi è dubbio che, se la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, qualora le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi oppure l'individuazione della effettiva destinazione. Ma non valgono certo a superare detta apparente inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili indicazioni generiche sulla loro ubicazione, che non ne consentono l'esatta individuazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204), come pure sono inidonee a tale scopo mere proteste di deterioramento di tali beni strumentali aziendali non rinvenuti al momento del fallimento o subito dopo di esso. 2.1. Nella specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che la Corte d'Appello ha tratto dai bilanci, inaffidabili, la prova della distrazione, constatata la presenza dei beni negli stessi documenti contabili, dimenticando l'altra ratio decidendi utilizzata dal provvedimento impugnato, vale a dire l'oggettivo, innegabile e non contestato mancato ritrovamento dei beni strumentali, i quali, per la loro composizione, come sottolineano i giudici di secondo grado, erano tali da non consentire di essere abbandonati ovunque o dismessi senza lasciare traccia (si trattava di molti attrezzi ed utensili della ditta edile). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che le pene accessorie fallimentari sono state inflitte in una durata minima, come del resto la pena principale cui i giudici di secondo grado le hanne allineate, e che la Corte d'Appello ha dimostrato di aver autonomamente valutato la loro dosimetria, sia pur sinteticamentente, di seguito alla determinazione della sanzione principale della reclusione ed in misura sovrapponibile ad essa. La sentenza d'appello ha, quindi, rispettato le indicazioni delle Sezioni Unite nella pronuncia Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam