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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 33729/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 dicembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Trani il 26 maggio 2025, con cui [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Bisceglie il 3 maggio 2019.

Letta la memoria trasmessa il 22 maggio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, il quale ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione competente.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) adeguatamente argomentato la rilevanza penale della omessa indicazione, nell'istanza volta al conseguimento del reddito di cittadinanza, della sottoposizione a misure cautelari della ricorrente e del suo familiare [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che il tema della configurabilità del reato non fu devoluto in termini specifici nell'atto di appello.

Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 5), nella quale, in modo pertinente, è stato rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il fatto, che l'imputata ha omesso di comunicare ben due informazioni rilevanti ai fini non solo della riduzione, ma anche dell'esclusione dell'invocato reddito di cittadinanza.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la revoca della sospensione condizionale della pena, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712), secondo cui il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). tConsiderato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 dicembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Trani il 26 maggio 2025, con cui [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Bisceglie il 3 maggio 2019. Letta la memoria trasmessa il 22 maggio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, il quale ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione competente. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) adeguatamente argomentato la rilevanza penale della omessa indicazione, nell'istanza volta al conseguimento del reddito di cittadinanza, della sottoposizione a misure cautelari della ricorrente e del suo familiare [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che il tema della configurabilità del reato non fu devoluto in termini specifici nell'atto di appello. Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 5), nella quale, in modo pertinente, è stato rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il fatto, che l'imputata ha omesso di comunicare ben due informazioni rilevanti ai fini non solo della riduzione, ma anche dell'esclusione dell'invocato reddito di cittadinanza. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la revoca della sospensione condizionale della pena, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712), secondo cui il giudice di appello può revocare ex officio la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). tConsiderato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 33729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris