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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22093/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarsi il medesimo.

L. 'TATA N C, CL L "[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 settembre 2022, il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società GECOR Sri, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo, adottato dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, di un compendio immobiliare e relativo cantiere edile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia per i quali erano stati ipotizzati i reati previsti dall'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (per essere state eseguite in forza di un permesso di costruire illegittimo) e dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per essere parimenti illegittima la rilasciata autorizzazione paesaggistica.

Escludendo il fumus delle contravvenzioni ipotizzate, ed anche il periculum, il Tribunale ha disposto la restituzione dell'immobile in sequestro in favore della società proprietaria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo la mancanza, o apparenza, di motivazione e la violazione della legge penale.

2.1. Sotto il primo profilo, si lamenta che il Tribunale, dopo aver preso atto delle recenti modifiche normative ampliative del concetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), t.u.e., avesse apoditticamente affermato - con un vero e proprio "salto logico" - che era venuto meno il profilo di illegittimità dei provvedimenti autorizzatori che fondavano l'ipotesi d'accusa, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui l'intervento in concreto eseguito potesse rientrare nella nuova nozione di ristrutturazione.

Si lamenta, inoltre, che l'ordinanza aveva omesso di esaminare l'ulteriore profilo di illegittimità contestato con riguardo all'autorizzazione paesaggistica, rilasciata sul falso presupposto che i lavori concernessero la ricostruzione di un fabbricato danneggiato da eventi sismici e a suo tempo demolito, mentre il fabbricato risultava essere stato demolito in precedenza, quantomeno a far data dal 1976.

2.1. Sotto il secondo profilo, si osserva che se è pur vero che la nozione di ristrutturazione edilizia è stata ampliata, con riguardo agli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, la stessa subordina la legittimità dell'intervento ricostruttivo alla condicio sine qua non della possibilità di accertare la preesistente consistenza del manufatto, accertamento nella specie non possibile - stante l'assenza di planimetrie o dati catastali - e comunque dal Tribunale non effettuato.

L L., [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. L'ordinanza, in primo luogo, dà atto che il profilo di illegittimità delle rilasciate autorizzazioni, posto a fondamento della ritenuta illiceità dei lavori sul piano urbanistico e paesaggistico, si riferiva al fatto che la ristrutturazione aveva modificato la sagoma dell'edificio nonostante questo sorga in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ciò che la previgente versione dell'art. 3, lett. d), t.u.e. vietava e reputava incompatibile con la nozione di ristrutturazione edilizia.

Si osserva, quindi, che, con una prima modifica - operata con d.l. 17/2022, conv. in I. 22 aprile 2022, n. 34 - la nozione di ristrutturazione edilizia era stata estesa alla demolizione e ricostruzione di edifici in zona vincolata ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 anche laddove ne venisse modificata la sagoma (oltre che prospetti, sedime, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche e la volumetria).

Ulteriormente si precisa che, con successiva novella (art. 14, comma 1-ter, d.l. 59/2022) la nozione è stata ancora estesa ai casi di demolizione e ricostruzione di un edificio in zona vincolata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del codice dei beni culturali, come nella specie avvenuto.

L'ordinanza riproduce poi il vigente testo dell'art. 3, lett. d), t.u.e. per concludere nel senso che «è evidente come, in base alle ultime modifiche legislative sopra descritte, sia venuto meno il profilo di illegittimità inerente le opere in sequestro che fonda l'ipotesi di accusa».

3. Posto che il profilo di illegittimità del permesso di costruire è stato in ipotesi di accusa ravvisato con esclusivo riguardo alla modifica della sagoma di edificio ricadente in zona di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004 e che l'ordinanza ha dato correttamente atto che questo requisito - l'unico ritenuto fondante l'illegittimità dei provvedimenti - non è più richiesto dalla nuova nozione di ristrutturazione, è dunque chiara la ragione che ha giustificato la decisione di revoca del sequestro ed il ricorso non la attacca specificamente.

3.1. Quanto all'omessa motivazione sul fatto che l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica era stata ipotizzata anche perché rilasciata sul falso presupposto che i lavori concernessero la ricostruzione di un fabbricato danneggiato da eventi sismici e a suo tempo demolito, va osservato che lo stesso decreto di sequestro - il cui contenuto è riportato nel provvedimento qui impugnato - aveva escluso che tale falsa allegazione avesse indotto in errore la Soprintendenza nel rilascio del nulla-osta paesaggistico.

Il decreto genetico attestava, infatti, che l'autorizzazione non era stata rilasciata richiamando la disciplina speciale post sisma, bensì «vagliando la permanenza delle principali caratteristiche architettoniche e tipologiche che contraddistinguevano il preesistente edificio», così escludendo un errore di fatto fraudolentemente indotto che avrebbe altrimenti determinato la falsità ideologica del provvedimento e, dunque, la sua illegittimità.

Il fumus del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 era infatti stato ritenuto dal g.i.p. sul rilievo che «è illegittima anche l'autorizzazione che permette di realizzare, su beni paesaggistici, opere che, palesemente, non potrebbero essere consentite neppure sotto il profilo edilizio e urbanistico, come, appunto, nel caso in esame».

Trattandosi, dunque, di fumus esclusivamente fondato sull'illegittimità del titolo urbanistico, l'ordinanza impugnata ha considerato che, venuto meno quest'ultimo in forza della sopravvenuta modifica normativa, venivano conseguentemente a mancare i presupposti per il mantenimento della misura per entrambi i reati contestati, sia quanto al fumus, sia quanto al periculum in mora.

3.2. Parimenti infondata è la dedotta violazione di legge, ed omessa motivazione, circa l'impossibilità di accertare la pregressa consistenza del manufatto crollato o demolito e quindi ricostruito, ciò che costituirebbe condicio sine qua della legittimità dell'intervento di ristrutturazione edilizia quale previsto dalla novellata disciplina.

Il ricorrente trascura di considerare, infatti, che questa previsione - evidentemente finalizzata a consentire il confronto tra la volumetria dell'edificio (o parte di esso) demolito o crollato rispetto a quella del manufatto ricostruito - non rappresenta una novità connessa alle modifiche normative applicate dal Tribunale, essendo già contenuta nella formulazione dell'art. 3, lett. d), t.u.e. vigente al momento in cui fu adottato, dallo stesso pubblico ministero, il provvedimento cautelare d'urgenza.

L'ipotesi di accusa, tuttavia, non contestava anche tale profilo d'illegittimità del rilasciato permesso di costruire, sicché il provvedimento impugnato non può essere sul punto censurato per omessa motivazione e ciò al di là della genericità del rilievo - non risultante da alcun atto sottoposto al vaglio del Collegio - circa il fatto che non sarebbero "stati rinvenuti né le planimetrie né i dati catas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarsi il medesimo. L. 'TATA N C, CL L "[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 settembre 2022, il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società GECOR Sri, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo, adottato dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, di un compendio immobiliare e relativo cantiere edile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia per i quali erano stati ipotizzati i reati previsti dall'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (per essere state eseguite in forza di un permesso di costruire illegittimo) e dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per essere parimenti illegittima la rilasciata autorizzazione paesaggistica. Escludendo il fumus delle contravvenzioni ipotizzate, ed anche il periculum, il Tribunale ha disposto la restituzione dell'immobile in sequestro in favore della società proprietaria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo la mancanza, o apparenza, di motivazione e la violazione della legge penale. 2.1. Sotto il primo profilo, si lamenta che il Tribunale, dopo aver preso atto delle recenti modifiche normative ampliative del concetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), t.u.e., avesse apoditticamente affermato - con un vero e proprio "salto logico" - che era venuto meno il profilo di illegittimità dei provvedimenti autorizzatori che fondavano l'ipotesi d'accusa, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui l'intervento in concreto eseguito potesse rientrare nella nuova nozione di ristrutturazione. Si lamenta, inoltre, che l'ordinanza aveva omesso di esaminare l'ulteriore profilo di illegittimità contestato con riguardo all'autorizzazione paesaggistica, rilasciata sul falso presupposto che i lavori concernessero la ricostruzione di un fabbricato danneggiato da eventi sismici e a suo tempo demolito, mentre il fabbricato risultava essere stato demolito in precedenza, quantomeno a far data dal 1976. 2.1. Sotto il secondo profilo, si osserva che se è pur vero che la nozione di ristrutturazione edilizia è stata ampliata, con riguardo agli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, la stessa subordina la legittimità dell'intervento ricostruttivo alla condicio sine qua non della possibilità di accertare la preesistente consistenza del manufatto, accertamento nella specie non possibile - stante l'assenza di planimetrie o dati catastali - e comunque dal Tribunale non effettuato. L L., [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. L'ordinanza, in primo luogo, dà atto che il profilo di illegittimità delle rilasciate autorizzazioni, posto a fondamento della ritenuta illiceità dei lavori sul piano urbanistico e paesaggistico, si riferiva al fatto che la ristrutturazione aveva modificato la sagoma dell'edificio nonostante questo sorga in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ciò che la previgente versione dell'art. 3, lett. d), t.u.e. vietava e reputava incompatibile con la nozione di ristrutturazione edilizia. Si osserva, quindi, che, con una prima modifica - operata con d.l. 17/2022, conv. in I. 22 aprile 2022, n. 34 - la nozione di ristrutturazione edilizia era stata estesa alla demolizione e ricostruzione di edifici in zona vincolata ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 anche laddove ne venisse modificata la sagoma (oltre che prospetti, sedime, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche e la volumetria). Ulteriormente si precisa che, con successiva novella (art. 14, comma 1-ter, d.l. 59/2022) la nozione è stata ancora estesa ai casi di demolizione e ricostruzione di un edificio in zona vincolata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del codice dei beni culturali, come nella specie avvenuto. L'ordinanza riproduce poi il vigente testo dell'art. 3, lett. d), t.u.e. per concludere nel senso che «è evidente come, in base alle ultime modifiche legislative sopra descritte, sia venuto meno il profilo di illegittimità inerente le opere in sequestro che fonda l'ipotesi di accusa». 3. Posto che il profilo di illegittimità del permesso di costruire è stato in ipotesi di accusa ravvisato con esclusivo riguardo alla modifica della sagoma di edificio ricadente in zona di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004 e che l'ordinanza ha dato correttamente atto che questo requisito - l'unico ritenuto fondante l'illegittimità dei provvedimenti - non è più richiesto dalla nuova nozione di ristrutturazione, è dunque chiara la ragione che ha giustificato la decisione di revoca del sequestro ed il ricorso non la attacca specificamente. 3.1. Quanto all'omessa motivazione sul fatto che l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica era stata ipotizzata anche perché rilasciata sul falso presupposto che i lavori concernessero la ricostruzione di un fabbricato danneggiato da eventi sismici e a suo tempo demolito, va osservato che lo stesso decreto di sequestro - il cui contenuto è riportato nel provvedimento qui impugnato - aveva escluso che tale falsa allegazione avesse indotto in errore la Soprintendenza nel rilascio del nulla-osta paesaggistico. Il decreto genetico attestava, infatti, che l'autorizzazione non era stata rilasciata richiamando la disciplina speciale post sisma, bensì «vagliando la permanenza delle principali caratteristiche architettoniche e tipologiche che contraddistinguevano il preesistente edificio», così escludendo un errore di fatto fraudolentemente indotto che avrebbe altrimenti determinato la falsità ideologica del provvedimento e, dunque, la sua illegittimità. Il fumus del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 era infatti stato ritenuto dal g.i.p. sul rilievo che «è illegittima anche l'autorizzazione che permette di realizzare, su beni paesaggistici, opere che, palesemente, non potrebbero essere consentite neppure sotto il profilo edilizio e urbanistico, come, appunto, nel caso in esame». Trattandosi, dunque, di fumus esclusivamente fondato sull'illegittimità del titolo urbanistico, l'ordinanza impugnata ha considerato che, venuto meno quest'ultimo in forza della sopravvenuta modifica normativa, venivano conseguentemente a mancare i presupposti per il mantenimento della misura per entrambi i reati contestati, sia quanto al fumus, sia quanto al periculum in mora. 3.2. Parimenti infondata è la dedotta violazione di legge, ed omessa motivazione, circa l'impossibilità di accertare la pregressa consistenza del manufatto crollato o demolito e quindi ricostruito, ciò che costituirebbe condicio sine qua della legittimità dell'intervento di ristrutturazione edilizia quale previsto dalla novellata disciplina. Il ricorrente trascura di considerare, infatti, che questa previsione - evidentemente finalizzata a consentire il confronto tra la volumetria dell'edificio (o parte di esso) demolito o crollato rispetto a quella del manufatto ricostruito - non rappresenta una novità connessa alle modifiche normative applicate dal Tribunale, essendo già contenuta nella formulazione dell'art. 3, lett. d), t.u.e. vigente al momento in cui fu adottato, dallo stesso pubblico ministero, il provvedimento cautelare d'urgenza. L'ipotesi di accusa, tuttavia, non contestava anche tale profilo d'illegittimità del rilasciato permesso di costruire, sicché il provvedimento impugnato non può essere sul punto censurato per omessa motivazione e ciò al di là della genericità del rilievo - non risultante da alcun atto sottoposto al vaglio del Collegio - circa il fatto che non sarebbero "stati rinvenuti né le planimetrie né i dati catas
Decreto Cassazione n. 22093/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris