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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24701/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione della prova sull'elemento soggettivo del reato e il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto si sostanziano nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio e difettano di un reale confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione della prova sull'elemento soggettivo del reato e il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto si sostanziano nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio e difettano di un reale confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/
Sentenza Cassazione n. 24701/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris