CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 23724/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 16067/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata al ricorso e domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Sardegna n. 29; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11239 / 20 1 6 , depositata in data 14 / 12 /201 6, non notificata; udita la relazione della causa nella adunanza camerale del 12/07/2024 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Cartella di pagamento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con cartella n. 0712013013133308500 1 era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato, perché socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la definitività dell ’avviso di accertamento n. RE3030300542 per l’anno 2002, a seguito della mancata riassunzione del giudizio proposto contro il medesimo, dopo la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, dispostacon ordinanza della Corte di Cassazione n. 24878del 23/11/2011. 2. Il contribuente ricorreva davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che rigettava il ricorso, evidenziando che dal bilancio finale di liquidazione della società risultava un attivo di euro 107.437,00, largamente capiente. 3. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza oggetto del ricorso in esame, lo dichiarava inammissibile. I giudici di appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, in caso di mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, il processo si estingue e l’avviso di accertamento impugnato diviene definitivo, evidenziavano che, divenuto definitivo l’avviso di accertamento, l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2495 cod. civ., per assenza di piano di riparto, era preclusa, potendo la cartella essere impugnata solo per vizi propri, tra cui la prescrizione, che però non era oggetto di specifico motivo di appello. 4. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base adue motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione al motivo di impugnazione riguardante la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., avendo provato che nel bilancio finale di liquidazione non era stato ripartito alcunchéin suo favore. Con il secondo motivo, proposto, subordinatamente al primo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente sul medesimo motivo di appello. 2. Con la memoria la parte ricorrente ha chiesto estinguersi il giudizio per cessazione della materia del contendere, evidenziando che il giudizio è connesso a quello iscritto al NRG 2991/2017, promosso da [OSCURATO:PERSONA], quale altro socio coobbligato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e che quest’ultimo è stato estinto per intervenuta definizione agevolata in forza di sentenza n. 36314/2022 pubblicata in data 13/12/2022. Con tale sentenza questa Corte ha dichiarato estinta la lite proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella n. 07120130131333085002 con cui gli era ingiunto il pagamento della somma di euro 29.537,95, quale coobbligato, perché socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sul presupposto che l’Agenzia delle entrate non avesse provato di aver tempestivamente e regolarmente notificato l’atto di diniego al controricorrente, avendo prodotto la relata di notifica di un diverso provvedimento di diniego, rivolto a tale [OSCURATO:PERSONA], presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, in data 5 giugno 2020.L’art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2019 prevede cheLa definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8e la cartella prodotta in atti indica il ricorrente quale coobbligato con la società e [OSCURATO:PERSONA]. Vista la sopra ricordata istanza del contribuente, che si avvale, ai fini della definizione agevolata della propria posizione di coobbligato (così come previsto dal comma 14 citato ) dell’istanza e del pagamento eseguito dal debitore solidale, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19908/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass., n. 19560/2015).