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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 27406/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STELLARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen.

Dott [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione solo per questo procedimento del Dott [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di: BRIGANDI' STELLARIO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso o in subordine l'accoglimento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2024 dalla Terza Sezione di questa Corte, con cui era stato per quanto rileva in questa sede, rigettato ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina emessa a seguito di giud'zio di rinvio disposto dalla IV sezione di questa Corte con sentenza n. 3178 del 2023, relativa ad una pluralità di imputazioni ai sensi degli artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990,

2. A sostegno del ricorso deduce che questa Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso sarebbe incorsa in una "svista" laddove aveva affermato nel respingere il quinto motivo del ricorso proposto dal Brigandì aveva affermato che "il giudice del rinvio ha ritenuto la recidiva reiterata ma non quella infi-aquinquennale, accogliendo la doglianza, per cui non si comprende quale profilo di doglianza il ricorrente lamenti".

A riguardo il ricorrente evidenzia che non può ritenersi legittima la contestazione della recidiva reiterata attesa la circostanza che rispetto all'ultima annotazione che risulta dal casellario giudiziale, il Brigandì ha beneficiato della messa alla prova con ordinanza del 30 aprile 2018 con esito positivo, il che farebbe venire meno anche la sussistenza della contestata recidiva reiterata, residuando a tal fine un solo precedente, peraltro datato nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti.

Va a riguardo osservato che la sentenza oggetto del ricorso riporta con precisione i motivi di ricorso proposti dal Brigandì (in particolare il quinto motivo per quel che rileva in questa sede) e li valuta, dichiarandoli infondati con una motivazione ben più ampia di quella riportata nell'odierno ricorso.

4. Ed invero la Terza Sezione di questa Corte ha evidenziato infatti come l'aggravante della recidiva era stata contestata e ritenuta dal giudice di primo grado e nella prima sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina del 2022 poi annullata in sede di legittimità.

Questa Corte pronunciando su tale sentenza limitatamente alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 ed alla imputazione di cui al capo Q), con rinvio ai fini della rideterminazione complessiva della pena.

L'oggetto del giudizio di rinvio — secondo la sentenza oggi impugnata, era quindi stato perimetrato dalla sentenza rescindente la quale aveva annullato esclusivamente i punti relativi alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 ed alla imputazione di cui al capo Q), e non sulla recidiva, ragion per cui la problematica della recidiva esulava dall'area del giudizio di rinvio.

5. Orbene la circostanza che, relativamente ai motivi sui quali si fonda il ricorso presentato in questa sede, si trattasse di questioni non rimesse al giudice del rinvio , non è contestata in questa sede.

In ogni caso non si tratterebbe di errore percettivo, bensì di valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quei motivi, valutazione che seppure non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p,.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STELLARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dott [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione solo per questo procedimento del Dott [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di: BRIGANDI' STELLARIO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso o in subordine l'accoglimento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2024 dalla Terza Sezione di questa Corte, con cui era stato per quanto rileva in questa sede, rigettato ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina emessa a seguito di giud'zio di rinvio disposto dalla IV sezione di questa Corte con sentenza n. 3178 del 2023, relativa ad una pluralità di imputazioni ai sensi degli artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990, 2. A sostegno del ricorso deduce che questa Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso sarebbe incorsa in una "svista" laddove aveva affermato nel respingere il quinto motivo del ricorso proposto dal Brigandì aveva affermato che "il giudice del rinvio ha ritenuto la recidiva reiterata ma non quella infi-aquinquennale, accogliendo la doglianza, per cui non si comprende quale profilo di doglianza il ricorrente lamenti". A riguardo il ricorrente evidenzia che non può ritenersi legittima la contestazione della recidiva reiterata attesa la circostanza che rispetto all'ultima annotazione che risulta dal casellario giudiziale, il Brigandì ha beneficiato della messa alla prova con ordinanza del 30 aprile 2018 con esito positivo, il che farebbe venire meno anche la sussistenza della contestata recidiva reiterata, residuando a tal fine un solo precedente, peraltro datato nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti. Va a riguardo osservato che la sentenza oggetto del ricorso riporta con precisione i motivi di ricorso proposti dal Brigandì (in particolare il quinto motivo per quel che rileva in questa sede) e li valuta, dichiarandoli infondati con una motivazione ben più ampia di quella riportata nell'odierno ricorso. 4. Ed invero la Terza Sezione di questa Corte ha evidenziato infatti come l'aggravante della recidiva era stata contestata e ritenuta dal giudice di primo grado e nella prima sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina del 2022 poi annullata in sede di legittimità. Questa Corte pronunciando su tale sentenza limitatamente alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 ed alla imputazione di cui al capo Q), con rinvio ai fini della rideterminazione complessiva della pena. L'oggetto del giudizio di rinvio — secondo la sentenza oggi impugnata, era quindi stato perimetrato dalla sentenza rescindente la quale aveva annullato esclusivamente i punti relativi alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 ed alla imputazione di cui al capo Q), e non sulla recidiva, ragion per cui la problematica della recidiva esulava dall'area del giudizio di rinvio. 5. Orbene la circostanza che, relativamente ai motivi sui quali si fonda il ricorso presentato in questa sede, si trattasse di questioni non rimesse al giudice del rinvio , non è contestata in questa sede. In ogni caso non si tratterebbe di errore percettivo, bensì di valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quei motivi, valutazione che seppure non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p,. 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso
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