CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 13713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, ANTONELLA1792 PATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1466/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/05/2025 R.G.N. 1258/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1792/2026Ciro Guida impugna per un unico motivo la senteNnuzmaer o dni r.a ccolta generale 13713/20261466/2025 della Corte d’appello di Napoli in puntDoat a pubblicazione 11/05/2026regolamentazione delle spese.Resiste INPS con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. inmateria di parametri minimi previsti nelle tabelle allegate al DMn. 55/2014 come modificati dal DM n. 147/2022 ed applicabiliratione temporis.La Corte territoriale ha così motivato.-L’appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamenteliquidato le spese pretermettendo la fase istruttoria che, per lecause quale quella instaurata, aveva valore di € 832,00. Hachiesto, quindi, la condanna dell’INPS al pagamento, a titolo dispese del primo grado, dell’ulteriore importo di € 832,00.-Va applicato il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.147/2022.-Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la fase istruttoriadeve essere computata, risultando essere state svolte attivitàdifensive che il DM riconduce a detta fase (valutazione degli attie documenti prodotti dalla controparte).-Il valore della causa era riconducibile allo scaglione compresotra € 5.200,00 ed € 26.000,00: i parametri minimi per il dettoNumero registro generale 22198/2025scaglione in relazione alla fase istruttoria prevedono € 832,00N, umero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 13713/2026che vanno aggiunti alla quantificazione delle spese di litDeat a pubblicazione 11/05/2026operata dal primo giudice, per un totale di € 3506,10,comprensivi della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma1bis, del DM n. 55/2014.-Quanto alle spese del presente giudizio, il valore dellacontroversia è limitato alla sola differenza tra le spese liquidatee quelle spettanti, di tal ché rientra nello scaglione “fino ad €1100,00” e non in quello successivo come sostiene l’appellante;difatti, anche includendo gli accessori, il compensocomplessivamente spettante è di € 4.032,02, compresa lamaggiorazione del 30%, e quello liquidato (includendo accessorie maggiorazione del 30%) è di € 3.537,65.Per la liquidazione delle spese del secondo grado la Corte hafatto riferimento all’importo riconosciuto, inserendolo nelloscaglione fino ad € 1.100,00, ed ha liquidato i minimi tabellariprevisti per lo stesso dal DM n. 55/2014 come aggiornato nel2022.Parte ricorrente afferma, viceversa, che debbono esserecomputati nel valore di causa anche le spese generali, l’Iva e lacassa professionisti: nella memoria depositata in vista dellaadunanza camerale, puntualizza che deve essere preso inconsiderazione quanto meno l’importo corrispondente al 15% dispese generali, perché l’art. 2 del DM n. 55/2014 stabilisce che“Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate inrelazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ognicaso ed anche in caso di determinazione contrattuale - unasomma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 percento del compenso totale per la prestazione”.Numero registro generale 22198/2025La Seconda Sezione civile di questa Corte, con ordN. umero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 13713/2026interlocutoria n. 5194/2026 in causa n. rg. 20473/2023, hDaat a pubblicazione 11/05/2026disposto la trattazione in pubblica udienza della questione invertenza in cui si controverteva del valore della lite, che erastato determinato dal giudice del merito solo sull’importo deldecisum, limitato al compenso percepito, con esclusione dellespese generali, della CPA e dell’IVA, che avrebbero portato alsuperamento dello scaglione sul quale determinare i compensisecondo le Tabelle di cui al d.m. n. 55/2014.Tanto considerato, appare opportuno il rinvio a nuovo ruolodella presente causa, in attesa della decisione della SecondaSezione Civile.La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisionein pubblica udienza da parte della Seconda Sezione civile incausa n. r.g. 20473/2023.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente