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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10015/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag.4 della sentenza impugnata ove si sono motivatamente indicate le ragioni che portano ad escludere valenza di resipiscenza alla condotta tenuta dall'imputato, a fronte, peraltro, della presenza di precedenti penali anche specifici e di gravi modalità del fatto, non neutralizzandosi in punto di disvalore il fatto che l'uso dell'arma fosse stato consequenziale alla reazione improvvisa della commessa, essendosi l'imputato consapevolmente munito di tale strumento proprio al fine di vincere anche possibili resistenze che si frapponevano al suo agire illecito), anche considerato il principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato peraltro che il ricorrente, corredando il ricorso di atti processuali, tende, in difetto della denuncia di specifici travisamenti, a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura non consentita dalle emergenze probatorie; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag.4 della sentenza impugnata ove si sono motivatamente indicate le ragioni che portano ad escludere valenza di resipiscenza alla condotta tenuta dall'imputato, a fronte, peraltro, della presenza di precedenti penali anche specifici e di gravi modalità del fatto, non neutralizzandosi in punto di disvalore il fatto che l'uso dell'arma fosse stato consequenziale alla reazione improvvisa della commessa, essendosi l'imputato consapevolmente munito di tale strumento proprio al fine di vincere anche possibili resistenze che si frapponevano al suo agire illecito), anche considerato il principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato peraltro che il ricorrente, corredando il ricorso di atti processuali, tende, in difetto della denuncia di specifici travisamenti, a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura non consentita dalle emergenze probatorie; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Sentenza Cassazione n. 10015/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris