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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15182/2026

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il 15/10/1980 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti• Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge processuale e segnatamente l'art. 108 cod.proc.pen. in relazione al diniego di concessione del termine a difesa, è manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità.

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497 - 01 e successive conformi).

Ciò premesso, la Eorte territoriale ha rilevato la tardività della nomina fiduciaria in sostituzione del precedente difensore che aveva anche già concluso, sicchè alcuna menomazione del diritto di difesa era sussistente.

Ora la ricorrente non allega con il ricorso per cassazione alcuna esigenza difensiva concretamente lesa.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73/ comma 1ì d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha descritto le circostanze dell'azione, che avevano condotto all'arresto in flagranza dell'imputata, la quale aveva ricevuto un quantitativo di circa q zora-u-- 130 di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], il tutto sotto l'osservatzi degli agenti di PG del Commissariato di Civitavecchia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 15/10/1980 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti• Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge processuale e segnatamente l'art. 108 cod.proc.pen. in relazione al diniego di concessione del termine a difesa, è manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità. Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497 - 01 e successive conformi). Ciò premesso, la Eorte territoriale ha rilevato la tardività della nomina fiduciaria in sostituzione del precedente difensore che aveva anche già concluso, sicchè alcuna menomazione del diritto di difesa era sussistente. Ora la ricorrente non allega con il ricorso per cassazione alcuna esigenza difensiva concretamente lesa. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73/ comma 1ì d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha descritto le circostanze dell'azione, che avevano condotto all'arresto in flagranza dell'imputata, la quale aveva ricevuto un quantitativo di circa q zora-u-- 130 di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], il tutto sotto l'osservatzi degli agenti di PG del Commissariato di Civitavecchia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M
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