CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 36890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 26.9.2017, aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidati in via definitiva in euro 8000,00, in relazione al reato di lesioni personali volontarie in rubrica ascrittogli, rimetteva le parti, per la determinazione dell'esatto ammontare del danno derivante da reato, davanti al giudice civile, assegnando alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 8000,00, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa o dell'eccesso colposo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel modificare la decisione del giudice di primo grado con riferimento alle statuizioni civili, ha omesso di considerare che il tribunale era giunto alla determinazione del danno risarcibile sulla base di una perizia disposta nel corso del dibattimento, le cui conclusioni non sono state confutate dal giudice di appello. 2.2. Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con atto del 20.5.2021, pervenuto a mezzo di posta elettronica, il Pignataro, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], revocava la propria costituzione di parte civile. 3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il 13.2.2011, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, nonché delle disposte sospensioni del relativo decorso, per un periodo pari a sessantasette giorni, risulta sicuramente perento alla data del 19.10.2018. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 10.7.2018, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato, con particolare riferimento al secondo motivo di impugnazione, su questioni di diritto non manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione. L'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, rende del tutto irrilevanti le questioni relative alle statuizioni civili della sentenza di secondo grado, ragione per la quale non si deve procedere in questa sede alla decisione della proposta impugnazione con riferimento agli interessi civili, prevista dall'art. 578.rc.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p