CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 16517/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controPacetti Mariella, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.377/2023depositata il 22/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che a seguito della comunicazione della proposta la ricorrenteha depositato atto di adesione alla stessa;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in assenza diaccettazione della rinuncia, deve provvedersi sulle spese processuali, chevanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 15654/2024Numero sezionale 478/2026Numero di raccolta generale 16517/2026Data pubblicazione 27/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo