Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21628/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino per il reato furto e condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 1213,00 di multa; Considerato che il ricorso - che lamenta il difetto della condizione di procedibilità per mancanza di legittimazione del responsabile dell'esercizio commerciale che ebbe a subire il furto - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità: a ben vedere, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, facendo corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consiglierl estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino per il reato furto e condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione e ad euro 1213,00 di multa; Considerato che il ricorso - che lamenta il difetto della condizione di procedibilità per mancanza di legittimazione del responsabile dell'esercizio commerciale che ebbe a subire il furto - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità: a ben vedere, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, facendo corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui "Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consiglierl estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris