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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 20261/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17345/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2575/2017,depositata il 5/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 154/2001, confermata sul punto dalla pronuncia della Corte d’appello di Torino n. 927/2003, aveva trasferito ex art. 2932 c.c. la proprietà di un immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA], subordinando il trasferimento all’accollo da parte di Taverna della quota di mutuo relativa al bene e al versamento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. delle rate di mutuo scadute.

2. Sulla base di tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto un decreto del Tribunale di Alessandria che ha ingiunto a Taverna il pagamento di euro 83.542,91.

L’opposizione al decreto di Taverna è stata accolta in primo grado, ove il decreto è stato revocato; in sede di gravame la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1049/2008, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, condannava Taverna a pagare in favore di controparte la somma di euro 76.036,53.

Impugnata la sentenza d’appello da Taverna, questa Corte, con la pronuncia n. 4507/2015, ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente liquidato il rimborso di interessi che non erano dovuti (la somma di lire 4.550.414, riguardante gli interessi dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, non era mai stata chiesta nel presente processo, mentre era stata oggetto di precedente richiesta giudiziale e la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 927/2003, aveva espressamente escluso che fossero dovuti questi interessi di prefinanziamento).

3. Taverna ha riassunto il processo davanti alla Corte d’appello di Torino.

Con la sentenza 5 dicembre 2017, n. 2575, la Corte d’appello di Torino – a fronte della allegazione di un fatto nuovo da parte di Taverna, ossia l’introduzione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], dopo la pronuncia della sentenza d’appello oggetto del ricorso per cassazione, di una nuova causa avente ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita – ha ritenuto tale fatto non allegabile nel giudizio di rinvio, trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio; ha quindi considerato non estinto il credito della società [OSCURATO:SOCIETA] e, secondo quanto indicato dalla pronuncia di questa Corte, lo ha ridotto a euro 72.485,49.

4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: la società [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere chiesto nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio di condannare il ricorrente a pagare euro 73.686,44, con gli interessi legali fino al saldo, all’udienza di precisazione delle conclusioni ha mutato le medesime, limitandosi a richiamare “quanto statuito con la sentenza n. 4507/2015 della Suprema Corte di cassazione con conseguente riduzione a euro 73.686,44” del proprio credito, senza riproporre la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma, evidentemente perché [OSCURATO:SOCIETA] si era resa conto di non potere più formulare tale domanda avendo nel frattempo chiesto in un altro processo di pronunciare la risoluzione del contratto. 2) Il secondo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione degli artt. 394 c.p.c. e 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: il ricorrente aveva rilevato ed eccepito davanti al giudice di rinvio che controparte aveva proposto separato giudizio con il quale ha chiesto la risoluzione del contratto, ma la Corte d’appello ha ugualmente condannato il ricorrente all’adempimento, avendo erroneamente ritenuto la non rilevabilità di tale fatto nel giudizio di rinvio.

II. [OSCURATO:PERSONA] constata che pregiudiziale rispetto all’esame dei due motivi si pone il rilievo del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1868/2015, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che, in accoglimento della domanda della società [OSCURATO:SOCIETA], ha pronunciato la risoluzione del contratto di vendita costituito ex art. 2932 c.c.

Con l’ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38633, questa Corte ha infatti rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’appena ricordata sentenza della Corte d’appello di Torino.

Il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione (e va ricordato che il giudicato esterno è rilevabile, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione, cfr. Cass., sez. un., n. 13916/2006) comporta, trattandosi di pronuncia che ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c., la caducazione dell’intero processo, con necessaria cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

III. Le spese del presente giudizio vanno compensate, essendo il giudizio di legittimità stato instaurato quando il giudicato sulla risoluzione non si era ancora formato.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17345/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2575/2017,depositata il 5/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 154/2001, confermata sul punto dalla pronuncia della Corte d’appello di Torino n. 927/2003, aveva trasferito ex art. 2932 c.c. la proprietà di un immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA], subordinando il trasferimento all’accollo da parte di Taverna della quota di mutuo relativa al bene e al versamento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. delle rate di mutuo scadute. 2. Sulla base di tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto un decreto del Tribunale di Alessandria che ha ingiunto a Taverna il pagamento di euro 83.542,91. L’opposizione al decreto di Taverna è stata accolta in primo grado, ove il decreto è stato revocato; in sede di gravame la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1049/2008, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, condannava Taverna a pagare in favore di controparte la somma di euro 76.036,53. Impugnata la sentenza d’appello da Taverna, questa Corte, con la pronuncia n. 4507/2015, ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente liquidato il rimborso di interessi che non erano dovuti (la somma di lire 4.550.414, riguardante gli interessi dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, non era mai stata chiesta nel presente processo, mentre era stata oggetto di precedente richiesta giudiziale e la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 927/2003, aveva espressamente escluso che fossero dovuti questi interessi di prefinanziamento). 3. Taverna ha riassunto il processo davanti alla Corte d’appello di Torino. Con la sentenza 5 dicembre 2017, n. 2575, la Corte d’appello di Torino – a fronte della allegazione di un fatto nuovo da parte di Taverna, ossia l’introduzione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], dopo la pronuncia della sentenza d’appello oggetto del ricorso per cassazione, di una nuova causa avente ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita – ha ritenuto tale fatto non allegabile nel giudizio di rinvio, trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio; ha quindi considerato non estinto il credito della società [OSCURATO:SOCIETA] e, secondo quanto indicato dalla pronuncia di questa Corte, lo ha ridotto a euro 72.485,49. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: la società [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere chiesto nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio di condannare il ricorrente a pagare euro 73.686,44, con gli interessi legali fino al saldo, all’udienza di precisazione delle conclusioni ha mutato le medesime, limitandosi a richiamare “quanto statuito con la sentenza n. 4507/2015 della Suprema Corte di cassazione con conseguente riduzione a euro 73.686,44” del proprio credito, senza riproporre la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma, evidentemente perché [OSCURATO:SOCIETA] si era resa conto di non potere più formulare tale domanda avendo nel frattempo chiesto in un altro processo di pronunciare la risoluzione del contratto. 2) Il secondo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione degli artt. 394 c.p.c. e 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”: il ricorrente aveva rilevato ed eccepito davanti al giudice di rinvio che controparte aveva proposto separato giudizio con il quale ha chiesto la risoluzione del contratto, ma la Corte d’appello ha ugualmente condannato il ricorrente all’adempimento, avendo erroneamente ritenuto la non rilevabilità di tale fatto nel giudizio di rinvio. II. [OSCURATO:PERSONA] constata che pregiudiziale rispetto all’esame dei due motivi si pone il rilievo del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1868/2015, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che, in accoglimento della domanda della società [OSCURATO:SOCIETA], ha pronunciato la risoluzione del contratto di vendita costituito ex art. 2932 c.c. Con l’ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38633, questa Corte ha infatti rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’appena ricordata sentenza della Corte d’appello di Torino. Il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione (e va ricordato che il giudicato esterno è rilevabile, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione, cfr. Cass., sez. un., n. 13916/2006) comporta, trattandosi di pronuncia che ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c., la caducazione dell’intero processo, con necessaria cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. III. Le spese del presente giudizio vanno compensate, essendo il giudizio di legittimità stato instaurato quando il giudicato sulla risoluzione non si era ancora formato. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di legi
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