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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42442/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 013Z1EJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.): sarebbe illegittima la acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per difetto di adeguate ricerche; N 2.2. violazione di legge (art. 56, 628 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato. euzttd x.n <Mirata li e_ lk vAkt.44-0-tec_ , tv.ty.,.r.t.r.a.-1, 1,-.-0.7n-o- [OSCURATO:PERSONA] •

1. I ricorso è infondato. 1.1.Con riferimento alle doglianze proposte nei confronti dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen., il ricorso ha individuato come causa di illegittimità la mancata effettuazione di ricerche della persona offesa, omissione che avrebbe reso illegittima l'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali Sul tema la Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che, ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601 - 01; Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129).

Nel caso in esame, tuttavia, su tale decisivo tema, l'atto di appello si configura silente; ed è a causa di tale omissione che la valutazione dell'accuratezza delle ricerche non è stata effettuata dal giudice dell'impugnazione.

In materia il collegio riafferma che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. peri. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631).

La rilevata frattura della catena devolutiva impedisce di rilevare l'illegittimità contestata con il ricorso, anche tenuto conto del fatto che la valutazione dell'accuratezza delle ricerche presuppone una indagine merito non effettuabile in cassazione.

Si ribadisce infatti che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (tra le altre: Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, EI Baghdadi, Rv. 263271).1.2.

Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.

Il collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame il motivo di ricorso non indica nessuna illogicità, e non allega alcun travisamento, profilandosi come inidoneo a censurare la legittimità del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di merito, che, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava come gli elementi raccolti dessero ampiamente prova della sussistenza del reato contestato e del nesso tra la violenza agita dal ricorrente e la condotta di tentata sottrazione del carburante (pag. 5 della sentenza impugnata). 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 013Z1EJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina aggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.): sarebbe illegittima la acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per difetto di adeguate ricerche; N 2.2. violazione di legge (art. 56, 628 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato. euzttd x.n <Mirata li e_ lk vAkt.44-0-tec_ , tv.ty.,.r.t.r.a.-1, 1,-.-0.7n-o- [OSCURATO:PERSONA] • 1. I ricorso è infondato. 1.1.Con riferimento alle doglianze proposte nei confronti dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen., il ricorso ha individuato come causa di illegittimità la mancata effettuazione di ricerche della persona offesa, omissione che avrebbe reso illegittima l'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali Sul tema la Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che, ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601 - 01; Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129). Nel caso in esame, tuttavia, su tale decisivo tema, l'atto di appello si configura silente; ed è a causa di tale omissione che la valutazione dell'accuratezza delle ricerche non è stata effettuata dal giudice dell'impugnazione. In materia il collegio riafferma che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. peri. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). La rilevata frattura della catena devolutiva impedisce di rilevare l'illegittimità contestata con il ricorso, anche tenuto conto del fatto che la valutazione dell'accuratezza delle ricerche presuppone una indagine merito non effettuabile in cassazione. Si ribadisce infatti che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (tra le altre: Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, EI Baghdadi, Rv. 263271).1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Il collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame il motivo di ricorso non indica nessuna illogicità, e non allega alcun travisamento, profilandosi come inidoneo a censurare la legittimità del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di merito, che, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava come gli elementi raccolti dessero ampiamente prova della sussistenza del reato contestato e del nesso tra la violenza agita dal ricorrente e la condotta di tentata sottrazione del carburante (pag. 5 della sentenza impugnata). 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma
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