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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 28395/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25331/2024 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio exart. 86 c.p.c., con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), STEFANIA D’AVINO, ANTONELLA D’AVINO e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di GIUSEPPE D’AVINO), rappresentate e difes e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) -intimati - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli del 29/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 9 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio di revocazione iscritto al n. 2636/2023 r.g. della Corte d’appello di Napoli, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio exart. 86 c.p.c., proponeva istanza di regolamento di competenza in relazione al provvedimento adottato dal Collegio nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che – senza pronunciarsi o addurre qualsivoglia motivazione e, così, implicitamente rigettando l’eccezione d’incompetenza sollevata dall’odierna ricorrente e fondata sull’art. 30-bis c.p.c. – «rinvia[va] per conclusi oni e discussione ai sensi dell’art. 281 sexies cpc all’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; presentavano memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]Avino, [OSCURATO:PERSONA]Avino e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Avino), che chiedevano la condanna della ricorrente per lite temeraria; non svolgevano difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); fissata la trattazione ai seni dell’art. 380-terc.p.c., il P.G. presentava le sue conclusioni scritte, mentre le parti depositavano memorie; [OSCURATO:PERSONA] con atto trasmesso il 10-15/9/2025 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso e di rinunciare al regolamento di competenza; conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di regolamento per rinuncia; ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può pronunciare sulle spese e la sopravvenienza della rinuncia dopo la fissazione dell’adunanza camerale induce a pronunciare la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizi o , liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi regolamento; condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.269,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agliaccessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di c onsiglio della Terza Sezione Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25331/2024 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio exart. 86 c.p.c., con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), STEFANIA D’AVINO, ANTONELLA D’AVINO e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di GIUSEPPE D’AVINO), rappresentate e difes e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) -intimati - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli del 29/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 9 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio di revocazione iscritto al n. 2636/2023 r.g. della Corte d’appello di Napoli, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio exart. 86 c.p.c., proponeva istanza di regolamento di competenza in relazione al provvedimento adottato dal Collegio nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che – senza pronunciarsi o addurre qualsivoglia motivazione e, così, implicitamente rigettando l’eccezione d’incompetenza sollevata dall’odierna ricorrente e fondata sull’art. 30-bis c.p.c. – «rinvia[va] per conclusi oni e discussione ai sensi dell’art. 281 sexies cpc all’udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; presentavano memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]Avino, [OSCURATO:PERSONA]Avino e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Avino), che chiedevano la condanna della ricorrente per lite temeraria; non svolgevano difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); fissata la trattazione ai seni dell’art. 380-terc.p.c., il P.G. presentava le sue conclusioni scritte, mentre le parti depositavano memorie; [OSCURATO:PERSONA] con atto trasmesso il 10-15/9/2025 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso e di rinunciare al regolamento di competenza; conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di regolamento per rinuncia; ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. si può pronunciare sulle spese e la sopravvenienza della rinuncia dopo la fissazione dell’adunanza camerale induce a pronunciare la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizi o , liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi regolamento; condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.269,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agliaccessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di c onsiglio della Terza Sezione Ci
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