CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2022 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'indulto disposto, con due separati provvedimenti, in relazione alle pene applicategli con altrettante sentenze. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione adottato il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale svoltasi in assenza del suo difensore di fiducia, che aveva dedotto un legittimo impedimento a comparire per concomitante impegno professionale, del quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto alcuno, nominando un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata. 2. Muscia lamenta che, avendo il suo difensore di fiducia presentato istanza volta al differimento dell'udienza camerale — fissata dalla Corte di appello di Catanzaro per il 19 aprile 2022 a seguito della proposizione, da parte del locale Procuratore generale, di istanza volta alla revoca dell'indulto — il giudice dell'esecuzione abbia omesso di vagliarla e, ritenutane la fondatezza, di aggiornare l'udienza, in tal modo pregiudicando il diritto al contraddittorio ed emettendo un'ordinanza affetta da radicale vizio di nullità. 3. La doglianza — conforme all'indirizzo ermeneutico che attesta la nullità del provvedimento emesso all'esito di udienza svoltasi in assenza del difensore che abbia documentalmente provato il proprio legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali e senza che l'istanza di rinvio sia stata valutata (in proposito, cfr. Sez. 2, n. 7704 del 15/11/2011, dep. 2012, Immerso, Rv. 252225 - 01) — è, nondimeno, sfornita del prescritto supporto probatorio.In tal senso, va, da un canto, osservato come gli atti disponibili non diano conto della dedotta presentazione dell'istanza di differimento, evincendosi, piuttosto, dal verbale di udienza la mera assenza del difensore di fiducia di Muscia, che ha determinato la nomina di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Considerato, ulteriormente, che la richiesta di rinvio non risulta tra gli atti trasmessi, che di essa non fanno menzione, sarebbe stato onere del ricorrente offrire congruo riscontro della sua rituale e tempestiva presentazione mediante deposito in cancelleria o, comunque, della sua effettiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriù, Rv. 272049 - 01). Muscia, però, non ha soddisfatto tale onere e, specificamente, ha omesso di allegare copia dell'istanza, corredata da idonea attestazione di deposito, e di chiarire in che cosa consistesse il concomitante impegno professionale e come e perché esso impedisse la partecipazione del suo difensore di fiducia all'udienza camerale del 19 aprile 2022, onde, carente in radice la prova che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di considerare la richiesta della parte ed abbia proceduto in violazione del diritto al contraddittorio, tangibile si palesa l'inconsistenza della censura dedotta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle e processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. osì deciso il 07/12/20