CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alla detenzione di cocaina sequestrata nella vettura e all'interno della propria abitazione. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui contesta, in primo luogo, l'affermazione della penale responsabilità, rilevando: che il nervosismo manifestato dall'imputato all'atto del controllo poteva dipendere dalla conoscenza dei precedenti penali del soggetto trasportato; che la droga non era nascosta all'interno di un'intercapedine appositamente ricavata ma nel vano porta lampadine; che le sostanze rinvenute nell'abitazione erano utilizzate per la colorazione dei capelli. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura di contenuto fattuale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - desunto la penale responsabilità dell'imputato da una serie di elementi correttamente valutati, ossia che l'imputato, alla vista dalla pattuglia degli operanti, frenò repentinamente, ciò che indusse gli agenti a controllare il veicolo condotto dal Mabrouka, a bordo del quale, in un intercapedine del portabagagli, furono rinvenuti due involucri contenenti rispettivamente 521 gr. e 12,7 gr. di cocaina; oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato che nella camera da letto dell'imputato, occultata sopra un armadio, furono rinvenuti un sacchetto contenente altri 141 gr. di cocaina e un bilancino di precisione e, nel comodino, la somma di 830 euro in contanti, mentre nel salotto e nella seconda camera da letto venne sequestrata sostanza da taglio. 5. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]