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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 29988/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5719/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ANCONA n. 716/2020 depositata il16/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Ancona ha dichiarato risolto ipso iure, ex artt. 21 del contratto e 1456 c.c., il contratto di leasing concluso, in data 1 aprile 2020, con la SAT di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto immobili, stante la morosità della SAT nel pagamento dei canoni mensili a decorrere da quello con scadenza il 1.8.2012, e l’ha condannata a rilasciarlo; ha rigettato – per quanto ancora interessa – l’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Lanciano e le domande riconvenzionali proposte da SAT per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a restituire le somme “indebitamente ritenute” per “eccessivo vantaggio per la società concedente” e a pagare le “maggiori somme dovute… per le migliorie apportate all’immobile”.

L’appello di SAT è stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16 luglio 2020, avverso la quale la SAT ha proposto ricorso per cassazione, resistito da REV [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona della sua mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.p.c., in ordine al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, in favore del Tribunale di Lanciano, è infondato.

La questione se la domanda proposta dall’originaria attrice avesse dato origine ad una causa relativa a diritti reali (soggetta per la competenza territoriale, come sostenuto dalla ricorrente, alla disciplina dell’art. 21 c.p.c.) o a diritti personali (ex art. 20 c.p.c.), è stata correttamente risolta dalla Corte nella sentenza impugnata nel senso della natura personale dell’azione.

Ed infatti, per attribuire natura reale ad un’azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, di cui si chieda la riconsegna o la restituzione, ma occorre aver riguardo anche alla causa petendi sui cui la domanda è fondata, con la conseguenza che la causa ha natura personale quando, a fondamento della stessa, sia dedotto anziché un diritto reale un diverso rapporto.

In particolare, “non sono cause relative a diritti reali su immobili quelle che traggono origine da una domanda con cui è chiesta la condanna a consegnare un immobile o a restituirlo e che trovano il loro presupposto in un’obbligazione di consegna o restituzione, in adempimento del contratto intervenuto tra le parti o come conseguenza di una decisione, effetto della quale sia il venir meno del diritto del convenuto di possedere o detenere l’immobile” (Cass.n. 18554/2007).

Il principio è aderente alla fattispecie in esame, in cui l’originaria società attrice aveva chiesto il rilascio del bene in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice.

Il secondo motivo, con cui è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., in ordine al rigetto delle domande riconvenzionali di SAT di accertamento delle maggiori somme asseritamente pagate e di liquidazione delle migliorie apportate all’immobile, è inammissibile.

Esso infatti non si confronta con – e non censura – le rationes decidendi con cui la sentenza impugnata ha rilevato l’inammissibilità del motivo di appello riguardante le migliorie (già ritenuta dal tribunale generica e non provata) per mancata impugnazione dell’ulteriore ratio concernente il contrasto della pretesa con quanto pattuito dalle parti nell’art. 11 del contratto.

Con riferimento all’altra domanda di SAT, la sentenza ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse poiché, da un lato, “la società concedente non ha svolto alcuna domanda volta ad ottenere il pagamento dei canoni rimasti impagati” e, dall’altro, la SAT non ha impugnato in appello la qualificazione della clausola di irripetibilità dei canoni riscossi (operata dal tribunale) come “penale” né l’affermazione secondo cui l’originaria convenuta non aveva proposto domanda di riduzione della stessa (ritenuta comunque inammissibile).

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5719/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ANCONA n. 716/2020 depositata il16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Ancona ha dichiarato risolto ipso iure, ex artt. 21 del contratto e 1456 c.c., il contratto di leasing concluso, in data 1 aprile 2020, con la SAT di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto immobili, stante la morosità della SAT nel pagamento dei canoni mensili a decorrere da quello con scadenza il 1.8.2012, e l’ha condannata a rilasciarlo; ha rigettato – per quanto ancora interessa – l’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Lanciano e le domande riconvenzionali proposte da SAT per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a restituire le somme “indebitamente ritenute” per “eccessivo vantaggio per la società concedente” e a pagare le “maggiori somme dovute… per le migliorie apportate all’immobile”. L’appello di SAT è stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16 luglio 2020, avverso la quale la SAT ha proposto ricorso per cassazione, resistito da REV [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona della sua mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.p.c., in ordine al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, in favore del Tribunale di Lanciano, è infondato. La questione se la domanda proposta dall’originaria attrice avesse dato origine ad una causa relativa a diritti reali (soggetta per la competenza territoriale, come sostenuto dalla ricorrente, alla disciplina dell’art. 21 c.p.c.) o a diritti personali (ex art. 20 c.p.c.), è stata correttamente risolta dalla Corte nella sentenza impugnata nel senso della natura personale dell’azione. Ed infatti, per attribuire natura reale ad un’azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, di cui si chieda la riconsegna o la restituzione, ma occorre aver riguardo anche alla causa petendi sui cui la domanda è fondata, con la conseguenza che la causa ha natura personale quando, a fondamento della stessa, sia dedotto anziché un diritto reale un diverso rapporto. In particolare, “non sono cause relative a diritti reali su immobili quelle che traggono origine da una domanda con cui è chiesta la condanna a consegnare un immobile o a restituirlo e che trovano il loro presupposto in un’obbligazione di consegna o restituzione, in adempimento del contratto intervenuto tra le parti o come conseguenza di una decisione, effetto della quale sia il venir meno del diritto del convenuto di possedere o detenere l’immobile” (Cass.n. 18554/2007). Il principio è aderente alla fattispecie in esame, in cui l’originaria società attrice aveva chiesto il rilascio del bene in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice. Il secondo motivo, con cui è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., in ordine al rigetto delle domande riconvenzionali di SAT di accertamento delle maggiori somme asseritamente pagate e di liquidazione delle migliorie apportate all’immobile, è inammissibile. Esso infatti non si confronta con – e non censura – le rationes decidendi con cui la sentenza impugnata ha rilevato l’inammissibilità del motivo di appello riguardante le migliorie (già ritenuta dal tribunale generica e non provata) per mancata impugnazione dell’ulteriore ratio concernente il contrasto della pretesa con quanto pattuito dalle parti nell’art. 11 del contratto. Con riferimento all’altra domanda di SAT, la sentenza ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse poiché, da un lato, “la società concedente non ha svolto alcuna domanda volta ad ottenere il pagamento dei canoni rimasti impagati” e, dall’altro, la SAT non ha impugnato in appello la qualificazione della clausola di irripetibilità dei canoni riscossi (operata dal tribunale) come “penale” né l’affermazione secondo cui l’originaria convenuta non aveva proposto domanda di riduzione della stessa (ritenuta comunque inammissibile). In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove
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