CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 12078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28870/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] L imted , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Aurora n. 43 , presso l o studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – Oggetto: registrazione marchio AC-28/04/2023 r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy , già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] D.L.G.C. – [OSCURATO:PERSONA] e Marchi , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza n. 18/ 20 della Co mmissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi , depositata in data 23 luglio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], società registrata in [OSCURATO:PERSONA], ha propo sto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi ha respinto il ricorso presentato avverso la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi presso l’ odierno Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], di rigetto della domanda di registrazione del marchio tridimensionale a forma di orologio numero 302018000023601 inclusivo dell'elemento verbale“Klasse 14” atto a contrassegnare i prodotti di “orologeria apparecchi e strumenti cronometrici accessori per orologi parti di orologi in genere parti e accessori per strumenti cronometrici parti gli accessori per r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] strumenti l'orologeria” di cui alla classe 14 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. 2. L ' U fficio aveva respin to la richiesta di registrazione sul presupposto che il marchio in questione fosse non solo inidoneo a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altra impresa, ma anche perché privo di elementi di novità e di differenziazione rispetto alle forme standardizzate di prodotti della stessa categoria; nella medesima occasione,il Ministero assegnava all'odierna ricorrente termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione per presentare controdeduzioni, al cui esito l'Ufficio confermava il provvedimento di rifiuto di registrazione ritenendo che l'inserimento di parole o loghi sul quadrante, quali il marchio dell'orologio o altre caratteristiche dello stesso, era prassi assai comune a tutti i produttori di orologi e, come tale , non poteva avere assolutamente carattere distintivo del marchio in esame. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorsi contro i provvedimenti dell' [OSCURATO:PERSONA] , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto in fondata la censura con cui l'odierna ricorrente riteneva che il proprio marchio presentasse elementi di particolarità e di differenziazione rispetto alle forme standardizzate di prodotti appartenenti alla medesima specie. Ha premesso la Commissione che l'articolo 7 del C odice della proprietà industriale ammette che un segno consistente nella forma del prodotto o di un suo confezionamento possa essere registrato solo allorquando esso consenta al consumatore medio, operante nel mercato di riferimento, di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e sempre che esso sia suscettibile di essere rappresentato nei pubblici registri, al fine di consentire ai soggetti interessati di individuare l'oggetto della protezione accordata al momento della registrazione; al contempo, r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'articolo 9 del predetto C odice esclude dall'ambito della registrazione come marchio i segni destinati a rappresentare la forma del prodotto o altra sua caratteristica, che s iano impost i esclusivamente dalla natura stessa del prodotto medesimo e attribuiscano valore sostanziale al medesimo, oppure siano necessari per conseguire un determinato risultato tecnico. Con tali premesse, la Commissione ha rilevato che con l'espressione forma imposta dalla natura del prodotto e forma necessaria per conseguire un determinato risultato tecnico si allude a qualsiasi forma che presenti un rilievo causale ai fini del conseguimento del risultato a cui mira il prodotto, sicché deve escludersi la registrazione di un segno costituito dalla forma di un prodotto dipendente dal risultato tecnico prefissato, anche ove il risultato medesimo possa poi in concreto essere raggiunto attraverso l'impiego di ulteriori forme e di altrettanti processi di fabbricazione; di talché, nel caso in esame , a parere della Commissione, tanto il quadrante dell'orologio quanto le sue lancette rappresentano elementi funzionali, essendo chiaramente diretti al perseguimento del risultato tecnico prefissato, in quanto inerenti alla modalità di funzionamento del prodotto e, come tale , sono inidonei ad assumere autonoma portata individualizzante , a tal fine risultando ininfluente anche l'eventuale disponibilità di ulteriori forme liberamente utilizzabili. Da tanto derivava che gli elementi di forma del marchio oggetto di causa, segnatamente la sua forma tridimensionale, non avevanoportata individualizzante e i suoi elementi principali, come la cassa e le lancette , erano evidentemente funzionali all'ottenimento del risultato tecnico, dovendo infine evidenziarsi che il consumatore medio generalmente non ricollega la forma del prodotto a una r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinata fonte imprenditoriale,tanto più ove tale forma non si discosti nettamente da quelli di prodotti appartenenti alla medesima specie, di talché a tale forma non possa che essere assegnato dal consumatore medio un carattere meramente descrittivo,con conseguente negazione di ogni capacità distintiva. 3. Il controricorrente si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità della procura alle liti del ricorrente e, nel merito, argomentando l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto. 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta : a. Primo motivo: « V iolazione e d errata applicazione degli articoli 7 e 13 CPI ex art. 360 n . 3 ) cpc » , deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui ha negato capacità distintiva al marchio oggetto di causa, atteso che la forma intera di un prodotto può essere ritenuta dotata di capacità distintiva laddove essa risulti distinguibile anche per pochi dettagli dalla forma di altri prodotti della stessa specie presenti sul mercato e i dettagli della suddetta forma siano percepibili anche ad uno sguardo non attento dal consumatore medio e la forma in sé considerata, paragonata ad altre presenti sul mercato , risulti arbitraria e di fantasia: tutti elementi che , a giudizio della ricorrente , sussistono con riferimento alla forma in questione, costituita da un orologio che si caratterizza per forma concava, per lancette spezzate tali da costituire una forma arbitraria e dall’evocazione di una forma a rondine stilizzata,considerabile forma di fantasia, del tutto distinta dalla forma tipica dell'orologio in sé considerato.r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b. Secondo motivo: « V iolazione ed errata applicazione dell’art. 9CPI ex art. 360 n . 3 ) cpc », deducendo l’erroneità dell a decisione nella parte in cui ha ritenuto il marchio per cui è causa come marchio di mera forma, atteso che sarebbe del tutto evidente che la forma rivendicata non assolve ad alcun risultato di natura tecnica. Né la C ommissione avrebbe spiegato quale risultato tecnico la forma in questione avrebbe consentito di ottenere, atteso che non sarebbe assolutamente tipica degli orologi la presenza di una cassa con tronco conico , con lancette spezzate che creano un angolo di 140 gradi, seguendo la linea della cassa, essendovi molteplici possibilità tecniche di realizzazione di un quadrante di un orologio ; sotto diverso profilo, sarebbe erronea anche l'affermazione della C ommissione secondo la quale il valore estetico di una forma impedirebbe in assoluto la registrabilità della stessa come marchio , essendo invece sufficiente che es sa assolva alla funzione distintiva di talché, nel caso di specie , la forma dell'orologio di c ui alla domanda avrebbe caratteristiche tali da rendere il creato dotato di caratteristiche di innovatività e di distintività idonee a determinare l'accoglimento della domanda, come dimostrerebbe la circostanza che il marchio oggetto di causa è stato ritenuto valido dallaEUIPO in data 19 luglio 2017 . 2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di nullità della procura alle liti della ricorrente, sollevata dal controricorrente. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, in fattispecie avente a oggetto il conferimento di procura da parte di società straniera, (Sentenza n. 31963 del 05/11/2021), che per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo.Nella specie, l’eccezione si palesa del tutto generica, a fronte della puntuale indicazione dell’atto notarile di conferimento, citato nel ricorso, nel quale il conferente è espressamente qualificato come “legale rappresentante” della società, ciò che fa presumere, in assenza come detto di specifica contestazione, che tale qualità corrisponda al modello legale della società in concreto rappresentata. 3. Nel merito, i l ricorso non può trovare accoglimento, i n quanto inammissibile. 4. E ntrambi i motivi, nonostante siano formulati ai sensi dell'art. 360 , primo comma , n . 3 ) cod. proc. civ. , non contestano affatto né l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie, né l'applicazione che la C ommissione ha fatto in relazione all'interpretazione del dato normativo di riferimento. Ciò che entrambi i motivi, in effetti, contengono è una diversa valutazione,rispetto a quella espressa prima dall’UIBM e poi dalla Commissione ricorsi, de i presupposti in fatto per la registrabilità del marchio oggetto di lite. Tanto determina l'inammissibilità dei motivi perché,nella sostanza, e s si mirano a indurre questa Corte a una non consentita rivalutazione dei fatti di causa e del merito della controversia (come fatto palese dalla circostanza che entrambe le doglianze finiscono per presupporre l'esame della forma del marchio oggetto di causa in relazione alla sua capacità distintiva rispetto alla generalità degli altri prodotti appartenenti alla medesima classe). C iò che non solo non è , in linea generale , consentito a questa Corte di legittimità, ma che resta affidato al r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diverso profilo di valutazione della correttezza della motivazione, nella specie non evocato dalla ricorrente, e comunque in ogni caso esperibile da questa Corte nei limitati casi in cui vi sia stata da parte del giudicante un'omissione dell'esame di un fatto storico naturalistico oggetto di contraddittorio tra le parti e decisivo ai fini del giudizio secondo la giurisprudenza consolidata successiva a Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. Da ultimo, va rilevato che la questione dell'avvenuta registrazione del medesimo marchio da parte dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la [OSCURATO:PERSONA]) e da altre giurisdizioni estere non può essere esaminata in quanto del tutto nuova, posto che la sentenza impugnata non ne fa cenno alcuno e il motivo di ricorso, in violazione dei criteri di specificità previsti dal combinato disposto degli artt.366, primo comma , n . 6 ) e 369 , secondo comma , n. 4 ) cod. proc. civ.non indica come, dove e quando nel corso della fase processuale di merito la relativa circostanza sia stata dedotta in giudizio. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00,oltre le spese prenotate a debito.r.g. n. 28870/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore impor