CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10246/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Firenze, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende gusta procura speciale allegata al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Firenze, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso il DECRETO reso dal [OSCURATO:PERSONA] allesito del giudizio n. 69-1/2024 e pubblicato il giorno 11/04/2025 . Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con domanda tempestivamente trasmessa al curatore, [OSCURATO:SOCIETA]. (dora in avanti, anche, breviter, L.T.S.) chiese lammissione al passivo della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito chirografario di 922.593,20 al lordo delli.v.a. (pari ad 756.223,87 al netto delli.v.a.), a titolo di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla società ancora in bonis in esecuzione di un contratto di sublocazione nullo. Il giudice delegato, su conforme proposta del curatore, respinse integralmente la domanda, ritenendo infondata la pretesa restitutoria. Analogo esito negativo ebbe anche lopposizione promossa da L.T.S. avverso quella decisione, rigettata dalladito Tribunale di Firenze con decreto datato 14 marzo 2025 e pubblicato il successivo 11 aprile 2025, pronunciato nel contraddittorio con la Curatela della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto qui di interesse, quel tribunale ritenne: i) non provato il rapporto di sublocazione tra le parti, sul rilievo che la «L.T.S ha prodotto unicamente una serie di fatture e bonifici bancari a mezzo dei quali vorrebbe dimostrare lavvenuto pagamento, in via diretta o per compensazione, delle somme delle quali chiede la restituzione , e si è limitata ad affermare che le dazioni in questione sarebbero da imputare ai canoni e agli oneri accessori del suddetto contratto di sublocazione nullo»; ii) che, in virtù della contestazione effettuata dalla Curatela circa la qualificazione del contratto come sublocazione, sarebbe spettato allopponente lonere di dimostrare la correttezza di tale qualificazione in assenza di documentazione contrattuale poiché, in tema di ripetizione di indebito, spetta a chi deduca di aver corrisposto somme in esecuzione di un contratto nullo dimostrare la sussistenza dellinvalidità contrattuale assoluta invocata. Lopponente, quindi, a giudizio del tribunale, non solo non aveva fornito la prova che «le modalità di svolgimento del rapporto fossero corrispondenti alla fattispecie delineata Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 dagli artt. 1571 e ss. c.c. , ma nemmeno ha allegato alcunché in proposito» ed anzi aveva fornito elementi probatori che, a seguito di analitica indagine delle prove offerte, inducevano a valutare il rapporto intercorso tra la parti come riconducibile ad un rapporto di deposito «o altri contratti assimilabili, nel momento in cui limmobile viene a costituire nientaltro che uno degli hub nei quali i diversi operatori economici possono far transitare o ricoverare mezzi e attrezzatura» come nel contratto atipico di self storage. In conclusione, dunque, non era stata «provata la sussistenza di un contratto qualificabile come sublocazione e nullo per difetto di registrazione» e, quindi, mancante di «uno dei presupposti indefettibili per lintegrazione dellindebito oggettivo di cui all art. 2033 c.c. , vale a dire la non debenza delle attribuzioni patrimoniali compiute, e, per conseguenza, impregiudicata la questione delleffettiva corresponsione delle somme». Per la cassazione di questo decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso, affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, la Curatela della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] data 29 settembre 2025, il Presidente ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. , come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 . Con istanza del 24/27 ottobre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la decisione del proprio ricorso. Nellimminenza dellodierna adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis . 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1 . I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e/o falsa applicazione artt. 1322 , 1571 e ss., 1766 e ss. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. ). Errata qualificazione del contratto di sublocazione in contratto di deposito e/o atipico di self storage e/o alternativamente, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: lobbligo di custodia a carico di Log in s.r.l. delle merci o cose di [OSCURATO:SOCIETA]. elemento essenziale del Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 contratto di deposito e/o del contratto atipico di self storage ( art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. )»; II) «Violazione e/o falsa applicazione artt. 1323 , 1325 , 1346 e 1418 c.c. Nullità del contratto di sublocazione e/o del contratto di deposito e/o del contratto atipico di self storage e/o di altro contratto per indeterminatezza delloggetto», in quanto, indipendentemente dalla qualificazione del contratto, questo sarebbe stato comunque affetto da nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delloggetto. 2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: i) il primo motivo di ricorso, che lamenta in unico mezzo violazioni ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. , per come configurato, «risulta inammissibile sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità per cui, in tema di ricorso per Cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall' art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. , non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall' art. 360 c.p.c. , per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (ex multis, Sez. L - , Ordinanza n. 3397 del 06/02/2024 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018 )»; ii) anche il secondo motivo di ricorso «risulta inammissibile in quanto il ricorrente, sotto lapparente deduzione di vizio di violazione di legge, richiede in realtà una rivalutazione nel merito del rapporto intercorso tra le parti, contestandone la qualificazione assegnata dal Giudice di merito, come noto preclusa in sede di legittimità, avendo il Tribunale adeguatamente motivato le ragioni che lo hanno indotto ad una determinata qualificazione del rapporto intercorso tra Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 le parti e puntualmente indicato loggetto del contratto medesimo. Infine, va richiamata la ferma giurisprudenza di questa Corte che reputa inammissibili motivi di ricorso che, come quelli in esame, si traducano nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata (e plurimis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025 ; Sez. L -, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024 ; Sez. 3 - , Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018 ) e con i quali il ricorrente, denunciando il vizio di cui all art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, anch'essa notoriamente preclusa in sede di legittimità ( Cass., Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 ; Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 ). [
]». 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, perché assolutamente coerenti anche con la giurisprudenza di legittimità successiva a quella indicata nella menzionata proposta. 3.1. Invero, quanto al primo motivo, giova ricordare che, come ancora ribadito da Cass. nn. 31773 , 26525 , 8671 , 3284 e 2115 del 2025 ; nonché da Cass. nn. 33778 , 26383 e 4979 del 2024 , la prospettazione, generica e cumulativa, di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando) contrasta con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure. In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall' articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. , non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 8671 del 2025 ; Cass. nn. 26383 e 4979 del 2024 ; Cass. nn. Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 35782 , 30878 e 27505 del 2023 ; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018 ). È sicuramente vero, peraltro, che, «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall' art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c. , può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr., in termini, Cass. n. 39169 del 2021 . In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015 ; Cass. n. 7009 del 2017 ; Cass. n. 26790 del 2018 ). Proprio muovendo, allora, da questultimo aspetto, sul quale la ricorrente ha insistito nella sua memoria ex art. 380-bis .1 datata 3 aprile 2026, è doveroso ricordare che costituisce orientamento ampiamente consolidato quello per cui il vizio di cui all' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 6512 del 2026 ; Cass. nn. 34210 , 12034 e 1497 del 2025 ; Cass. nn. 27328 , 19423 , 16448 e 5436 del 2024 ; Cass. n. 1015 del 2023 ; Cass. nn. 5490 , 3246 e 596 del 2022 ; Cass. nn. 40495 , 28462 , 25343 , 4226 e 395 del 2021 ; Cass. nn. 27909 e 4343 del 2020 ; Cass. n. 27686 del 2018 ). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022 , Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022 ) ha chiarito, tra laltro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006 ; Cass. n. 195 del 2016 ; Cass. n. 26110 del 2015 ; Cass. n. 8315 del 2013 ; Cass. n. 16698 del 2010 ; Cass. n. 7394 del 2010 ); c) le doglianze norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017 ; Cass. n. 26110 del 2015 ); d) il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell' art. 366, n. 4, cod. proc. civ. , non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del 2026 ; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025 ; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024 ; Cass. nn. 13408 , 10033 e 9014 del 2023 ; Cass. n. 31071 del 2022 ; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021 ; Cass. n. 16700 del 2020 . Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020 , a tenore della quale, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall' art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. , impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all' art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa). A sua volta, l art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012 , e qui applicabile ratione temporis risultando impugnato un decreto decisorio reso l11 aprile 2025) riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34210 e 8671 del 2025 ; Cass. nn. 26379 , 19417 , 14677 , 9807 e 6127 del 2024 ; Cass. nn. 28390 , 27505 , 4528 e 2413 del 2023 ; Cass. n. 31999 del 2022 ; Cass., SU, n. 23650 del 2022 ; Cass. nn. 9351 , 2195 e 595 del 2022 ). secondo le rispettive modalità fin qui descritte, dei due vizi di violazione di legge e motivazionale prospettati contestualmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non si rinviene nel primo motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza e secondo le modalità di redazione richiamate, rispettivamente, per ognuno di questi, dai principi giurisprudenziali testé riportati, le doglianze riconducibili a ciascuno di essi, come se fossero articolate, appunto, in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. Né a tanto può porre rimedio il contenuto di una memoria ex art. 380- bis . 1 cod. proc. civ. , esclusivamente destinata ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove (cfr., e multis, anche nelle Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024 ; Cass. n. 17893 del 2020 ; Cass. n. 24007 del 2017 ; Cass. n. 26332 del 2016 ; Cass., SU, n. 11097 del 2006 ), ed alla quale, pertanto, certamente non può attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di ricorso. In definitiva, lungi dal superare la carenza probatoria evidenziata nel decreto impugnato (quanto alla concreta tipologia di rapporto dedotto dalla ricorrente ed alla su asserita nullità), la censura complessivamente argomentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si risolve, sostanzialmente, in una contrapposizione della propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella, motivata e coerente, operata dal giudice di merito, così mostrando di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006 , nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019 ; Cass. nn. 1822 , 2195 , 3250 , 5490 , 9352 , 13408 , 5237 , 21424 , 30435 , 35041 e 35870 del 2022 ; Cass. nn. 1015 , 7993 , 11299 , 13787 , 14595 , 17578 , 27522 , 30878 e 35782 del 2023 ; Cass. nn. 4582 , 4979 , 5043 , 6257 , 9429 , 10712 , 16118 , 19423 , 27328 e 35006 del 2024 ; Cass. n. 1166 , 8671 , 20895 e 34216 del 2025 ; Cass. n. 6512 del 2026 ). Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022 , Cass. nn. 8671 , 20895 , 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n. 6512 del 2026 , «Il compito di questa Corte, [
], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito ( Cass. n. 3267 del 2008 ), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio ( Cass. n. 12052 del 2007 ), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4 , e 360 comma 1, n. 4, c.p.c. , se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014 ), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile ( Cass. n. 11176 del 2017 , in motiv.)». 3.2. Circa il secondo, invece, è sufficiente ricordare che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 6512 del 2026 e Cass. n. 8671 del 2025 , il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato. Nulla in tal senso si rinviene, invece, nel motivo in esame) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009 , Cass. n. 2465 del 2015 , Cass. n. 10891 del 2016 ; Cass. n. 7963 del 2018 ; Cass. n. 9461 del 2021 ; Cass. nn. 30878 , 13408 e 7978 del 2023 ; Cass. nn. 2607 , 10786 , 13621 e 18079 del 2024 ). In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021 ; Cass. n. 2465 del 2015 ; Cass. n. 10891 del 2016 ). Nella specie, peraltro, non vi è chi non veda che, ancor prima di stabilire se un contratto sia, o meno, nullo per indeterminatezza delloggetto, è necessario individuarne la concreta tipologia, qui rimasta, invece, sfornita di qualsivoglia adeguata dimostrazione da parte dellodierna ricorrente, gravata del corrispondente onere in relazione alla domanda di ammissione al passivo come dalla stessa formulata. Resta solo da aggiungere che, giusta quanto recentemente sancito da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219 , «dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla, limpegno di aggiungere altro a sostegno della già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228 ), colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa allintroduzione dell art. 380-bis c.p.c. » (cfr. in senso conforme, le ancora più recenti Cass. nn. 5616 e 7852 del 2026 ). 4. In conclusione, quindi, lodierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico, le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, disponendosene il pagamento in favore dello Stato, giusta l art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 , stante la carenza di fondi attestata dal giudice delegato della procedura controricorrente ex art. 144 del medesimo d.P.R. 4.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ), va disposta la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a norma dell art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 improcedibili o manifestamente infondati, l' art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022 ) che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023 ; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024 ). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva tenuta del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare linammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023 ), la ricorrente suddetta, va condannato, nei confronti della costituitasi controricorrente (cfr. Cass. n. 6663 del 2026 , secondo cui «La condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. va disposta [
] a favore della procedura controricorrente, trattandosi di somme che esorbitano dalle spese processuali in senso stretto. [
]. Si tratta dunque di una somma che si aggiunge alla condanna alle spese [
] e che va attribuita, a titolo riparatorio, direttamente alla parte vittoriosa, nel cui interesse è concepita [
]), al pagamento della somma equitativamente determinata di 10.000,00, oltre che al pagamento dellulteriore importo di 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014 ; Cass., S.U., n. 24245 del 2015 ; Cass., S.U., n. 15279 del 2017 ) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 , se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del Numero registro generale 11593/2025 Numero sezionale 1740/2026 Numero di raccolta generale 10246/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che liquida in 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in 200,00, ed agli accessori di legge, disponendosene il pagamento in favore dello [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di 10.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di un ulteriore importo di 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dellulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA]