CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE\ dato avviso alle parti; 1. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo a), 648 cod. pen. (capo b), 697 cod. pen. (capo c), 2 e 7 legge n. 895 del 1975 (capo d). 2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129, 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. In particolare, il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto l'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oggetto delle doglianze articolate con l'odierno ricorso. 4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] icha chi t kkAA DEPOS!TATO