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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25485/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è indeducibile poiché riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generico se non addirittura apparente in quanto non in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d'appello (si veda, in particolare, pag. 4 sull'identificazione dell'imputato come autore del fatto da parte dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], che ha assistito all'intera escalation violenta da parte dell'imputato a cominciare dal primo pomeriggio del 6 settembre 2018; osservato che gli ulteriori due motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio, appaiono fondati sull'erronea lettura (e conseguente incomprensione) della sentenza d'appello la quale conferma il giudizio di equivalenza, pur concedendo un'ulteriore circostanza attenuante (ostando alla prevalenza il dettato dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.) ma procedendo alla riduzione della pena base. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è indeducibile poiché riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata e, perciò, generico se non addirittura apparente in quanto non in grado di costituire una effettiva critica di legittimità della decisione d'appello (si veda, in particolare, pag. 4 sull'identificazione dell'imputato come autore del fatto da parte dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], che ha assistito all'intera escalation violenta da parte dell'imputato a cominciare dal primo pomeriggio del 6 settembre 2018; osservato che gli ulteriori due motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio, appaiono fondati sull'erronea lettura (e conseguente incomprensione) della sentenza d'appello la quale conferma il giudizio di equivalenza, pur concedendo un'ulteriore circostanza attenuante (ostando alla prevalenza il dettato dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.) ma procedendo alla riduzione della pena base. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C nsigliere
Sentenza Cassazione n. 25485/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris