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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00059/2026

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l giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, disponeva l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per il reato di truffa, rigettando l’opposizione dalla stessa proposta avverso la suddetta richiesta.

2. Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza di divorzio, posta a fondamento del contestato reato, è stato erroneamente escluso dal G.i.p. determinando così la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

Detto contrasto, denunciato nell’opposizione, avrebbe dovuto indurre il Giudice a disporre l’archiviazione per mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di truffa.

3. Con la requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito.

5. Dal disposto dell’art. 411, comma 1-bis, prima parte, cod. proc. pen. («Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta») si evince l’interesse per l’indagato a impugnare una pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto, volta a ottenere un epilogo più favorevole.

Tale provvedimento, infatti, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, cosicché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa a seguito dell’opposizione della persona sottoposta a indagini, pur non avendo forma di sentenza, è ricorribile per cassazione «per violazione di legge» ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Masiello, Rv. 287782 – 01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284139 – 01; Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Terzo, Rv. 279380 – 01). 6.Nel caso di specie la ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica del motivo il vizio motivazionale in modo promiscuo, peraltro in contrasto con il principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), ha censurato il provvedimento impugnato, con le argomentazioni a sostegno della doglianza, “sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione”, che con tutta evidenza non risulta mancante, cosicché non è configurabile una violazione di legge, avuto riguardo a quando disposto dall’art. 125 del codice di rito.

Il G.i.p., infatti, ha espressamente escluso una contraddizione fra dispositivo e motivazione nella sentenza di divorzio, peraltro con argomentazione per nulla illogica: il dispositivo della sentenza ha rinviato “alla parte motiva” anche in ordine alla spettanza dell’“assegno unico e attuazione degli obblighi assunti in sede di separazione” e nella motivazione è chiaramente esclusa la sussistenza dei “presupposti di legge per l’autoritativa attribuzione alla sola ricorrente” [OSCURATO:PERSONA]. 7.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, disponeva l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per il reato di truffa, rigettando l’opposizione dalla stessa proposta avverso la suddetta richiesta. 2. Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza di divorzio, posta a fondamento del contestato reato, è stato erroneamente escluso dal G.i.p. determinando così la manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Detto contrasto, denunciato nell’opposizione, avrebbe dovuto indurre il Giudice a disporre l’archiviazione per mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di truffa. 3. Con la requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. 5. Dal disposto dell’art. 411, comma 1-bis, prima parte, cod. proc. pen. («Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta») si evince l’interesse per l’indagato a impugnare una pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto, volta a ottenere un epilogo più favorevole. Tale provvedimento, infatti, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, cosicché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa a seguito dell’opposizione della persona sottoposta a indagini, pur non avendo forma di sentenza, è ricorribile per cassazione «per violazione di legge» ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Masiello, Rv. 287782 – 01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284139 – 01; Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Terzo, Rv. 279380 – 01). 6.Nel caso di specie la ricorrente, pur avendo indicato nella rubrica del motivo il vizio motivazionale in modo promiscuo, peraltro in contrasto con il principio affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), ha censurato il provvedimento impugnato, con le argomentazioni a sostegno della doglianza, “sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione”, che con tutta evidenza non risulta mancante, cosicché non è configurabile una violazione di legge, avuto riguardo a quando disposto dall’art. 125 del codice di rito. Il G.i.p., infatti, ha espressamente escluso una contraddizione fra dispositivo e motivazione nella sentenza di divorzio, peraltro con argomentazione per nulla illogica: il dispositivo della sentenza ha rinviato “alla parte motiva” anche in ordine alla spettanza dell’“assegno unico e attuazione degli obblighi assunti in sede di separazione” e nella motivazione è chiaramente esclusa la sussistenza dei “presupposti di legge per l’autoritativa attribuzione alla sola ricorrente” [OSCURATO:PERSONA]. 7.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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