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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 35814/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAttatzczizoz udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, procedendo ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che, per conforme giurisprudenza, il provvedimento con il quale il giudice procedente respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418); che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. è, invece, impugnabile mediante proposizione di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte (con dichiarazione, va incidentalmente notato, corredata da motivi) quale ricorso per cassazione non ne determina, quindi, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al competente Tribunale, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo; P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen..

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAttatzczizoz udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, procedendo ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che, per conforme giurisprudenza, il provvedimento con il quale il giudice procedente respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418); che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. è, invece, impugnabile mediante proposizione di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte (con dichiarazione, va incidentalmente notato, corredata da motivi) quale ricorso per cassazione non ne determina, quindi, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al competente Tribunale, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo; P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. Così de
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