CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MADI Abdeslam ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha confermato la decisione del Tribunale di Trento che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di due episodi di furto consumato e di furto tentato presso di due centri di stoccaggio di rifiuti in provincia di Trento con effrazione delle recinzioni e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose non risultando provato che il ricorrente fosse stato l'autore dell'effrazione, nonché in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di particolare tenuità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto in fatto, aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dalla situazione di flagranza in relazione al reato di tentato furto e alla logica ricostruzione degli spostamenti dell'imputato che aveva depredato un altro centro di raccolta di rifiuti e portava nel furgone refurtiva del tutto compati- bile con quella sottratta presso la discarica di Roverè della Luna, di cui era stata accertata l'effrazione dell'ingresso in epoca del tutto compatibile con l'azione predatoria del prevenuto. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giuri- sprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie l'effrazione del lu- notto) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve pren- dersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) e pertanto a nulla rileva la circostanza che i beni siano stati recuperati. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha valorizzato, in conformità alla giurisprudenza del S.C., la circostanza che la speciale tenuità doveva essere esclusa anche in ragione delle spese necessarie a sostituire la serra- tura dell'ingresso al locale in una prospettiva di una valutazione complessiva e globale del pregiudizio arrecato (sez.2, n.50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.271695). Il giudice distrettuale ha poi escluso il beneficio delle circostanze atte- nuanti generiche con logico costrutto argomentativo in ragione dell'assenza di profili di meritevolezza, tenuto conto della gravità della condotta, della reiterazione della stessa in un unico contesto e della presenza di precedenti penali specifici. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giu- risprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, con- vertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). All'uopo il giudice di secondo grado ha evidenziato la gravità e la reiterazione della condotta illecita e i precedenti penali del reo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il