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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0083 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , A differenza dei due collaboratori scientifici dell'Euratom sui casi dei quali ho appena presentato le mie conclusioni, il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato integrato, con decisione notificatagli il 25 aprile 1963, in qualità di «funzionario scientifico» al grado A/5, primo scatto, con anzianità in detto scatto dal 1 o aprile 1961.

Ritenendo l'inquadramento erroneo, il 17 maggio 1963 egli ha proposto reclamo chiedendo di essere collocato al grado A/3 o, in subordine, al grado A/4.

Un incidente col direttore generale della Ricerca, avvenuto il 25 aprile 1963, ha dato luogo ad un altro suo reclamo, proposto il 28 aprile 1963.

Non avendo ricevuto risposta in alcuno dei due casi, il 1 o agosto ha introdotto il ricorso 83-63.

Prima di venire alle sue conclusioni ed agli argomenti da lui svolti, ricorderò che il [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1929, si è diplomato in scienze fisiche presso l'Università di Monaco con la qualifica «ottimo» e dottore in scienze naturali presso la stessa Università «summa cum laude».

Egli lavora presso il centro atomico di Karlsruhe.

Su proposta del dott. [OSCURATO:PERSONA], che l'ha conosciuto e che ritiene ch'egli possieda esperienza nel campo della decontaminazione (cioè del trattamento delle scorie e degli effluenti radioattivi) e della chimica calda (chimica delle materie radioattive), la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. lo assume ad Ispra con effetto dal 1 o aprile 1961.

La lettera d'assunzione non precisa le sue attribuzioni e gli assegna, in conformità alle proposte del direttore del Centro, una rimunerazione corrispondente allo scatto iniziale del grado A/5 della tabella degli stipendi C.E.C.A.

Quanto alle sue mansioni ed alla sua posizione, esse dipendono necessariamente dalla struttura d'Ispra e dall'orientamento dell'attività di questo Centro, che in quel momento sono ancora allo stato fluido, a causa dello stadio iniziale in cui ancora ci si trova.

Se, sul posto, la direzione e i vari servizi possono avere delle idee a proposito di detto orientamento, in ultima analisi la decisione spetta alla [OSCURATO:PERSONA], competente a norma del Trattato a determinare l'organizzazione ed il modo di funzionare dei suoi servizi.

Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] è in un primo momento incaricato di studi sul reprocessing, tecnica che si può definire come il complesso di operazioni che consentono di eliminare i prodotti di fissione e di recuperare le materie fissili riutilizzabili di un elemento combustibile già contenuto in una pila o in un reattore.

Pare di comprendere che si avessero allora sul posto, per quanto riguarda la costruzione di «laboratori caldi», dei progetti piuttosto ambiziosi che le autorità superiori, vincolate da una politica generale e da esigenze di bilancio, non hanno sempre ratificato.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], quando ha deposto dinanzi a voi, l'ha ammesso e, al tempo stesso, deplorato.

Nelle sue mansioni, il [OSCURATO:PERSONA] ha un numero limitato di collaboratori; tuttavia gli vengono assegnati dei crediti per 70.000 u.c. destinati all'acquisto dell'attrezzatura di base per un laboratorio di reprocessing.

In occasione del rapporto sul periodo di prova, compilato questa volta entro il termine, egli viene, in conformità alle proposte del direttore del Centro, confermato puramente e semplicemente nel suo inquadramento iniziale.

Nel 1962, però, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene poco opportuno sviluppare il reprocessing a Ispra; in seguito alla riorganizzazione del settore chimica, decisa il 17 maggio 1962 di concerto fra il direttore generale della Ricerca e il direttore del Centro, al [OSCURATO:PERSONA] viene affidata la sezione «Decontaminazione e trattamento degli effluenti», divisa in due gruppi, con mansioni esecutive e, rispettivamente, di studio.

Nel corso dello stesso anno viene preparata l'integrazione; i giudizi espressi dai due alti funzionari che ho appena nominato inducono il ricorrente, che si considerava già oggetto di una discriminazione come pure dell'ostilità del direttore generale della Ricerca, a proporre, il 16 ottobre 1962, un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom; questa ritiene che la questione, quanto alle conseguenze da trarre dal rapporto, è di competenza della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione.

In conformità al parere di quest'ultima, il [OSCURATO:PERSONA] viene nominato in ruolo il 25 aprile 1963, in qualità di funzionario scientifico, di grado A /5, primo, scatto, con effetto dal 1 o gennaio 1962.

Il ricorso è diretto in primo luogo contro il rifiuto opposto al reclamo relativo all'inquadramento. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che i motivi ora dedotti riproducono quelli già proposti nel reclamo del 16 ottobre 1962, giunge alla conclusione che il ricorso è tardivo.

Le cose non stanno evidentemente così: qualunque sia stato l'esito delle sue proteste durante la procedura preparatoria, il [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto d'impugnare l'inquadramento entro il termine decorrente dalla notifica dell'inquadramento stesso.

Inoltre, solo l'11 luglio 1963 è stata adottata la descrizione degli impieghi-tipo, previsti dall'art. 5 e dall'allegato I B dello Statuto per i funzionari scientifici, descrizione in base alla quale doveva essere effettuato l'inquadramento. [OSCURATO:PERSONA] fa pero carico inoltre al direttore generale della Ricerca di avere, il 25 aprile 1963, durante una riunione di lavoro, rifiutato la mano ch'egli gli aveva teso e di, avergli voltato le spalle.

Egli si duole del pari presso la [OSCURATO:PERSONA] e impugna il rifiuto implicito di questa di offrirgli l'assistenza contemplata dall'art. 24 dello Statuto; egli ravvisa in questo comportamento un illecito che gli ha arrecato un danno risarcibile.

Egli critica infine l'incapacità della [OSCURATO:PERSONA] a porre rimedio alla disorganizzazione amministrativa e scientifica che deriverebbe dalla mancanza di coordinamento e dal disaccordo esistente fra la direzione generale della Ricerca e la direzione locale.

Questi sono i punti sui quali dovrete pronunziarvi.

I — [OSCURATO:PERSONA] si pone il problema? Due rilievi preliminari : 1) Quello che viene contestato è l'inquadramento cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto all'atto della nomina in ruolo al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

Ne deriva che tutte le considerazioni sulle proposte di promozione che hanno potuto esser fatte a suo favore nel 1963 o nel 1964, come pure sulle promozioni concesse ad altri funzionari scientifici durante detti anni, sono irrilevanti nella presente controversia. 2) È al 1 o gennaio 1962 che ci si deve porre per valutare i diritti del ricorrente.

L'art. 102 e la vostra giurisprudenza — in ispecie la sentenza Maudet — hanno posto i principi.

Il dipendente integrato ha diritto al grado e allo scatto del regime retributivo dello Statuto corrispondenti a quelli in precedenza ottenuti, implicitamente o espressamente.

Tuttavia, qualora venga mantenuto in un posto già esistente al quale, in considerazione delle mansioni ad esso relative, corrisponde secondo il nuovo Statuto un grado superiore a quello ottenuto in forza dell'art. 102, egli ha inoltre diritto a che la sua posizione venga regolarizzata. [OSCURATO:PERSONA] è stato collocato al grado A/5, primo scatto, al quale egli si trovava in precedenza in forza della lettera d'assunzione.

Per giudicare se l'inquadramento sia corretto ovvero inadeguato, si devono considerare le mansioni da lui effettivamente esercitate al momento dell'entrata in vigore dello Statuto (e ch'egli ha continuato ad esercitare) alla luce dell'allegato I B dello Statuto e della descrizione delle funzioni adottata l'11 luglio 1963.

Nella parte che qui c'interessa, la descrizione contiene, come impiego-tipo della carriera A/5-A/8 in cui è stato collocato il ricorrente, quello di «funzionario scientifico» il quale può essere capo di una sezione specializzata o di un gruppo, oppure incaricato di determinati compiti, quali la messa a punto di una nuova tecnica, lo studio di un progetto o di una parte importante di un progetto.

Il grado A/4 è quello del «funzionario scientifico principale», cioè del capo di un servizio scientifico di una divisione, di un dipartimento o di un Centro, ovvero del funzionario scientifico qualificato, incaricato dello studio di un argomento che richiede diverse tecniche o diverse discipline scientifiche.

Il grado A/3 — domandato in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] — è quello del «capo divisione» il quale dirige, alle dipendenze di un direttore o di un capo dipartimento, eventualmente alle immediate dipendenze di un Direttore generale, un'unità scientifica in un campo specializzato qual'è una divisione.

Si è fatta dell'ironia sul carattere arbitrario e sulla mancanza di precisione delle definizioni contenute nella descrizione; si deve tuttavia ammettere francamente che, nel campo delle attività scientifiche più che in qualunque altro, una volta che l'art. 5 e l'allegato I B avevano posto il principio, era difficile fare di meglio.

A vostra richiesta, l'Istituzione convenuta vi ha spiegato in che modo essa aveva proceduto alla costituzione iniziale dei gruppi di ricercatori, prima dell'entrata in vigore dello Statuto.

La miglior via per ottenere l'inquadramento più obiettivo possibile le è parsa quella consistente nel tener nel massimo conto i critèri della formazione universitaria, dell'esperienza professionale e dell'età, salvo correggere il risultato teorico onde evitare che a determinati dipendenti venisse diminuita la retribuzione: questo metodo non è condannabile a priori. [OSCURATO:PERSONA] risultato, il ricorrente è stato inquadrato all'inizio in A /5.

Sul livello del suo inquadramento iniziale voi avete sentito il direttore degli Affari generali dell'Euratom.

Egli vi ha detto che l'assunzione al grado A /5 a 31 anni, senza essere una cosa straordinaria, era tuttavia un grande segno di stima e che stava delineandosi sempre più chiaramente la tendenza ad assumere il personale scientifico ad un grado inferiore, salvo far loro percorrere più rapidamente i gradi della carriera.

Nulla consente quindi di affermare a priori che l'inquadramento non fosse corrispondente ai meriti del [OSCURATO:PERSONA].

Per dimostrare ch'egli dovrebbe trovarsi al grado A /3 (capo divisione) o almeno A /4 (funzionario scientifico principale), il ricorrente deduce vari argomenti.

Si tratta in primo luogo della promessa formale, che gli sarebbe stata fatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], d'incaricarlo della progettazione, organizzazione e direzione del servizio reprocessing, e più precisamente anzi di organizzare un istituto analogo a quello che aveva ideato e costituito a Karlsruhe.

Il ricorrente non ha affatto provato questa promessa, che d'altro lato non è menzionata nella lettera d'assunzione di cui egli ha dichiarato di accettare le condizioni.

Egli invoca del pari la circostanza che l'organigramma in vigore a quell'epoca distingueva, in ordine decrescente d'importanza, i dipartimenti, i servizi, le sezioni e i gruppi e che la qualità di capo del servizio reprocessing gli è stata riconosciuta nel 1962 nel rapporto d'integrazione. [OSCURATO:PERSONA] l'Istituzione ha rilevato, però, queste denominazioni hanno scarsa efficacia probatoria, sia perché non esisteva a quell'epoca una pianta organica adottata o accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì vi erano soltanto dei progetti elaborati in loco,.sia perché esse sono anteriori alla descrizione delle funzioni, adottata solo nel luglio 1963.

Il termine «servizio» indicava allora un campo d'attività, non un'unità gerarchica.

Per giudicare il valore molto relativo di dette denominazioni, è sufficiente ricordare che il dott. [OSCURATO:PERSONA], rispondendo il 1 o agosto 1962 a un reclamo del ricorrente, gli dichiara che il grado A /5 «corrisponde normalmente ad un posto di capo servizio o capo sezione.» Altri indizi forniti non sono affatto più probanti; si tratta della partecipazione al comitato locale dei programmi o al comitato del dipartimento dei materiali, i quali non avevano una struttura determinata e dai quali non è possibile trarre argomenti in alcun senso.

In realtà, per giudicare dell'esattezza dell'inquadramento si devono considerare di per sé le mansioni esercitate, ovvero confrontare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] con quella di altri dipendenti.

Sulla questione se le mansioni esercitate dal ricorrente prima della riorganizzazione del 17 maggio 1962, supponendo ch'egli abbia continuato ad esercitarle, implicavano un inquadramento più favorevole, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che nessuno contesterà avesse molta simpatia per il [OSCURATO:PERSONA], ha risposto in senso negativo, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur facendo delle riserve per il caso in cui al Centro fosse stato dato un diverso orientamento, non si è pronunciato in modo diverso.

Egli ha però aggiunto che determinati dipendenti di grado A/5 hanno presso altri stabilimenti delle responsabilità analoghe a quelle attuali del [OSCURATO:PERSONA].

Questi sarebbe stato cionondimeno oggetto di una discriminazione? Benché non se ne sia più trattato nella discussione orale, bisogna parlare di questa censura perché essa occupa ima parte rilevante dell'atto introduttivo.

Discriminazione in ragione della sua nazionalità, anzitutto, giacché fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale sarebbe stato convenuto che i ricercatori tedeschi assunti dall'Euratom non avrebbero ricevuto in alcun caso una rimunerazione superiore di oltre il 20 % a quella percepita nel loro impiego precedente. [OSCURATO:PERSONA] contesta in pieno questo assunto, e vi ha offerto di provarne l'infondatezza.

Voi non avete ritenuto opportuno di includere questo punto nell'istruttoria.

Discriminazione rispetto ad altri funzionari scientifici di Ispra? Anche qui avete sentito dei testi.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi ha risposto in senso negativo.

Quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA], egli vi ha detto che le due persone più particolarmente prese in considerazione avevano alle loro dipendenze un maggior numero di ricercatori di categoria A che non il ricorrente e che la responsabilità dei rispettivi servizi era alquanto maggiore, come pure il loro compito era più importante.

Egli si è dichiarato persuaso che nel 1962 l'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] era giustificato rispetto a quello dei suoi colleghi.

Ricorderò qui che, se egli ha fatto più volte delle proposte intese a migliorare la situazione del ricorrente, si trattava nel 1962 di una modifica di scatto e nel 1963 di una promozione, le quali esulano quindi dall'attuale discussione.

L'ostilità attribuita al direttore generale della Ricerca ha forse influito sull'inquadramento del ricorrente? Si può rispondere anzitutto che, se l'inquadramento è obiettivamente corretto tenuto conto delle mansioni, la malevolenza di questo alto funzionario è irrilevante.

D'altro lato, egli aveva proposto di non integrare immediatamente il [OSCURATO:PERSONA], stipulando in luogo di ciò un contratto di due anni, ma la proposta non è stata accolta.

Non vi è quindi nulla nel fascicolo che consenta di affermare che l'inquadramento in A/5 del [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'integrazione, non fosse conforme all'art. 102 dello Statuto e all'allegato IB.

Se era lecita qualche incertezza a causa della struttura molto fluida del Centro di Ispra, le deposizioni dei testimoni, le statistiche e le tabelle comparative che sono state prodotte dimostrano che il ricorrente non è stato oggetto di alcuna discriminazione né ha subito le conseguenze dell'altirui malevolenza.

Le conclusioni relative al suo inquadramento mi pare vadano quindi respinte.

II — La domanda di risarcimento Benché non se ne sia affatto parlato all'udienza, è noto che il [OSCURATO:PERSONA] vi ha chiesto pure il risarcimento dei danni che gli avrebbero arrecato due fatti distinti: in primo luogo, il cattivo funzionamento del Centro d'Ispra, da attribuirsi alla mancanza di coordinamento e al disaccordo esistente fra le autorità del Centro e la direzione generale della ricerca, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe saputo porre rimedio; in secondo luogo, il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di assisterlo, a norma dell'art. 24 dello Statuto, contro la «radicale ostilità» del direttore generale della Ricerca.

La prima circostanza invocata non mi sembra tale da giustificare una domanda di risarcimento.

Essa riguarda infatti l'organizzazione e il funzionamento del servizio i quali, buoni o cattivi, sono di esclusiva competenza della [OSCURATO:PERSONA].

Il dipendente non può criticare l'organizzazione, a meno che essa non implichi la violazione dei diritti attribuitigli dallo Statuto.

Ora, nulla del genere è stato provato, né in realtà sostenuto.

La seconda questione appare più complessa.

Il ricorrente fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dato seguito al reclamo da lui presentato il 28 aprile 1963 dopo l'incidente col direttore generale della Ricerca.

Egli ravvisa in tale omissione una violazione dell'art. 24 dello Statuto e, pur ammettendo di non aver mai avuto prima di allora alcun attrito personale o professionale con l'alto funzionario di cui trattasi, attribuisce a quest'ultimo una radicale avversione nei suoi confronti.

Rileggiamo l'art. 24 che, per quanto mi consta, viene invocato per la prima volta dinanzi a voi : «[OSCURATO:PERSONA] assiste il funzionario da essa dipendente, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

Cosa significano queste disposizioni? Posto che il dipendente agisce per definizione per conto e nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], si è voluto associare quest'ultima alla sua difesa nel caso in cui la sua attività professionale implicasse per lui un danno materiale o morale.

Immaginiamo ad esempio il caso di un dipendente che fosse attaccato dalla stampa.

In questa difesa, però, il compito della [OSCURATO:PERSONA] è puramente subordinato.

«[OSCURATO:PERSONA] assiste il funzionario — è detto nel primo comma — in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, ecc.», il che implica che spetta al dipendente promuoverli.

«Essa risarcisce il funzionario dei danni subiti» — continua il secondo comma — qualora egli «non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile»; anche qui il dovere della [OSCURATO:PERSONA] ha carattere subordinato.

Si è quindi indotti a chiedersi se l'articolo abbia il significato che gli si attribuisce nell'atto introduttivo.

Una disposizione essenzialmente rivolta verso l'esterno, in forza della quale la [OSCURATO:PERSONA] coopera in un procedimento giudiziario promosso da uno dei suoi dipendenti e risarcisce quest'ultimo nel caso in cui il risarcimento non ha potuto essere ottenuto dall'autore diretto del danno, può forse trovare applicazione all'interno della [OSCURATO:PERSONA], per dirimere internamente le difficoltà insorte nei rapporti di servizio? Dal canto mio ne dubito molto, nonostante gli accostamenti, più ingegnosi che probanti, fatti nell'atto introduttivo con gli artt. 11, 12 e 21 dello Statuto.

Ciò non significa che il dipendente non possa sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] una lite con un superiore gerarchico o con un collega; il rifiuto di dargli ragione o il silenzio sulla sua domanda non costituisce tuttavia di per sé una violazione dell'art. 24 dello Statuto.

Se voi doveste viceversa ritenere che ci troviamo qui nel campo di applicazione di detto articolo, resterebbe da stabilire se il silenzio-rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] al reclamo del ricorrente abbia la natura di un illecito che può dar luogo a risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] assume che il direttore generale della Ricerca nutriva sentimenti di ostilità nei suoi confronti, fin dalla sua assunzione ad Ispra.

Questo alto funzionario non si è però opposto all'assunzione del ricorrente né all'inquadramento in origine proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; se con quest'ultimo egli è stato l'autore della decisione 17 maggio 1962 relativa all'organizzazione del servizio chimica, s'egli aveva senza dubbio frenato, l'anno prima, i progetti di laboratori caldi ad Ispra, il ricorrente dimostra un alto grado di egocentrismo affermando che il motivo essenziale di queste misure d'ordine generale era il desiderio di danneggiarlo.

È vero che, in occasione dell'integrazione, l'alto funzionario di cui trattasi ha proposto di stipulare con lui un contratto di due anni, anziché integrarlo, assumendo con ciò un atteggiamento diverso da quello del dott. [OSCURATO:PERSONA]; non è men vero, però, che il ricorrente, il 16 ottobre 1962, ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo in cui attaccava questo direttore generale con espressioni piuttosto vivaci; come è vero, infine, che la sua lettera del 19 luglio era redatta in termini che non potevano non lasciare interdetto il destinatario, ragione per cui, senza dubbio, essa non ebbe seguito.

Cosa rimane allora? L'incidente del 25 aprile 1963 in cui la mano tesa dal subordinato non sarebbe stata stretta dal superiore.

E come interpretarlo? [OSCURATO:PERSONA] un monito da parte del superiore che spettava a lui prendere l'iniziativa? — su questo punto le convenienze possono variare a seconda del paese —, come un segno d'irritazione in un uomo che il ricorrente, nei suoi reclami, non aveva risparmiato? Forse entrambe le cose.

Comunque, non credo che si possa trarre da quest'incidente la prova di un'animosità od ostilità radicale, né ritengo che il silenzio opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda del ricorrente costituisca da parte di questa un illecito di cui' essa deve rispondere.

Anche per questa ragione, vi propongo di respingere la domanda di risarcimento.

Concludo — per il rigetto del ricorso, — ponendosi le spese a carico di ciascuna delle parti, in conformità all'art. 70 del Regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0083 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , A differenza dei due collaboratori scientifici dell'Euratom sui casi dei quali ho appena presentato le mie conclusioni, il dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato integrato, con decisione notificatagli il 25 aprile 1963, in qualità di «funzionario scientifico» al grado A/5, primo scatto, con anzianità in detto scatto dal 1 o aprile 1961. Ritenendo l'inquadramento erroneo, il 17 maggio 1963 egli ha proposto reclamo chiedendo di essere collocato al grado A/3 o, in subordine, al grado A/4. Un incidente col direttore generale della Ricerca, avvenuto il 25 aprile 1963, ha dato luogo ad un altro suo reclamo, proposto il 28 aprile 1963. Non avendo ricevuto risposta in alcuno dei due casi, il 1 o agosto ha introdotto il ricorso 83-63. Prima di venire alle sue conclusioni ed agli argomenti da lui svolti, ricorderò che il [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1929, si è diplomato in scienze fisiche presso l'Università di Monaco con la qualifica «ottimo» e dottore in scienze naturali presso la stessa Università «summa cum laude». Egli lavora presso il centro atomico di Karlsruhe. Su proposta del dott. [OSCURATO:PERSONA], che l'ha conosciuto e che ritiene ch'egli possieda esperienza nel campo della decontaminazione (cioè del trattamento delle scorie e degli effluenti radioattivi) e della chimica calda (chimica delle materie radioattive), la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. lo assume ad Ispra con effetto dal 1 o aprile 1961. La lettera d'assunzione non precisa le sue attribuzioni e gli assegna, in conformità alle proposte del direttore del Centro, una rimunerazione corrispondente allo scatto iniziale del grado A/5 della tabella degli stipendi C.E.C.A. Quanto alle sue mansioni ed alla sua posizione, esse dipendono necessariamente dalla struttura d'Ispra e dall'orientamento dell'attività di questo Centro, che in quel momento sono ancora allo stato fluido, a causa dello stadio iniziale in cui ancora ci si trova. Se, sul posto, la direzione e i vari servizi possono avere delle idee a proposito di detto orientamento, in ultima analisi la decisione spetta alla [OSCURATO:PERSONA], competente a norma del Trattato a determinare l'organizzazione ed il modo di funzionare dei suoi servizi. Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] è in un primo momento incaricato di studi sul reprocessing, tecnica che si può definire come il complesso di operazioni che consentono di eliminare i prodotti di fissione e di recuperare le materie fissili riutilizzabili di un elemento combustibile già contenuto in una pila o in un reattore. Pare di comprendere che si avessero allora sul posto, per quanto riguarda la costruzione di «laboratori caldi», dei progetti piuttosto ambiziosi che le autorità superiori, vincolate da una politica generale e da esigenze di bilancio, non hanno sempre ratificato. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], quando ha deposto dinanzi a voi, l'ha ammesso e, al tempo stesso, deplorato. Nelle sue mansioni, il [OSCURATO:PERSONA] ha un numero limitato di collaboratori; tuttavia gli vengono assegnati dei crediti per 70.000 u.c. destinati all'acquisto dell'attrezzatura di base per un laboratorio di reprocessing. In occasione del rapporto sul periodo di prova, compilato questa volta entro il termine, egli viene, in conformità alle proposte del direttore del Centro, confermato puramente e semplicemente nel suo inquadramento iniziale. Nel 1962, però, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene poco opportuno sviluppare il reprocessing a Ispra; in seguito alla riorganizzazione del settore chimica, decisa il 17 maggio 1962 di concerto fra il direttore generale della Ricerca e il direttore del Centro, al [OSCURATO:PERSONA] viene affidata la sezione «Decontaminazione e trattamento degli effluenti», divisa in due gruppi, con mansioni esecutive e, rispettivamente, di studio. Nel corso dello stesso anno viene preparata l'integrazione; i giudizi espressi dai due alti funzionari che ho appena nominato inducono il ricorrente, che si considerava già oggetto di una discriminazione come pure dell'ostilità del direttore generale della Ricerca, a proporre, il 16 ottobre 1962, un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom; questa ritiene che la questione, quanto alle conseguenze da trarre dal rapporto, è di competenza della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. In conformità al parere di quest'ultima, il [OSCURATO:PERSONA] viene nominato in ruolo il 25 aprile 1963, in qualità di funzionario scientifico, di grado A /5, primo, scatto, con effetto dal 1 o gennaio 1962. Il ricorso è diretto in primo luogo contro il rifiuto opposto al reclamo relativo all'inquadramento. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che i motivi ora dedotti riproducono quelli già proposti nel reclamo del 16 ottobre 1962, giunge alla conclusione che il ricorso è tardivo. Le cose non stanno evidentemente così: qualunque sia stato l'esito delle sue proteste durante la procedura preparatoria, il [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto d'impugnare l'inquadramento entro il termine decorrente dalla notifica dell'inquadramento stesso. Inoltre, solo l'11 luglio 1963 è stata adottata la descrizione degli impieghi-tipo, previsti dall'art. 5 e dall'allegato I B dello Statuto per i funzionari scientifici, descrizione in base alla quale doveva essere effettuato l'inquadramento. [OSCURATO:PERSONA] fa pero carico inoltre al direttore generale della Ricerca di avere, il 25 aprile 1963, durante una riunione di lavoro, rifiutato la mano ch'egli gli aveva teso e di, avergli voltato le spalle. Egli si duole del pari presso la [OSCURATO:PERSONA] e impugna il rifiuto implicito di questa di offrirgli l'assistenza contemplata dall'art. 24 dello Statuto; egli ravvisa in questo comportamento un illecito che gli ha arrecato un danno risarcibile. Egli critica infine l'incapacità della [OSCURATO:PERSONA] a porre rimedio alla disorganizzazione amministrativa e scientifica che deriverebbe dalla mancanza di coordinamento e dal disaccordo esistente fra la direzione generale della Ricerca e la direzione locale. Questi sono i punti sui quali dovrete pronunziarvi. I — [OSCURATO:PERSONA] si pone il problema? Due rilievi preliminari : 1) Quello che viene contestato è l'inquadramento cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto all'atto della nomina in ruolo al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Ne deriva che tutte le considerazioni sulle proposte di promozione che hanno potuto esser fatte a suo favore nel 1963 o nel 1964, come pure sulle promozioni concesse ad altri funzionari scientifici durante detti anni, sono irrilevanti nella presente controversia. 2) È al 1 o gennaio 1962 che ci si deve porre per valutare i diritti del ricorrente. L'art. 102 e la vostra giurisprudenza — in ispecie la sentenza Maudet — hanno posto i principi. Il dipendente integrato ha diritto al grado e allo scatto del regime retributivo dello Statuto corrispondenti a quelli in precedenza ottenuti, implicitamente o espressamente. Tuttavia, qualora venga mantenuto in un posto già esistente al quale, in considerazione delle mansioni ad esso relative, corrisponde secondo il nuovo Statuto un grado superiore a quello ottenuto in forza dell'art. 102, egli ha inoltre diritto a che la sua posizione venga regolarizzata. [OSCURATO:PERSONA] è stato collocato al grado A/5, primo scatto, al quale egli si trovava in precedenza in forza della lettera d'assunzione. Per giudicare se l'inquadramento sia corretto ovvero inadeguato, si devono considerare le mansioni da lui effettivamente esercitate al momento dell'entrata in vigore dello Statuto (e ch'egli ha continuato ad esercitare) alla luce dell'allegato I B dello Statuto e della descrizione delle funzioni adottata l'11 luglio 1963. Nella parte che qui c'interessa, la descrizione contiene, come impiego-tipo della carriera A/5-A/8 in cui è stato collocato il ricorrente, quello di «funzionario scientifico» il quale può essere capo di una sezione specializzata o di un gruppo, oppure incaricato di determinati compiti, quali la messa a punto di una nuova tecnica, lo studio di un progetto o di una parte importante di un progetto. Il grado A/4 è quello del «funzionario scientifico principale», cioè del capo di un servizio scientifico di una divisione, di un dipartimento o di un Centro, ovvero del funzionario scientifico qualificato, incaricato dello studio di un argomento che richiede diverse tecniche o diverse discipline scientifiche. Il grado A/3 — domandato in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] — è quello del «capo divisione» il quale dirige, alle dipendenze di un direttore o di un capo dipartimento, eventualmente alle immediate dipendenze di un Direttore generale, un'unità scientifica in un campo specializzato qual'è una divisione. Si è fatta dell'ironia sul carattere arbitrario e sulla mancanza di precisione delle definizioni contenute nella descrizione; si deve tuttavia ammettere francamente che, nel campo delle attività scientifiche più che in qualunque altro, una volta che l'art. 5 e l'allegato I B avevano posto il principio, era difficile fare di meglio. A vostra richiesta, l'Istituzione convenuta vi ha spiegato in che modo essa aveva proceduto alla costituzione iniziale dei gruppi di ricercatori, prima dell'entrata in vigore dello Statuto. La miglior via per ottenere l'inquadramento più obiettivo possibile le è parsa quella consistente nel tener nel massimo conto i critèri della formazione universitaria, dell'esperienza professionale e dell'età, salvo correggere il risultato teorico onde evitare che a determinati dipendenti venisse diminuita la retribuzione: questo metodo non è condannabile a priori. [OSCURATO:PERSONA] risultato, il ricorrente è stato inquadrato all'inizio in A /5. Sul livello del suo inquadramento iniziale voi avete sentito il direttore degli Affari generali dell'Euratom. Egli vi ha detto che l'assunzione al grado A /5 a 31 anni, senza essere una cosa straordinaria, era tuttavia un grande segno di stima e che stava delineandosi sempre più chiaramente la tendenza ad assumere il personale scientifico ad un grado inferiore, salvo far loro percorrere più rapidamente i gradi della carriera. Nulla consente quindi di affermare a priori che l'inquadramento non fosse corrispondente ai meriti del [OSCURATO:PERSONA]. Per dimostrare ch'egli dovrebbe trovarsi al grado A /3 (capo divisione) o almeno A /4 (funzionario scientifico principale), il ricorrente deduce vari argomenti. Si tratta in primo luogo della promessa formale, che gli sarebbe stata fatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], d'incaricarlo della progettazione, organizzazione e direzione del servizio reprocessing, e più precisamente anzi di organizzare un istituto analogo a quello che aveva ideato e costituito a Karlsruhe. Il ricorrente non ha affatto provato questa promessa, che d'altro lato non è menzionata nella lettera d'assunzione di cui egli ha dichiarato di accettare le condizioni. Egli invoca del pari la circostanza che l'organigramma in vigore a quell'epoca distingueva, in ordine decrescente d'importanza, i dipartimenti, i servizi, le sezioni e i gruppi e che la qualità di capo del servizio reprocessing gli è stata riconosciuta nel 1962 nel rapporto d'integrazione. [OSCURATO:PERSONA] l'Istituzione ha rilevato, però, queste denominazioni hanno scarsa efficacia probatoria, sia perché non esisteva a quell'epoca una pianta organica adottata o accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì vi erano soltanto dei progetti elaborati in loco,.sia perché esse sono anteriori alla descrizione delle funzioni, adottata solo nel luglio 1963. Il termine «servizio» indicava allora un campo d'attività, non un'unità gerarchica. Per giudicare il valore molto relativo di dette denominazioni, è sufficiente ricordare che il dott. [OSCURATO:PERSONA], rispondendo il 1 o agosto 1962 a un reclamo del ricorrente, gli dichiara che il grado A /5 «corrisponde normalmente ad un posto di capo servizio o capo sezione.» Altri indizi forniti non sono affatto più probanti; si tratta della partecipazione al comitato locale dei programmi o al comitato del dipartimento dei materiali, i quali non avevano una struttura determinata e dai quali non è possibile trarre argomenti in alcun senso. In realtà, per giudicare dell'esattezza dell'inquadramento si devono considerare di per sé le mansioni esercitate, ovvero confrontare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] con quella di altri dipendenti. Sulla questione se le mansioni esercitate dal ricorrente prima della riorganizzazione del 17 maggio 1962, supponendo ch'egli abbia continuato ad esercitarle, implicavano un inquadramento più favorevole, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che nessuno contesterà avesse molta simpatia per il [OSCURATO:PERSONA], ha risposto in senso negativo, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], pur facendo delle riserve per il caso in cui al Centro fosse stato dato un diverso orientamento, non si è pronunciato in modo diverso. Egli ha però aggiunto che determinati dipendenti di grado A/5 hanno presso altri stabilimenti delle responsabilità analoghe a quelle attuali del [OSCURATO:PERSONA]. Questi sarebbe stato cionondimeno oggetto di una discriminazione? Benché non se ne sia più trattato nella discussione orale, bisogna parlare di questa censura perché essa occupa ima parte rilevante dell'atto introduttivo. Discriminazione in ragione della sua nazionalità, anzitutto, giacché fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale sarebbe stato convenuto che i ricercatori tedeschi assunti dall'Euratom non avrebbero ricevuto in alcun caso una rimunerazione superiore di oltre il 20 % a quella percepita nel loro impiego precedente. [OSCURATO:PERSONA] contesta in pieno questo assunto, e vi ha offerto di provarne l'infondatezza. Voi non avete ritenuto opportuno di includere questo punto nell'istruttoria. Discriminazione rispetto ad altri funzionari scientifici di Ispra? Anche qui avete sentito dei testi. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi ha risposto in senso negativo. Quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA], egli vi ha detto che le due persone più particolarmente prese in considerazione avevano alle loro dipendenze un maggior numero di ricercatori di categoria A che non il ricorrente e che la responsabilità dei rispettivi servizi era alquanto maggiore, come pure il loro compito era più importante. Egli si è dichiarato persuaso che nel 1962 l'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] era giustificato rispetto a quello dei suoi colleghi. Ricorderò qui che, se egli ha fatto più volte delle proposte intese a migliorare la situazione del ricorrente, si trattava nel 1962 di una modifica di scatto e nel 1963 di una promozione, le quali esulano quindi dall'attuale discussione. L'ostilità attribuita al direttore generale della Ricerca ha forse influito sull'inquadramento del ricorrente? Si può rispondere anzitutto che, se l'inquadramento è obiettivamente corretto tenuto conto delle mansioni, la malevolenza di questo alto funzionario è irrilevante. D'altro lato, egli aveva proposto di non integrare immediatamente il [OSCURATO:PERSONA], stipulando in luogo di ciò un contratto di due anni, ma la proposta non è stata accolta. Non vi è quindi nulla nel fascicolo che consenta di affermare che l'inquadramento in A/5 del [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'integrazione, non fosse conforme all'art. 102 dello Statuto e all'allegato IB. Se era lecita qualche incertezza a causa della struttura molto fluida del Centro di Ispra, le deposizioni dei testimoni, le statistiche e le tabelle comparative che sono state prodotte dimostrano che il ricorrente non è stato oggetto di alcuna discriminazione né ha subito le conseguenze dell'altirui malevolenza. Le conclusioni relative al suo inquadramento mi pare vadano quindi respinte. II — La domanda di risarcimento Benché non se ne sia affatto parlato all'udienza, è noto che il [OSCURATO:PERSONA] vi ha chiesto pure il risarcimento dei danni che gli avrebbero arrecato due fatti distinti: in primo luogo, il cattivo funzionamento del Centro d'Ispra, da attribuirsi alla mancanza di coordinamento e al disaccordo esistente fra le autorità del Centro e la direzione generale della ricerca, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe saputo porre rimedio; in secondo luogo, il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di assisterlo, a norma dell'art. 24 dello Statuto, contro la «radicale ostilità» del direttore generale della Ricerca. La prima circostanza invocata non mi sembra tale da giustificare una domanda di risarcimento. Essa riguarda infatti l'organizzazione e il funzionamento del servizio i quali, buoni o cattivi, sono di esclusiva competenza della [OSCURATO:PERSONA]. Il dipendente non può criticare l'organizzazione, a meno che essa non implichi la violazione dei diritti attribuitigli dallo Statuto. Ora, nulla del genere è stato provato, né in realtà sostenuto. La seconda questione appare più complessa. Il ricorrente fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dato seguito al reclamo da lui presentato il 28 aprile 1963 dopo l'incidente col direttore generale della Ricerca. Egli ravvisa in tale omissione una violazione dell'art. 24 dello Statuto e, pur ammettendo di non aver mai avuto prima di allora alcun attrito personale o professionale con l'alto funzionario di cui trattasi, attribuisce a quest'ultimo una radicale avversione nei suoi confronti. Rileggiamo l'art. 24 che, per quanto mi consta, viene invocato per la prima volta dinanzi a voi : «[OSCURATO:PERSONA] assiste il funzionario da essa dipendente, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Essa risarcisce il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile». Cosa significano queste disposizioni? Posto che il dipendente agisce per definizione per conto e nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], si è voluto associare quest'ultima alla sua difesa nel caso in cui la sua attività professionale implicasse per lui un danno materiale o morale. Immaginiamo ad esempio il caso di un dipendente che fosse attaccato dalla stampa. In questa difesa, però, il compito della [OSCURATO:PERSONA] è puramente subordinato. «[OSCURATO:PERSONA] assiste il funzionario — è detto nel primo comma — in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, ecc.», il che implica che spetta al dipendente promuoverli. «Essa risarcisce il funzionario dei danni subiti» — continua il secondo comma — qualora egli «non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile»; anche qui il dovere della [OSCURATO:PERSONA] ha carattere subordinato. Si è quindi indotti a chiedersi se l'articolo abbia il significato che gli si attribuisce nell'atto introduttivo. Una disposizione essenzialmente rivolta verso l'esterno, in forza della quale la [OSCURATO:PERSONA] coopera in un procedimento giudiziario promosso da uno dei suoi dipendenti e risarcisce quest'ultimo nel caso in cui il risarcimento non ha potuto essere ottenuto dall'autore diretto del danno, può forse trovare applicazione all'interno della [OSCURATO:PERSONA], per dirimere internamente le difficoltà insorte nei rapporti di servizio? Dal canto mio ne dubito molto, nonostante gli accostamenti, più ingegnosi che probanti, fatti nell'atto introduttivo con gli artt. 11, 12 e 21 dello Statuto. Ciò non significa che il dipendente non possa sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] una lite con un superiore gerarchico o con un collega; il rifiuto di dargli ragione o il silenzio sulla sua domanda non costituisce tuttavia di per sé una violazione dell'art. 24 dello Statuto. Se voi doveste viceversa ritenere che ci troviamo qui nel campo di applicazione di detto articolo, resterebbe da stabilire se il silenzio-rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] al reclamo del ricorrente abbia la natura di un illecito che può dar luogo a risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] assume che il direttore generale della Ricerca nutriva sentimenti di ostilità nei suoi confronti, fin dalla sua assunzione ad Ispra. Questo alto funzionario non si è però opposto all'assunzione del ricorrente né all'inquadramento in origine proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; se con quest'ultimo egli è stato l'autore della decisione 17 maggio 1962 relativa all'organizzazione del servizio chimica, s'egli aveva senza dubbio frenato, l'anno prima, i progetti di laboratori caldi ad Ispra, il ricorrente dimostra un alto grado di egocentrismo affermando che il motivo essenziale di queste misure d'ordine generale era il desiderio di danneggiarlo. È vero che, in occasione dell'integrazione, l'alto funzionario di cui trattasi ha proposto di stipulare con lui un contratto di due anni, anziché integrarlo, assumendo con ciò un atteggiamento diverso da quello del dott. [OSCURATO:PERSONA]; non è men vero, però, che il ricorrente, il 16 ottobre 1962, ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo in cui attaccava questo direttore generale con espressioni piuttosto vivaci; come è vero, infine, che la sua lettera del 19 luglio era redatta in termini che non potevano non lasciare interdetto il destinatario, ragione per cui, senza dubbio, essa non ebbe seguito. Cosa rimane allora? L'incidente del 25 aprile 1963 in cui la mano tesa dal subordinato non sarebbe stata stretta dal superiore. E come interpretarlo? [OSCURATO:PERSONA] un monito da parte del superiore che spettava a lui prendere l'iniziativa? — su questo punto le convenienze possono variare a seconda del paese —, come un segno d'irritazione in un uomo che il ricorrente, nei suoi reclami, non aveva risparmiato? Forse entrambe le cose. Comunque, non credo che si possa trarre da quest'incidente la prova di un'animosità od ostilità radicale, né ritengo che il silenzio opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda del ricorrente costituisca da parte di questa un illecito di cui' essa deve rispondere. Anche per questa ragione, vi propongo di respingere la domanda di risarcimento. Concludo — per il rigetto del ricorso, — ponendosi le spese a carico di ciascuna delle parti, in conformità all'art. 70 del Regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese.