CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 43937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3/2022 in data 17/03/2022 del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni dell'Accusa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/03/2022, il Tribunale di Rovigo rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 648 bis, commi 1 e 2 e 648 cod. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 23/02/2022 avente ad oggetto il capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] via Barchetta 1830, sede della sua omonima impresa di autotrasporti. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il sottoindicato unico motivo: violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324 e 309, comma 9 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato non contiene alcun apprezzamento circa l'indisponibilità dell'immobile in questione sorta il 25/08/2021 allorchè si formalizzò lo spossessamento del medesimo per l'esecuzione, da parte dei Carabinieri di Rovigo, del sequestro probatorio successivamente convalidato il 26/08/2021 dal pubblico ministero. 3. Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivo (illegittima coesistenza sullo stesso bene del sequestro probatorio e di quello preventivo) non precedentemente devoluto in sede di riesame ove il ricorrente si era doluto della sola mancanza del presupposto del periculum in mora. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). 4. In ogni caso il ricorso appare manifestamente infondato e comunque inammissibile per carenza di interesse. E', invero, principio consolidato quello secondo il quale è configurabile il concorso tra i due tipi di sequestro in esame, in considerazione delle diverse finalità del vincolo cautelare ad essi sottese, non risultando peraltro ipotizzabile un interesse a dolersi della legittimità di altro titolo cautelare indipendente, che non servirebbe ad escludere il vincolo nei confronti del ricorrente. In tal senso, con rifernnento alla compatibilità tra i due sequestri (preventivo e probatorio), questa Suprema Corte ha confermato l'ammissibilità del sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti ed in presenza di finalità totalmente differenti: ciò in quanto, il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplifi