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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 31587/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 36405-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 671, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 5467/2013; Oggetto R.G.N.36405/2018 Cron.

Rep.

Ud.16/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. nelle more del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, è stato depositato atto con il quale le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

2. t rattasi di rinuncia rituale, conforme al le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140);

3. l e ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità;

4. n on sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 36405-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 671, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 5467/2013; Oggetto R.G.N.36405/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. nelle more del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, è stato depositato atto con il quale le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; 2. t rattasi di rinuncia rituale, conforme al le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140); 3. l e ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità; 4. n on sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deci
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