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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19261/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04YY730 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile, perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.; ritenuto che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando un trattamento punitivo leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della rilevanza del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere est re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04YY730 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile, perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.; ritenuto che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando un trattamento punitivo leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della rilevanza del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere est re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19261/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris