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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18217/2026

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e del Foro di Nola, cheha indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 4234, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania il 24.4.2018, e pubblicata il 7.5.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento in rettifica n. 250TETM000907, con il qualecontestava il maggior reddito non dichiarato conseguente alla locazione disette immobili, con riferimento all’anno 2010, per un ammontare di oltretrentamila Euro, conseguendone una maggiore pretesa a titolo di Irpef,oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli proponendo plurime censuree contestando, tra l’altro, che il vero debitore dell’imposta, in quantoproprietario degli immobili, era in realtà [OSCURATO:PERSONA], e comunquenessuna maggiore imposta risultava dovuta essendo stati risolti i contrattidi locazione da lei stipulati nel corso di periodo d’imposta precedente.

LaCTP riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed annullaval’avviso di accertamento in rettifica.3.

Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania che riformava la decisione dei primigiudici, ritenendo non provate le difese proposte dalla contribuente.Pertanto riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., La contribuente contesta la nullità dellapronuncia della CTR, a causa della “insufficiente motivazione su un fattodecisivo per il giudizio … la sentenza impugnata è da ritenersi viziata ovela C.T.R. non ha correttamente esaminato la documentazione depositatadalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (ric., p. 5).Numero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026Spiega la ricorrente di avere prodotto documentazione probatoriarelativa ai contratti di locazione per cui è causa, da cui emerge che altricontratti aventi ad oggetto gli stessi immobili sono stati stipulati tra iconduttori e [OSCURATO:PERSONA], e che quelli da lei stipulati sono stati risolti,come regolarmente comunicato all’Amministrazione finanziaria, primadell’inizio del periodo d’imposta, con oneri conseguenziali versati mediante2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedegli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché la ricorrente ha assicuratoprova della risoluzione dei contratti di locazione, e la pretesa dell’Agenziasi rivolge pertanto nei confronti di un reddito mai percepito, ed è proposta,in conseguenza, in violazione dei principi costituzionali della eguaglianzadei cittadini e della imponibilità soltanto delle manifestazioni di capacitàcontributiva.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la violazione dell’art. 67 delDpr n. 600 del 1973, perché il proprietario e vero locatore degli immobili èBarone Gabriele, che sta provvedendo ad onorare il debito tributario, ericorre pertanto anche un’ipotesi di doppia imposizione.4.

Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazionedegli art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1992, edell’art. 111 Cost., “per difetto di forma come requisito di validità delprovvedimento giurisdizionale” (ric., p. 9), non essendo la sentenzaimpugnata “supportata da adeguata motivazione”.

In sostanza lacontribuente contesta il vizio di “carenza assoluta di motivazione” (ric., p.10), e comunque la sua mera apparenza e contraddittorietà.Numero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/20265.

In definitiva la contribuente mediante tutti i suoi motivi di ricorso, inrelazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, eper la verità anche del vizio di motivazione, contesta alla CTR di avermancato di rilevare che lei difetta di legittimazione nel presente giudizio,perché il proprietario e locatore degli immobili è diverso, e comunqueperché essendo stata provata la risoluzione dei contratti di locazione, conversamento dei relativi oneri mediante F24, non è stato conseguito alcunreddito imponibile.

I motivi di ricorso presentano pertanto elementi diconnessione, e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragionidi sintesi e chiarezza espositiva.5.1.

Il giudice dell’appello ha rilevato che, in relazione a cinquecontratti di locazione, “Al fine di provare l’avvenuta risoluzione deicontratti la contribuente ha depositato modelli F24 e comunicazioniall’Agenzia delle Entrate circa la avvenuta risoluzione.Manca del tutto la prova dell’avvenuta risoluzione che avrebbe dovutorisultare da atto avente data certa, indirizzato però allocatario/conduttore” (sent.

CTR, p.

II).

Risulta poi incomprensibile il fattoche i contratti, stipulati il 23.8.2007 con scadenza al 23.7.2013, sarebberostati risolti lo stesso giorno della stipula, ancor prima della registrazione.Inoltre, “il pagamento con F24 per la risoluzione, ancor piùinspiegabilmente, sarebbe avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben sette anni dopo.Per giunta l’appellante ufficio ha pure spiegato che il codice diriferimento 886T contenuto nei modelli F24 non riguarda la risoluzione delcontratto, bensì riguarda ‘beni di lusso’”. (sent.

CTR, p.

III).5.2.

La motivazione della decisione del giudice di secondo grado risultapertanto presente ed adeguata, e non è né omessa né apparente, tanto siosserva con particolare riferimento al primo ed al quarto motivo di ricorso.Anche con riferimento alle ulteriori censure, contenute anche neimotivi primo e quarto, e poi nei motivi secondo e terzo, la pronuncia dellaCTR risulta agevolmente intellegibile, avendo il giudice dell’appelloNumero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026ritenuto che la contribuente non abbia assicurato prova delle proprieprospettazioni.

La contribuente non si confronta con questa chiara ratiodecidendi proposta dal giudice del gravame, non dimostra in che cosa essasia errata, e si limita a rinnovare la proposizione dei suoi argomenti,finendo per domandare a questa Corte di legittimità un’inammissibilerivalutazione del fatto processuale.5.2.1.

Afferma la contribuente di avere provato la risoluzione deicontratti di locazione che hanno generato la pretesa tributaria per cui ècausa.

Ora, a parte il fatto che, a quanto è dato comprendere, larisoluzione riguarderebbe cinque contratti su sette, la contribuente nonchiarisce come avrebbe dimostrato la risoluzione dei contratti.La CTR afferma che la stessa non è stata provata in assenza didocumenti che attestino la intervenuta risoluzione provenienti dallacontribuente e recanti data certa.

La ricorrente, nel ricorso per cassazionein esame, non chiarisce neppure quali sarebbero i documenti chedimostrerebbero l’intervenuta risoluzione, tanto meno ha cura di indicareda chi proverrebbero questi atti ed a chi sarebbero indirizzati, nonchécome avrebbe dimostrato la loro ricezione e la loro data.5.2.2.

Ancora, la ricorrente non chiarisce quale rilievo probatoriodovrebbe attribuirsi a pretesi versamenti effettuati mediante modelli F24per far fronte agli oneri conseguenti alle risoluzioni, sette anni dopo,mediante moduli che hanno però oggetto diverso (beni di lusso).

Neppurespiega perché i contratti di locazione siano stati risolti lo stesso giornodella stipula, ma si sia provveduto alla registrazione in data ampiamentesuccessiva.5.2.3.

Ripete la contribuente che gli appartamenti, sempre cinque disette, sembra debba ritenersi, appartenevano a diverso soggetto, BaroneGabriele, che li aveva locati e stava anche provvedendo all’adempimentodei relativi oneri fiscali, dovendo pertanto evitarsi il fenomeno della doppiaimposizione.

La contribuente riconosce però che i contratti di locazione perNumero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026cui è causa erano stati da lei stipulati con i locatari (ric., p. 3 e s.), e nonspiega in alcun modo come questo dato si coordini con l’affermazione chegli appartamenti appartenevano a soggetto diverso.

Di più, non chiariscecome avrebbe provato che i beni locati appartenessero ad un terzo.Ancora, l’Amministrazione finanziaria, anche nel controricorso percassazione (controric., p. 3), sostiene che i contratti di locazione inrelazione ai quali [OSCURATO:PERSONA] starebbe provvedendo al pagamentodegli oneri, sono diversi da quelli oggetto di causa, e la contribuenteneppure in questo caso contrasta l’affermazione.

Neppure la ricorrenteindica come avrebbe provato la sua asserzione secondo cui BaroneGabriele starebbe versando gli oneri fiscali conseguenti alla locazione, eche i suoi versamenti sarebbero influenti in questo giudizio.In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] appareinfondato, e deve perciò essere rigettato.6.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della causa.6.1.

Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perchéla contribuente sia assoggettata anche al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e la condanna alpagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite,che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del Foro di Nola, cheha indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 4234, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania il 24.4.2018, e pubblicata il 7.5.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento in rettifica n. 250TETM000907, con il qualecontestava il maggior reddito non dichiarato conseguente alla locazione disette immobili, con riferimento all’anno 2010, per un ammontare di oltretrentamila Euro, conseguendone una maggiore pretesa a titolo di Irpef,oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli proponendo plurime censuree contestando, tra l’altro, che il vero debitore dell’imposta, in quantoproprietario degli immobili, era in realtà [OSCURATO:PERSONA], e comunquenessuna maggiore imposta risultava dovuta essendo stati risolti i contrattidi locazione da lei stipulati nel corso di periodo d’imposta precedente. LaCTP riteneva fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed annullaval’avviso di accertamento in rettifica.3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania che riformava la decisione dei primigiudici, ritenendo non provate le difese proposte dalla contribuente.Pertanto riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., La contribuente contesta la nullità dellapronuncia della CTR, a causa della “insufficiente motivazione su un fattodecisivo per il giudizio … la sentenza impugnata è da ritenersi viziata ovela C.T.R. non ha correttamente esaminato la documentazione depositatadalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (ric., p. 5).Numero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026Spiega la ricorrente di avere prodotto documentazione probatoriarelativa ai contratti di locazione per cui è causa, da cui emerge che altricontratti aventi ad oggetto gli stessi immobili sono stati stipulati tra iconduttori e [OSCURATO:PERSONA], e che quelli da lei stipulati sono stati risolti,come regolarmente comunicato all’Amministrazione finanziaria, primadell’inizio del periodo d’imposta, con oneri conseguenziali versati mediante2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazionedegli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché la ricorrente ha assicuratoprova della risoluzione dei contratti di locazione, e la pretesa dell’Agenziasi rivolge pertanto nei confronti di un reddito mai percepito, ed è proposta,in conseguenza, in violazione dei principi costituzionali della eguaglianzadei cittadini e della imponibilità soltanto delle manifestazioni di capacitàcontributiva.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la violazione dell’art. 67 delDpr n. 600 del 1973, perché il proprietario e vero locatore degli immobili èBarone Gabriele, che sta provvedendo ad onorare il debito tributario, ericorre pertanto anche un’ipotesi di doppia imposizione.4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazionedegli art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1992, edell’art. 111 Cost., “per difetto di forma come requisito di validità delprovvedimento giurisdizionale” (ric., p. 9), non essendo la sentenzaimpugnata “supportata da adeguata motivazione”. In sostanza lacontribuente contesta il vizio di “carenza assoluta di motivazione” (ric., p.10), e comunque la sua mera apparenza e contraddittorietà.Numero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/20265. In definitiva la contribuente mediante tutti i suoi motivi di ricorso, inrelazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, eper la verità anche del vizio di motivazione, contesta alla CTR di avermancato di rilevare che lei difetta di legittimazione nel presente giudizio,perché il proprietario e locatore degli immobili è diverso, e comunqueperché essendo stata provata la risoluzione dei contratti di locazione, conversamento dei relativi oneri mediante F24, non è stato conseguito alcunreddito imponibile. I motivi di ricorso presentano pertanto elementi diconnessione, e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragionidi sintesi e chiarezza espositiva.5.1. Il giudice dell’appello ha rilevato che, in relazione a cinquecontratti di locazione, “Al fine di provare l’avvenuta risoluzione deicontratti la contribuente ha depositato modelli F24 e comunicazioniall’Agenzia delle Entrate circa la avvenuta risoluzione.Manca del tutto la prova dell’avvenuta risoluzione che avrebbe dovutorisultare da atto avente data certa, indirizzato però allocatario/conduttore” (sent. CTR, p. II). Risulta poi incomprensibile il fattoche i contratti, stipulati il 23.8.2007 con scadenza al 23.7.2013, sarebberostati risolti lo stesso giorno della stipula, ancor prima della registrazione.Inoltre, “il pagamento con F24 per la risoluzione, ancor piùinspiegabilmente, sarebbe avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben sette anni dopo.Per giunta l’appellante ufficio ha pure spiegato che il codice diriferimento 886T contenuto nei modelli F24 non riguarda la risoluzione delcontratto, bensì riguarda ‘beni di lusso’”. (sent. CTR, p. III).5.2. La motivazione della decisione del giudice di secondo grado risultapertanto presente ed adeguata, e non è né omessa né apparente, tanto siosserva con particolare riferimento al primo ed al quarto motivo di ricorso.Anche con riferimento alle ulteriori censure, contenute anche neimotivi primo e quarto, e poi nei motivi secondo e terzo, la pronuncia dellaCTR risulta agevolmente intellegibile, avendo il giudice dell’appelloNumero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026ritenuto che la contribuente non abbia assicurato prova delle proprieprospettazioni. La contribuente non si confronta con questa chiara ratiodecidendi proposta dal giudice del gravame, non dimostra in che cosa essasia errata, e si limita a rinnovare la proposizione dei suoi argomenti,finendo per domandare a questa Corte di legittimità un’inammissibilerivalutazione del fatto processuale.5.2.1. Afferma la contribuente di avere provato la risoluzione deicontratti di locazione che hanno generato la pretesa tributaria per cui ècausa. Ora, a parte il fatto che, a quanto è dato comprendere, larisoluzione riguarderebbe cinque contratti su sette, la contribuente nonchiarisce come avrebbe dimostrato la risoluzione dei contratti.La CTR afferma che la stessa non è stata provata in assenza didocumenti che attestino la intervenuta risoluzione provenienti dallacontribuente e recanti data certa. La ricorrente, nel ricorso per cassazionein esame, non chiarisce neppure quali sarebbero i documenti chedimostrerebbero l’intervenuta risoluzione, tanto meno ha cura di indicareda chi proverrebbero questi atti ed a chi sarebbero indirizzati, nonchécome avrebbe dimostrato la loro ricezione e la loro data.5.2.2. Ancora, la ricorrente non chiarisce quale rilievo probatoriodovrebbe attribuirsi a pretesi versamenti effettuati mediante modelli F24per far fronte agli oneri conseguenti alle risoluzioni, sette anni dopo,mediante moduli che hanno però oggetto diverso (beni di lusso). Neppurespiega perché i contratti di locazione siano stati risolti lo stesso giornodella stipula, ma si sia provveduto alla registrazione in data ampiamentesuccessiva.5.2.3. Ripete la contribuente che gli appartamenti, sempre cinque disette, sembra debba ritenersi, appartenevano a diverso soggetto, BaroneGabriele, che li aveva locati e stava anche provvedendo all’adempimentodei relativi oneri fiscali, dovendo pertanto evitarsi il fenomeno della doppiaimposizione. La contribuente riconosce però che i contratti di locazione perNumero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026cui è causa erano stati da lei stipulati con i locatari (ric., p. 3 e s.), e nonspiega in alcun modo come questo dato si coordini con l’affermazione chegli appartamenti appartenevano a soggetto diverso. Di più, non chiariscecome avrebbe provato che i beni locati appartenessero ad un terzo.Ancora, l’Amministrazione finanziaria, anche nel controricorso percassazione (controric., p. 3), sostiene che i contratti di locazione inrelazione ai quali [OSCURATO:PERSONA] starebbe provvedendo al pagamentodegli oneri, sono diversi da quelli oggetto di causa, e la contribuenteneppure in questo caso contrasta l’affermazione. Neppure la ricorrenteindica come avrebbe provato la sua asserzione secondo cui BaroneGabriele starebbe versando gli oneri fiscali conseguenti alla locazione, eche i suoi versamenti sarebbero influenti in questo giudizio.In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] appareinfondato, e deve perciò essere rigettato.6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della causa.6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perchéla contribuente sia assoggettata anche al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e la condanna alpagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite,che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 31546/2018Numero sezionale 3502/2026Numero di raccolta generale 18217/2026Data pubblicazione 05/06/2026pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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