Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29679/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3039-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 81/02/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del TRENTINO-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1/2/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione in recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale; il contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste;

1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo èdichiarato estinto ), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3039-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 81/02/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del TRENTINO-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1/2/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione in recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale; il contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste; 1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo èdichiarato estinto ), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,
Sentenza Cassazione n. 29679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris