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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00142/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante mafiosa.

Il ricorrente, che non contesta la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi del reato, lamenta invece che, in relazione alla menzionata aggravante, i giudici del riesame si sarebbero limitati a richiamare le dichiarazioni della persona offesa, la quale, però„ ha semplicemente riferito di aver creduto che il Curcio fosse organico ad un locale sodalizio 'ndranghetista in quanto imparentato con elementi di spicco di quest'ultimo.

Dal provvedimento impugnato non emergerebbe, dunque, alcuno specifico comportamento attribuibile all'indagato in cui si sarebbe estrinsecato il metodo mafioso integrante la suddetta aggravante, non avendo egli, per sua stessa ammissione, ingenerato nella vittima la consapevolezza della sua appartenenza alla 'ndrangheta.

Né rilevano in senso contrario le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia menzionate dall'ordinanza, le quali, attesa la loro intrinseca genericità sull'appartenenza mafiosa dell'indagato, sono state solo evocate dal Tribunale.

Men che meno sarebbe poi stato dimostrato che gli assegni consegnati dalla persona offesa al Curcio a pagamento degli interessi usurari fossero destinati al sodalizio, essendo anzi stata acquisita prova del contrario, avendoli direttamente negoziati l'indagato in un esercizio commerciale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ed all'inadeguatezza di misure meno afflittive a prevenirlo.

In particolare, quanto alla concretezza del menzionato pericolo, il Tribunale si sarebbe limitato a motivare sulla base di mere clausole di stile, facendo generico riferimento alle modalità della condotta, invero viziato in radice dalla ritenuta sussistenza della menzionata aggravante, ed alla personalità dell'indagato, senza peraltro tenere conto della sua incensuratezza.

3. Il 30 settembre 2021 il difensore dell'indagato ha presentato motivi nuovi con i quali ha ulteriormente argomentato sull'insussistenza dell'aggravante mafiosa ritenuta configurabile dai giudici del riesame.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. E' anzitutto necessario ricordare come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione contro un provvedimento cautelare non già per contestare la sussistenza del quadro indiziario, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, salvo che, dall'esistenza o meno di tali circostanze, non dipenda la legittimità della disposta misura, riflettendosi la configurabilità delle aggravanti sull'an o sul quomodo della cautela (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508).

Alla luce di tale consolidato principio deve ritenersi che nel caso di specie sussista l'interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso anche con riguardo alla sussistenza dell'aggravante contestata, posto che dalla sua configurabilità dipende l'operatività delle presunzioni in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria previste dall'art. 275 comma 3 c.p.p., disposizione cui in concreto il Tribunale si è richiamato.

3. Oltre che ammissibile il primo motivo di ricorso è peraltro anche fondato.

Se, per conforme insegnamento giurisprudenziale, la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 non presuppone né l'effettiva esistenza di un sodalizio mafioso, né l'appartenenza al medesimo dell'agente, ciò non di meno — e soprattutto in tali casi — è necessario che la condotta di quest'ultimo in qualche modo estrinsechi il "metodo" in modo da determinare nella vittima il maggior timore derivante dalla convinzione di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso (Sez. 2 - , Sentenza n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 5 , Sentenza n. 14867 del 26/01/2CI21, Marcianò, Rv. 281027).

In altri termini, la suddetta aggravante ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta in grado di evocare la forza intinnidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, Sentenza n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).

Alla luce di questi consolidati principi deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non precisa da quali specifici elementi sia possibile trarre la convinzione che il Curcio, nel consumare il reato di usura, si sia avvalso del metodo mafioso, posto che il Tribunale affida la dimostrazione della sussistenza dell'aggravante alle laconiche dichiarazioni della persona offesa, convinta di trovarsi al cospetto di un esponente del clan Trapasso solo perché a conoscenza del fatto che l'indagato è affine dei suoi vertici.

Dalle suddette dichiarazioni, per come riportate nell'ordinanza, non risulta che il Curcio abbia in qualche modo "speso" tale suo rapporto di appartenenza alla "famiglia" al fine di realizzare il reato o comunque in altro modo evocato l'ombra del sodalizio 'ndranghetista ovvero, ancora, abbia tenuto comportamenti essi stessi qualificabili come estrinsecazione del "metodo" tipizzato dall'art. 416-bis.1 c.p. Né comunque il provvedimento impugnato argomenta in tal senso, limitandosi per l'appunto a fondare la sussistenza dell'aggravante sulla convinzione della vittima che, in quanto parente dei vertici del sodalizio, il Curcio fosse anch'egli intraneo al medesimo.

Nemmeno il riferimento alla notorietà dell'appartenenza mafiosa dell'indagato appare sufficiente a colmare la lacuna motivazionale sul punto, atteso che lo stesso si esaurisce nella generica evocazione delle dichiarazioni di due collaboratori circa la sua organicità al clan Trapasso, che, alla luce di quanto osservato in precedenza, comunque non appaiono decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'aggravante.

Non meno carente è infine la motivazione della sentenza nel sostenere l'evidenza dell'agevolazione dell'attività del sodalizio cui sarebbe funzionale il reato, così prospettando la configurabilità in ogni caso della seconda fattispecie contemplata dall'art. 416-bis.1 c.p.

In tal senso i giudici del riesame si sono infatti limitati ad un generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa, senza precisare a quali dei fatti dalla stessa narrati abbiano inteso fare riferimento, ma, soprattutto, perché dalle stesse dovrebbe dedursi l'orientamento finalistico del reato.

4. Come eccepito dal ricorrente, i vizi della motivazione sulla configurabilità dell'aggravante si riflettono sulla tenuta degli argomenti dispiegati dal Tribunale per affermare la sussistenza del pericolo di recidivanza e l'adeguatezza esclusiva della misura carceraria.

E ciò non solo perché l'ordinanza espressamente, quantomeno in punto di adeguatezza, ricorre alla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., ma altresì in quanto, nel riconoscere la configurabilità dell'esigenza cautelare menzionata attribuisce una valenza rilevante all'ambientazione "mafiosa" del reato, talchè l'apparato giustificativo sul punto non può ritenersi autosufficiente anche qualora si volesse prescindere dal riconoscimento dell'aggravante.

5. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla Cancelleria per gli adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante mafiosa. Il ricorrente, che non contesta la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi del reato, lamenta invece che, in relazione alla menzionata aggravante, i giudici del riesame si sarebbero limitati a richiamare le dichiarazioni della persona offesa, la quale, però„ ha semplicemente riferito di aver creduto che il Curcio fosse organico ad un locale sodalizio 'ndranghetista in quanto imparentato con elementi di spicco di quest'ultimo. Dal provvedimento impugnato non emergerebbe, dunque, alcuno specifico comportamento attribuibile all'indagato in cui si sarebbe estrinsecato il metodo mafioso integrante la suddetta aggravante, non avendo egli, per sua stessa ammissione, ingenerato nella vittima la consapevolezza della sua appartenenza alla 'ndrangheta. Né rilevano in senso contrario le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia menzionate dall'ordinanza, le quali, attesa la loro intrinseca genericità sull'appartenenza mafiosa dell'indagato, sono state solo evocate dal Tribunale. Men che meno sarebbe poi stato dimostrato che gli assegni consegnati dalla persona offesa al Curcio a pagamento degli interessi usurari fossero destinati al sodalizio, essendo anzi stata acquisita prova del contrario, avendoli direttamente negoziati l'indagato in un esercizio commerciale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ed all'inadeguatezza di misure meno afflittive a prevenirlo. In particolare, quanto alla concretezza del menzionato pericolo, il Tribunale si sarebbe limitato a motivare sulla base di mere clausole di stile, facendo generico riferimento alle modalità della condotta, invero viziato in radice dalla ritenuta sussistenza della menzionata aggravante, ed alla personalità dell'indagato, senza peraltro tenere conto della sua incensuratezza. 3. Il 30 settembre 2021 il difensore dell'indagato ha presentato motivi nuovi con i quali ha ulteriormente argomentato sull'insussistenza dell'aggravante mafiosa ritenuta configurabile dai giudici del riesame.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. E' anzitutto necessario ricordare come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione contro un provvedimento cautelare non già per contestare la sussistenza del quadro indiziario, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, salvo che, dall'esistenza o meno di tali circostanze, non dipenda la legittimità della disposta misura, riflettendosi la configurabilità delle aggravanti sull'an o sul quomodo della cautela (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). Alla luce di tale consolidato principio deve ritenersi che nel caso di specie sussista l'interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso anche con riguardo alla sussistenza dell'aggravante contestata, posto che dalla sua configurabilità dipende l'operatività delle presunzioni in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria previste dall'art. 275 comma 3 c.p.p., disposizione cui in concreto il Tribunale si è richiamato. 3. Oltre che ammissibile il primo motivo di ricorso è peraltro anche fondato. Se, per conforme insegnamento giurisprudenziale, la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 non presuppone né l'effettiva esistenza di un sodalizio mafioso, né l'appartenenza al medesimo dell'agente, ciò non di meno — e soprattutto in tali casi — è necessario che la condotta di quest'ultimo in qualche modo estrinsechi il "metodo" in modo da determinare nella vittima il maggior timore derivante dalla convinzione di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso (Sez. 2 - , Sentenza n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 5 , Sentenza n. 14867 del 26/01/2CI21, Marcianò, Rv. 281027). In altri termini, la suddetta aggravante ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta in grado di evocare la forza intinnidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, Sentenza n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Alla luce di questi consolidati principi deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non precisa da quali specifici elementi sia possibile trarre la convinzione che il Curcio, nel consumare il reato di usura, si sia avvalso del metodo mafioso, posto che il Tribunale affida la dimostrazione della sussistenza dell'aggravante alle laconiche dichiarazioni della persona offesa, convinta di trovarsi al cospetto di un esponente del clan Trapasso solo perché a conoscenza del fatto che l'indagato è affine dei suoi vertici. Dalle suddette dichiarazioni, per come riportate nell'ordinanza, non risulta che il Curcio abbia in qualche modo "speso" tale suo rapporto di appartenenza alla "famiglia" al fine di realizzare il reato o comunque in altro modo evocato l'ombra del sodalizio 'ndranghetista ovvero, ancora, abbia tenuto comportamenti essi stessi qualificabili come estrinsecazione del "metodo" tipizzato dall'art. 416-bis.1 c.p. Né comunque il provvedimento impugnato argomenta in tal senso, limitandosi per l'appunto a fondare la sussistenza dell'aggravante sulla convinzione della vittima che, in quanto parente dei vertici del sodalizio, il Curcio fosse anch'egli intraneo al medesimo. Nemmeno il riferimento alla notorietà dell'appartenenza mafiosa dell'indagato appare sufficiente a colmare la lacuna motivazionale sul punto, atteso che lo stesso si esaurisce nella generica evocazione delle dichiarazioni di due collaboratori circa la sua organicità al clan Trapasso, che, alla luce di quanto osservato in precedenza, comunque non appaiono decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'aggravante. Non meno carente è infine la motivazione della sentenza nel sostenere l'evidenza dell'agevolazione dell'attività del sodalizio cui sarebbe funzionale il reato, così prospettando la configurabilità in ogni caso della seconda fattispecie contemplata dall'art. 416-bis.1 c.p. In tal senso i giudici del riesame si sono infatti limitati ad un generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa, senza precisare a quali dei fatti dalla stessa narrati abbiano inteso fare riferimento, ma, soprattutto, perché dalle stesse dovrebbe dedursi l'orientamento finalistico del reato. 4. Come eccepito dal ricorrente, i vizi della motivazione sulla configurabilità dell'aggravante si riflettono sulla tenuta degli argomenti dispiegati dal Tribunale per affermare la sussistenza del pericolo di recidivanza e l'adeguatezza esclusiva della misura carceraria. E ciò non solo perché l'ordinanza espressamente, quantomeno in punto di adeguatezza, ricorre alla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., ma altresì in quanto, nel riconoscere la configurabilità dell'esigenza cautelare menzionata attribuisce una valenza rilevante all'ambientazione "mafiosa" del reato, talchè l'apparato giustificativo sul punto non può ritenersi autosufficiente anche qualora si volesse prescindere dal riconoscimento dell'aggravante. 5. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempi
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