CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1987 avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno dell'8 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha dato conferma alla sentenza di condanna del ricorrente resa dal Tribunale locale in esito a giudizio abbreviato per la ritenuta responsabilità del Vitale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contestato reato di cui all'art 337 cod. proc. pen, all'uopo lamentando difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alle nullità diversamente correlate alla stato di restrizione di esso ricorrente nel corso del giudizio di appello, per un verso in ragione dell'obbligo di notifica del relativo decreto di citazione in giudizio da rendere personalmente all'imputato nel luogo di detenzione e non, come avvenuto, al difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio in precedenza e, per altro verso, per l'avvenuta trattazione del giudizio di appello in assenza del ricorrente, legittimamente impedito in quanto detenuto, senza che ne fosse mai stata disposta la traduzione; ritenuto che le censure prospettate sono inammissibili, seppur per ragioni diverse; ritenuto, in particolare, che, in disparte ogni ulteriore considerazione legata al regime di restrizione del ricorrente siccome dirimente rispetto alla stessa conferenza della doglianza, il primo profilo di nullità è comunque da ritenersi tardivamente prospettato atteso il silenzio prestato sul punto dal difensore di fiducia, che, innanzi alla Corte di appello, nulla ebbe ad eccepire rispetto alla notifica (effettuata nell'interesse del( • ma presso se stesso) in forza della elezione di domicilio resa in precedenza, a fronte di una nullità che deve ritenersi a regime intermedio (Sez. U n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869, Speranza) e che va dunque dedotta, quando la parte vi assiste, nei limiti di cui all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. sicché andava tempestivamente eccepita nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002); ritenuta la manifesta inconferenza dell'ulteriore censura, considerando che nella specie, la trattazione del processo di primo grado con le forme del rito abbreviato e la conseguente adozione del rito camerale per il giudizio di appello presupponeva la specifica dichiarazione del ricorrente di voler comparire (Sez. 2, n. 27245 _del 02/05/2019, Rv. 276658), nel caso mai prospettata, cosi da privare di rilievo, a monte, le doglianze prospettate in ragione sia della omessa traduzione, sia dello svolgimento del giudizio malgrado l'impedimento dell'appellante, ristretto ai domiciliari per altra causa; ritenuto, infine, che alla rilevata inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini precisati nel dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell