CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Velletri ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 300,00 di ammenda, perché ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380 del 2001 (capo B), in qualità di proprietario committente, per aver eseguito, in zona sismica, i lavori abusivi di cui al capo A) -nuova costruzione su immobile preesistente consistita nella sostituzione principale, secondaria dell'orditura e la sovrastruttura formata da tavolato, impermeabilizzazione, posa di pannelli coibentati e tegole con una nuova struttura in legno lamellare - per i quali è intervenuto l'accertamento di conformità ex art 37 d.P.R. 380 del 2001, senza aver dato, al competente sportello unico per l'edilizia, il preavviso scritto e comprensivo del progetto e relazione illustrativa redatto da professionista abilitato, senza direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato e senza autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Maiolatesi, chiedendone l'annullamento. 2.1 Con un primo motivo, il difensore lamenta l'errata applicazione della legge penale, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod.pen., diniego giustificato tenendo conto soltanto del tipo astratto del reato commesso, senza verificare la presenza in concreto dei requisiti indicati dalla causa di non punibilità. 2.2. Con un secondo motivo, il difensore lamenta l'errata applicazione della legge penale e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod.pen., per aver ritenuto il fatto grave, al punto da fissare la pena in prossimità del massimo edittale e concedere la sospensione condizionale, senza però concedere anche la diminuzione connessa alle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è fondato per le seguenti ragioni. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., con riguardo alle violazioni di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avendo dato il preavviso dei lavori allo [OSCURATO:PERSONA] e per omessa predisposizione da parte di un tecnico abilitato del progetto delle opere e assenza di autorizzazione per il caso di lavori in zona sismica, rilevando la completa elusione di tutti gli obblighi previsti in tema di lavori in zona sismica, sicchè il fatto non poteva essere ritenuto di particolare tenuità. Sotto un primo profilo nel motivare l'esclusione dei presupposti di applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. la sentenza impugnata ha unicamente valorizzato il tipo astratto di reato commesso (la completa elusione di tutti gli obblighi previsti in tema di lavori in zona sismica). E' tuttavia evidente che, così facendo, la sentenza ha erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 131 bis cod.pen. incentrando, la non configurabilità della causa di esclusione della punibilità, sulla "tipologia" del reato, in contrasto con il dettato normativo, fondato, al contrario, sull'implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reato (in tal senso, sia pure con affermazione non esplicita, Sez.3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586). Peraltro, deve, ora, considerarsi che il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, prevede non solo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la "condotta susseguente al reato".Sotto altro profilo, la sentenza è affetta anche da contraddizione intrinseca là dove afferma che il fatto "non appare comunque caratterizzato da particolare gravità" nel discostarsi alla pena edittale minima e ritiene "episodica" la condotta dell'imputata. Ne consegue che, preclusa ogni questione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non contestati dalla ricorrente, la violazione di legge in tal modo concretata e il vizio di motivazione rilevato impongono l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio sul punto. 5. è, viceversa, inammissibile il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi positivi che non vengono allegati. 6. Conclusivamente la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri, limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. Nel resto il ricorso è inammissibile. Rileva il Collegio che la prescrizione del reato maturerà il 10 aprile 2024, e che quando, come nella specie, la Corte di cassazione, non essendosi verificata la causa estintiva della prescrizione del reato, annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l'applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod. pen. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato) - nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267590 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri, in diversa persona