CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01409/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/05/1975 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 13 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2019 con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art.496 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'ipotesi di delitto nella sua forma tentata, risulta generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice della Corte di Appello con motivazione immune da vizi logici; -Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice della Corte di Appello, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici valorizzato i precedenti numerosi e specifici, in assenza di elementi in concreto favorevoli per una rivisitazione del trattamento sanzionatorio. - Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. è del tutto generico non indicando le ragioni per le quali siffatta condizione di non punibilità doveva essere applicata. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve e:ssere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consiglierestensore Il R